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Decisione

10.2009.376

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 gr/oo)

11 febbraio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 12 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno

2009 n. 2602/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria

di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 2’200.--;

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni

(art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 2’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 febbraio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale in

considerazione della situazione personale e finanziaria del suo cliente chiede

una sensibile riduzione dell’ammontare delle aliquote e della multa. Egli

postula pure la riduzione del periodo di prova al minimo legale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2009 del 8 giugno

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.

1’400.-- (millequattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 700.--

(settecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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