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Decisione

10.2009.374

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2483/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 60.--

(sessanta) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--

(mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 600.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 2 marzo 2010, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il

patrocinatore della parte civile ed il AINQ 1;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del

teste;

sentito il Sostituto Procuratore

Pubblico, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando

come le infrazioni commesse dall’accusato siano gravi e non siano interrotte da

quelle del ciclomotorista

sentito il patrocinatore della parte civile,

il quale, allineandosi a quanto esposto dalla pubblica accusa, chiede di

confermare il decreto d’accusa e di decretare il principio del risarcimento

senza quantificare il danno che dovrà essere stabilito in separata sede;

sentito il difensore, il quale riconosce

che il proprio cliente ha infranto le regole della circolazione, ma sostiene

che tali violazioni siano gravi. Per contro, a suo avviso, il fatto che il

ciclomotorista circolasse a fari spenti rappresenta una grave violazione delle

regole della circolazione ed è la causa dell’incidente poiché ha impedito

all’imputato di scorgerlo per tempo. Quest’ultimo era dunque sicuro che non

provenisse nessuno in senso contrario e non aveva la consapevolezza di mettere

in pericolo la sicurezza altrui con la propria manovra. Per tali motivi chiede

la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr e di comminare soltanto una

multa di fr. 300.--. In via subordinata postula una sensibile riduzione della

pena e della multa, ritenendola sproporzionata rispetto al caso concreto ed

alla giurisprudenza di questa Pretura. Egli chiede infine di respingere la

richiesta di decretare il principio del risarcimento e di rinviare al foro

civile le pretese della parte civile;

sentito in replica il Sostituto

Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la gravità delle infrazioni commesse

dall’imputato;

sentito in replica il patrocinatore della

parte civile, il quale riconferma la propria posizione;

sentito in duplica il difensore, il quale

conferma la sua versione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione, rispettivamente infrazione semplice, alle norme

della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può essere accolta la

domanda di accertamento (decisione sul principio) del fondamento giuridico

delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile in data odierna,

oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 cpv. 1 e

CPS; 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 3 e 4, 90 cifra 2 LCStr; 13 cpv. 2 e 4, 14 ONC;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione grave alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2483/2009 del 2 giugno

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

2’000.-- (duemila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia la parte civile CIVI 1, __________,

al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura

(art. 267 cpv. 1 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione,

ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 700.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 teste

fr. 1650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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