10.2009.376
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 gr/oo)
11 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.376
Data decisione, Autorità:
11.02.2010, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.376
DA
2602/2009
Bellinzona
11
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il 12 aprile 2009;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno
2009 n. 2602/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 2’200.--;
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni
(art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 2’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in
considerazione della situazione personale e finanziaria del suo cliente chiede
una sensibile riduzione dell’ammontare delle aliquote e della multa. Egli
postula pure la riduzione del periodo di prova al minimo legale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2009 del 8 giugno
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr.
1’400.-- (millequattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 700.--
(settecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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