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Decisione

10.2009.377

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2 settembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'art. 160

cifra 1 cpv. 1 CP, dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr, nonché l’art. 34 LCStr, dall’art. 91 cpv. 1

LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno

2009 n. 2743/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr. 450.-

(quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile,

, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento).

ACCU 2,

prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,

per avere, nel periodo da __________

a __________, a __________ ed in altre località, in correità con __________, a

scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, importato dalla Cina

almeno una decina di falsi orologi (tra cui orologi di marca Hublot, Rolex e

Cartier), mettendoli successivamente in circolazione, segnatamente

rivendendoli, anche mediante annunci pubblicati su internet, ricavandone un

indebito profitto complessivo di almeno CHF 3'000.-, suddividendolo in ragione

di metà ciascuno con il correo ACCU 2 [recte: __________], tutta la citata

merce avendo un reale valore commerciale inferiore alle apparenze;

reato previsto dall’art. 61

cpv. 1 LPM;

2.

violazione del diritto di

design,

per avere, a __________ ed in

altre località, nel periodo da __________ a __________, in correità con __________,

violato intenzionalmente il diritto di design, usando illecitamente il design

protetto di __________, __________ e __________, __________, rispettivamente

partecipando a un atto d’uso e avendone favorito o facilitato l’esecuzione, e

meglio per avere acquistato, rivenduto e offerto in vendita orologi __________

modello __________ nonché alcuni modelli di orologi __________;

reato previsto dall’art. 41

cpv. 1 LDes;

3.

furto,

per avere, sulla tratta tra __________

e __________, in data __________, per procacciare a sé e ad altri un indebito

profitto, sottratto al fine di appropriarsene il portamonete marca __________

(contenente tre carte bancarie rilasciate dal __________, la somma di CHF 40.-

a contanti, la carta d’identità e la licenza di condurre) che si trovava nella

borsetta di proprietà di CIVI 2, mentre quest’ultima si trovava alla guida

della propria autovettura sulla quale l’accusato viaggiava quale passeggero;

reato previsto dall’art. 139

cifra 1 CP;

4.

ripetuto abuso d’impianti

per l’elaborazione di dati,

per avere, a __________ e __________,

in data 12 agosto 2008, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

prelevato abusivamente servendosi delle carte bancarie di proprietà di CIVI 2,

di cui si era appropriato illecitamente nelle circostanze di cui sub 4, denaro

a contante per CHF 5'000.- presso il bancomat del __________ a __________

(Quartiere __________), denaro a contante per CHF 1'000.- presso il bancomat

della Banca __________ a __________ (Viale __________) e per EUR 600.- presso

il postomat della __________ di __________, per un totale di CHF 6'000.- e EUR

600.

-, di cui CHF 3'900.- trattenuti dall’accusato e da questi già restituiti

alla parte civile;

reato previsto dall’art. 147

cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 17 giugno

2009.

n. 2706/2009 del AINQ 2, __________, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'500.-,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla devoluzione allo Stato

dell'importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).

4.

Si rinviano le parti civili

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

5.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente dalla parte civile in data 22 giugno 2009

limitatamente al punto 3 del DA n. 2743/2009 e al punto 4 del DA n. 2706/2009;

indetto il dibattimento 2 settembre 2009,

al quale era presente il Procuratore pubblico, mentre l’accusato ACCU 1

regolarmente citato sul Foglio ufficiale n. __________ del 14 agosto 2009 e

l’accusato ACCU 2 citato a mezzo raccomandata del 12 agosto 2009, non sono

comparsi,

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 2, la quale chiede la condanna degli accusati

al versamento in solido, a titolo di risarcimento del danno, degli importi di

fr. 2'140.- e € 600.-, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2008.

2.

Sulle tasse, spese e

ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 e segg. CO; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

condanna ACCU 1 e ACCU 2

a versare in solido a CIVI 2 in __________, a titolo di risarcimento del danno, gli importi di fr. 2'140.- e € 600.-, oltre

interessi al 5% dal 12 agosto 2008.

prescinde dal prelevare tassa di

giustizia e spese per l’odierno giudizio.

ACCU 1 e ACCU 2 verseranno in

solido a CIVI 2 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

rileva che i dispositivi per i

quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU

1:

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr.

450.

- (quattrocentocinquanta) (art 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e seg. CP).

2.

Alla multa di fr.

5'000.- (cinquemila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106

cpv. 2 CP).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento).”

sono esecutivi e il

periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del

decreto di accusa avvenuta il 22 giugno 2009.

e

“la condanna di ACCU

2:

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e segg. CP).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e

segg. CP).

2.

Alla multa di fr.

1'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla devoluzione allo

Stato dell’importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).

5.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

come pure il rinvio al

competente foro civile per le pretese di corrispondente natura delle altre

parti civili,

sono esecutivi e il

periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del

decreto di accusa avvenuta il 17 giugno 2009.

comunica che le condanne saranno

iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

avverte i condannati del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso contro la

dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro

il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine

la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte i condannati della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

avverte che contro i dispositivi della

sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento è dato ricorso al

Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura

civile (questa possibilità è preclusa ai condannati in contumacia).

Intimazione a:

nelle vie edittali,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1 (come al decreto di

accusa)

fr. 5'000.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 5'600.- totale

a carico di ACCU 2 (come al decreto

di accusa)

fr. 1'500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'500.- illecito profitto

fr. 3'400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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