10.2009.374
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2 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.374
Data decisione, Autorità:
02.03.2010, PRPEN
Titolo:
Svoltare a sinistra in prossimità di un'intersezione, tagliando la curva in maniera tale da imboccare la strada laterale in contromano senza avvedersi che sull'opposta corsia di marcia stava sopraggiungendo un ciclomotorista, urtandolo e facendolo cadere a terra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.374
DA
2483/2009
Bellinzona
2
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, in data 15 settembre
2008, a Curio, gravemente infranto le norme sulla circolazione stradale e in
particolare, circolando di sera alla guida della vettura __________ targata __________,
sulla strada cantonale proveniente da Pura, all’altezza dell’intersezione per
Bedigliora, tagliato la curva in maniera tale da imboccare la strada in
contromano, cosicché non si avvide per tempo del sopraggiungere in provenienza da
Curio del motoveicolo Piaggio targato __________, urtandolo e scaraventando il
conducente CIVI 1 (23 settembre 1993) a terra, riportando quest’ultimo in
particolare una frattura del femore;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno
Fatti
2009 n. 2483/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 60.--
(sessanta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--
(mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 600.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il
patrocinatore della parte civile ed il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando
come le infrazioni commesse dall’accusato siano gravi e non siano interrotte da
quelle del ciclomotorista
sentito il patrocinatore della parte civile,
il quale, allineandosi a quanto esposto dalla pubblica accusa, chiede di
confermare il decreto d’accusa e di decretare il principio del risarcimento
senza quantificare il danno che dovrà essere stabilito in separata sede;
sentito il difensore, il quale riconosce
che il proprio cliente ha infranto le regole della circolazione, ma sostiene
che tali violazioni siano gravi. Per contro, a suo avviso, il fatto che il
ciclomotorista circolasse a fari spenti rappresenta una grave violazione delle
regole della circolazione ed è la causa dell’incidente poiché ha impedito
all’imputato di scorgerlo per tempo. Quest’ultimo era dunque sicuro che non
provenisse nessuno in senso contrario e non aveva la consapevolezza di mettere
in pericolo la sicurezza altrui con la propria manovra. Per tali motivi chiede
la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della
circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr e di comminare soltanto una
multa di fr. 300.--. In via subordinata postula una sensibile riduzione della
pena e della multa, ritenendola sproporzionata rispetto al caso concreto ed
alla giurisprudenza di questa Pretura. Egli chiede infine di respingere la
richiesta di decretare il principio del risarcimento e di rinviare al foro
civile le pretese della parte civile;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la gravità delle infrazioni commesse
dall’imputato;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale riconferma la propria posizione;
sentito in duplica il difensore, il quale
conferma la sua versione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione, rispettivamente infrazione semplice, alle norme
della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può essere accolta la
domanda di accertamento (decisione sul principio) del fondamento giuridico
delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile in data odierna,
oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 cpv. 1 e
CPS; 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 3 e 4, 90 cifra 2 LCStr; 13 cpv. 2 e 4, 14 ONC;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2483/2009 del 2 giugno
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
2’000.-- (duemila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________,
al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura
(art. 267 cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 700.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 teste
fr. 1650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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