10.2009.378
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 marzo 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.378
Data decisione, Autorità:
30.03.2010, PRPEN
Titolo:
Non ottemperare, in qualità di AU della società gestrice di un EP, rispettivamente di gerente dello stesso, alla decisione municipale con la quale è stato fatto ordine sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione nell'immobile e di ripristinare l'uso dello stesso a scopo alberghiero
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarti
n.
10.2009.378
10.2009.379
DA
2840/2009
DA
2841/2009
Bellinzona
30
marzo 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 2 ,
e
ACCU 1 ,
entrambi difesi da: Avv. DI 1,
,
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 2
disobbedienza a
decisioni dell’autorità,
per non aver ottemperato,
da metà febbraio 2009 in poi, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal
Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste
di amministratore unico della __________ (società gestrice ai sensi della Legge
sugli esercizi pubblici), di sospendere immediatamente l’esercizio della
prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________
e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla
destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979
e 31 ottobre 1981;
fatti avvenuti a __________ nelle indicate circostanze di tempo;
reato previsto dall’art. 292 CPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 23 giugno 2009 n. 2840/2009 del AINQ 1, , che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 2’000.--
(duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale;
2.
ACCU
1.
disobbedienza a
decisioni dell’autorità,
per non aver ottemperato,
da metà febbraio 2009 in poi, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal
Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste
di gerente ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici, di sospendere
immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________
sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo
alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie
dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;
fatti avvenuti a __________
nelle indicate circostanze di tempo;
reato previsto dall’art.
292.
CPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 23 giugno 2009 n. 2841/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 2’000.--
(duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa
interposte dagli accusati tempestivamente il 23 giugno 2009;
indetto il dibattimento 30 marzo 2010, al
quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei
decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d’accusa;
deciso il richiamo d’ufficio agli atti,
nonostante l’opposizione della difesa degli incarti 10.2009.366 e 10.2009.367
di questa Pretura penale, nonché del decreto NLP 4049/2009 emesso il 23
giugno 2009 nei confronti di __________;
proceduto l’interrogatorio dell’accusati;
sentito il difensore, il quale rileva
innanzitutto come la decisione del Municipio di __________ sia stata intimata
alla __________. I suoi clienti l’hanno ricevuta solo in copia a titolo di
conoscenza, per cui non essendoci una valida notifica, essi vanno prosciolti
per questo vizio formale. Essi non hanno inoltre letto il contenuto della
decisione, in quanto non era a loro indirizzata. Essi non potevano quindi
rendersi conto dell’ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CPS.
Inoltre non era loro compito occuparsi delle questioni burocratiche ed
amministrative, che erano di competenza del direttore, e non erano a conoscenza
che nell’EP si esercitasse la prostituzione. Infine non vi è agli atti alcuna prova che dalla data della decisione municipale a quella dei verbali di
interrogatorio degli accusati nell’EP in questione sia stata esercitata la prostituzione. In effetti, da un lato, quanto risulta dal contestato richiamo odierno di
incarti concernenti presunte prostitute non costituisce prova, ritenuto che le
ragazze non hanno nemmeno firmato i rispettivi verbali, e dall’altro, le
dichiarazioni del proprietario dello stabile sono inattendibili. In
conclusione, egli chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il
proscioglimento dei suoi assistiti. In subordine, in considerazione della loro
difficile situazione personale ed economica, postula una riduzione per entrambi
della multa a fr. 500.--;
sentiti da ultimi gli accusati
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2840/2009 del 23 giugno 2009?
1.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e
riconosciute ripetibili?
2.1
E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2841/2009 del 23 giugno 2009?
2.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
ACCU 2, cittadino italiano,
nato il 21 maggio 1957 a I-__________, vive con la moglie a __________. I due
figli della coppia sono oramai maggiorenni ed indipendenti.
All’epoca dei fatti qui in
discussione egli era impiegato al 100% presso le __________ di __________, in
qualità di disegnatore di costruzioni in acciaio, con un salario netto di fr.
4’400.-- per tredici mensilità.
Dal 21 febbraio 2008 all’8
luglio 2009, egli, oltre alla normale attività professionale, è stato anche
amministratore unico, con firma individuale, della __________ di __________, società
gestore del __________ di __________. Per questa attività egli non percepiva un
salario fisso, ma unicamente dei bonus premio, da lui quantificati in fr.
4'000.--/5'000.-- annui.
Attualmente il prevenuto, dopo
un periodo di disoccupazione, è impiegato nella logistica della ditta __________
di __________.
Quale attività accessoria
remunerata il signor ACCU 2 svolge pure la funzione di pompiere presso il __________
di __________.
Il prevenuto figura inoltre
quale amministratore unico della __________ di __________.
2.
ACCU 1, nato il 30 giugno 1946 a __________, è coniugato ed è domiciliato a __________. Il figlio è maggiorenne ed
indipendente.
Nel 1984 egli ha svolto il
corso cantonale per esercenti, conseguendo il relativo certificato di capacità.
Egli possiede pure il diploma federale quale guardiano di animali.
Dal settembre 2006 al 30
settembre 2009 il prevenuto è stato gerente e cuoco dell’esercizio pubblico __________.
Il suo stipendio mensile lordo era di fr. 3’500.-- per tredici mensilità.
Attualmente egli è percepisce
una rendita AVS di fr. 1’478.-- mensili e lavora presso il __________ a __________
con uno stipendio di fr. 2'000.-- al mese.
3.
La società __________, __________,
è proprietaria dell’immobile in cui ha sede l’omonimo esercizio pubblico sito
sulla particella n. __________ RFD del Comune di __________, in località __________.
Presidente con diritto di firma individuale di detta società è il signor __________.
Come visto sopra, gestore ai
sensi della Les pubb dell’esercizio pubblico __________ __________ è la società
__________ di __________, attualmente amministrata dal signor __________.
Fra le due società è in corso
da diversi anni una vertenza legale in merito al contratto di locazione.
4.
Con risoluzione municipale n.
341/2009 del 9 febbraio 2009, recante la data del 12 febbraio 2009 (cfr. AI 2,
allegato 1), il Municipio di __________, preso atto del rapporto di
segnalazione del 21 novembre 2008 della Polizia cantonale, dal quale è emerso che
il __________, durante gli anni 2007 e 2008, è stato oggetto di 4 controlli che
hanno permesso di accertare l’esercizio illecito della prostituzione, ha statuito
quanto segue:
“1. è fatto ordine di
sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile
denominato __________ sito sulla particella __________ RFD e di ripristinare
l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione
approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre
1981.
a:
1.1
__________,
tramite il presidente, signor __________;
1.2
__________,
tramite l’amministratore unico, signor ACCU 2, gestore secondo la Lespubb;
1.3
ACCU
1, gerente secondo la Lespubb;
2.
il presente ordine
viene intimato sotto comminatoria dell’art 292 CPS, che recita: “Chi non
ottempera ad una decisione a lui intimata da un’Autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”;
3.
al Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona, viene richiesto di far rispettare il presente ordine,
conformemente agli articoli 34 LPamm e 48 RLE;
4.
contro la presente
decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15
giorni;
5.
la decisione è
immediatamente esecutiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo;
6.
resta impregiudicata
la procedura contravvenzionale;
¨ 7. intimazione tramite
raccomandata a:
- __________,
tramite il presidente, signor __________, __________;
- __________,
tramite l’amministratore unico, signor ACCU 2, __________, __________;
- ACCU
1, __________, __________;
- Comando
Polizia Cantonale, 6500 Bellinzona;
- Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, 6500 Bellinzona.”.
Questa risoluzione è stata
impugnata di fronte al Consiglio di Stato. Non è tuttavia noto a che stadio si
trovi attualmente la procedura ricorsuale.
5.
In ossequio alla risoluzione
municipale, immediatamente esecutiva in virtù del fatto che ad un eventuale
ricorso era stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo, la Polizia
cantonale ha eseguito un controllo il 6 maggio 2009, verso le 14:30, presso il __________.
In tale occasione sono state controllate 33 donne straniere (15 brasiliane, 15
rumene, 1 italiana, 1 ceca ed 1 greca), tutte donne sole (non accompagnate) e
di giovane età. Soltanto due di loro erano in possesso di un permesso di dimora
B (una di queste per attività lucrativa indipendente - prostituta). Tutte
alloggiavano nell’esercizio pubblico in questione ed erano state regolarmente registrate
mediante l’apposito programma online. Da una verifica delle notifiche di
Polizia è inoltre emerso che nell’esercizio pubblico non soggiornavano turisti
con famiglia (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 10 giugno
2009, AI 2, pagg. 2-3).
Fra le ospiti della struttura
alberghiera figuravano pure le cittadine rumene __________, nata __________, 7
maggio 1980, e __________ (alias __________), 12 febbraio 1985.
Dagli accertamenti posti in
essere dalla Polizia è emerso che a carico della prima vi erano due condanne,
regolarmente cresciute in giudicato: una prolata il 15 luglio 2008 da questa
Pretura per esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge
federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale svolgendo
attività lucrativa senza autorizzazione), l’altra emessa dal Ministero pubblico
per esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale
sugli stranieri (soggiorno illegale svolgendo attività lucrativa senza
autorizzazione). Nei suoi confronti risultavano pure pendenti un ordine di
arresto emanato dalla SEPEM per una pena detentiva di 6 giorni, commutabile in
una multa di fr. 800.--, nonché un Divieto di entrata nel nostro Paese
notificatole in data 20 novembre 2008 e valido fino al 10 marzo 2011.
A carico della seconda è invece
emerso un decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico in data 12 gennaio
2007, regolarmente cresciuto in giudicato, per esercizio illecito della
prostituzione ed infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio
degli stranieri (ripetuta entrata illegale, ripetuto soggiorno illegale
svolgendo attività lucrativa senza autorizzazione). Anche nei suoi confronti
era pendente un Divieto d’entrata valevole sino all’11 gennaio 2010.
Per queste ragioni entrambe sono
state denunciate al Ministero pubblico per infrazione alla Legge federale sugli
stranieri ed esercizio illecito della prostituzione (cfr. rapporto d’inchiesta
di Polizia giudiziaria, AI 2, pagg. 2-3; incarti 10.2009.366-367 di questa
Pretura).
6.
Con decreto d’accusa 22 giugno
2009.
il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha proposto la condanna della signora __________
ad una pena pecuniaria di fr. 1’200.--, corrispondente a 40 aliquote da
fr. 30.--, al pagamento di una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa ed alle
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--, nonché alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alle due precedenti pene pecuniarie, ritenendola
colpevole di esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge
federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività
lucrativa senza autorizzazione), per avere in particolare soggiornato
illegalmente a __________ presso l’esercizio pubblico __________, nel periodo
30.
marzo 2009-6 maggio 2009, esercitando la prostituzione senza essere in
possesso dei necessari permessi per svolgere un’attività lucrativa e senza
essersi notificata alle competenti autorità (cfr. incarto 10.2009.366 di
questa Pretura).
Con decreto d’accusa di
medesima data il Magistrato inquirente ha pure proposto la condanna della
signora __________ ad una pena pecuniaria di fr. 1’800.--, corrispondente
a 60 aliquote da fr. 30.--, al pagamento di una multa di fr. 400.--, oltre alla
tassa ed alle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--, nonché alla revoca
del beneficio della condizionale concesso alla precedente pena pecuniaria,
ritenendola colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale) ed infrazione alla
Legge federale sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale
con attività lucrativa senza autorizzazione), per avere, fra le altre cose,
soggiornato illegalmente a __________ presso l’esercizio pubblico __________,
nel periodo 24 aprile 2009-6 maggio 2009, esercitando la prostituzione senza
essere in possesso dei necessari permessi per svolgere un’attività lucrativa e
senza essersi notificata alle competenti autorità (cfr. incarto 10.2009.367 di
questa Pretura).
Siccome entrambe le accusate
hanno interposto opposizione tramite l’avv. DI 1, i relativi incarti sono
stati trasmessi a questa Pretura.
Questo giudice, dopo aver preso
atto del fatto che il legale aveva revocato il mandato alle proprie assistite, ha
congiunto, in data 21 gennaio 2010, i procedimenti in questione, fissando il
processo per il 30 marzo 2010 alle ore 14:30.
A titolo informativo, non
potendo la cosa essere utilizzata per il presente giudizio essendo la decisione
posteriore allo stesso, si segnala che al termine del dibattimento entrambe le
accusate sono state condannate in contumacia, con la conferma integrale dei rispettivi
decreti d’accusa (cfr. incarti 10.2009.366-367 di questa Pretura).
7.
In data 23 giugno 2009, il
Procuratore Pubblico AINQ 1, fondandosi sulle risultanze istruttorie, ha
emanato i decreti d’accusa qui in esame, reputando i signori ACCU 2 ed ACCU 1
autori colpevoli di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art.
292.
CPS.
Il medesimo giorno il
Magistrato inquirente ha pure emesso un decreto di non luogo a procedere nei
confronti di __________ per insufficienza di prove sul dolo. In effetti, in
data 17 aprile 2009, il denunciato aveva inviato, tramite il proprio legale, una
lettera al Municipio di __________, mediante la quale chiedeva “ancora una
volta un intervento a ripristinare lo stato di legalità alla decisione da voi
emessa” (cfr. NLP 4049/2009 del 23 giugno 2009, acquisito agli atti nel
corso del dibattimento).
8.
Con scritti di data 23 giugno
2009.
il difensore di ACCU 2 e ACCU 1 ha interposto opposizione ai citati
decreti d’accusa.
Il 5 gennaio 2010 è stata
decisa la congiunzione dei procedimenti in questione.
Da qui la presente procedura.
9.
In apertura del dibattimento
questo giudice ha disposto d’ufficio l’acquisizione agli atti del suddetto
Decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti del signor __________,
nonché degli incarti 10.2009.366 e 10.2009.367 di questa Pretura concernenti le
opposizioni interposte dalle signore __________ e __________ avverso i decreti
d’accusa emessi il 22 giugno 2009 nei loro confronti.
Il difensore non ha eccepito
nulla in merito all’assunzione del citato Decreto di non luogo a procedere, mentre
si è opposto all’acquisizione dei suddetti incarti, poiché la stessa sarebbe
intempestiva e violerebbe il diritto di essere sentito, non avendo egli potuto
accedere agli stessi.
Le argomentazioni della difesa
sono prive di consistenza e, sotto certi aspetti, persino temerarie. In
effetti, da un lato, in base all’art. 227 cpv. 5 CPP, applicabile anche ai
processi di fronte alla Pretura penale (art. 273 CPP), il presidente può
disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento, e, dall’altro, il
difensore durante il dibattimento ha avuto la facoltà di consultare gli incarti
in questione e di discutere le risultanze con i propri clienti, per cui non vi
è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.
A quest’ultimo proposito, non
va inoltre dimenticato come dai suddetti incarti risulti che il difensore, come
accennato in precedenza, sia stato sino al 19 gennaio 2010 pure il patrocinatore
legale delle accusate e che in tale veste abbia chiesto ed ottenuto di avere in
visione gli atti così da poterli esaminare e discutere con le clienti (cfr.
suoi scritti di data 7 luglio 2009 e 19 gennaio 2010).
La decisione di acquisire agli
atti i summenzionati incarti deve essere pertanto riconfermata anche in questa
sede.
10.
Giusta l’art. 292 CPS, chiunque
non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da
un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa.
Tale disposizione tende ad
assicurare, mediante comminatoria penale, il rispetto di ordini impartiti
validamente dall’autorità competente.
La decisione deve quindi
ingiungere al destinatario di fare o di non fare qualcosa (Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 292, n. 2), descrivendo
con sufficiente precisione il comportamento richiesto (DTF 127 IV 119 consid.
2a; DTF 124 IV 297 consid. 4d). La diffida va interpretata conformemente alle
regole della buona fede (DTF 105 IV 278 consid. 2a), muovendo comunque dal suo
tenore letterale.
La comminatoria penale deve
essere contenuta in una decisione individuale riguardante una o più persone
facilmente determinabili. L’ordine può anche essere impartito ad una società,
in quest’ultimo caso deve essere indirizzata agli organi o ai rappresentanti
della stessa (cfr. Christof Riedo in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,
Basilea 2003, art. 292, n. 45).
L’ingiunzione deve emanare da
un’autorità o da un funzionario competenti dal profilo territoriale, materiale
e funzionale. La condanna per disobbedienza ad una decisione di un’autorità
incompetente è infatti esclusa (DTF 122 IV 340 consid. 2).
La decisione deve essere
esecutiva, ma non necessariamente cresciuta in giudicato (DTF 90 IV 82; Rep
1965.
261).
Secondo la giurisprudenza, nel
quadro di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità,
il giudice penale non può esaminare la decisione la cui legalità è stata
accertata da un tribunale amministrativo. Invece, se questa autorità non è
stata adita o non ha ancora statuito, esso non è vincolato a detta decisione
nel caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di
apprezzamento. Infine esso esercita un libero controllo nei casi in cui è
escluso il ricorso ad una giurisdizione amministrativa (DTF 98 IV 106 consid.
3; DTF 121 IV 31 consid. 2a). Per contro, il Tribunale federale ha finora
lasciato aperta la questione a sapere in che misura il giudice penale può
rivedere una decisione di un giudice civile (DTF 121 IV 32 consid. 2a;
DTF 124 IV 297 consid. II.4).
Questa giurisprudenza non è
unanimemente condivisa dalla dottrina e dai tribunali cantonali (cfr. Christof
Riedo, op. cit., art. 292, n. 64 e segg.; Bernard Corboz, op. cit., art. 292,
n. 11 e segg.; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, art. 292, n. 7).
Quale principio generale si può
comunque ritenere che il giudice penale non è vincolato dalle decisioni delle
altre autorità nei casi di manifesta violazione della legge o di abuso del
potere di apprezzamento da parte di quest’ultime.
Dal profilo soggettivo occorre
almeno il dolo eventuale. L’autore deve quindi conoscere l’ingiunzione, la sua
validità e le conseguenze penali in caso di disobbedienza (DTF 119 IV 238
consid. 2a). L’errore sui fatti è ipotizzabile; in una simile circostanza,
anche se esso fosse stato evitabile, l’autore va giudicato secondo
l’apprezzamento erroneo, non essendo possibile adempiere il reato dell’art. 292
CPS per negligenza (cfr. Bernard Corboz, op. cit., art. 292, n. 23).
11.
La difesa ha contestato
innanzitutto la validità della notifica della decisione del Municipio di __________.
In effetti, a suo dire, la stessa, come peraltro risulta dall’intestazione,
sarebbe stata formalmente intimata soltanto alla società __________, quindi ad
una ditta terza. Dal canto loro, i prevenuti l’avrebbero ricevuta per posta
unicamente a titolo di conoscenza. Essi devono pertanto essere prosciolti già
solo per questo vizio formale.
La censura è pretestuosa. In
effetti, se, da un lato, è vero che agli atti figura soltanto la copia della
risoluzione municipale recante nell’intestazione l’indirizzo della __________,
dall’altro, non si può sottacere come dalla stessa emerge chiaramente che è
stata intimata per raccomandata anche al signor ACCU 2, nella sua qualità di
amministratore unico della __________, ed al signor ACCU 1. Risulta pertanto
francamente strano, per non dire impossibile, che sia stata recapitata a
quest’ultimi, benché l’intestazione rechi l’indirizzo di un’altra persona
giuridica. Ben più probabile e logico è che ad ogni destinatario sia stata
intimata una decisione recante il proprio indirizzo nell’intestazione.
In ogni caso, quand’anche si
volesse credere che sia effettivamente andata come sostenuto dai prevenuti, non
può certo essere disatteso che entrambi hanno esplicitamente riconosciuto di aver
ricevuto la decisione al loro domicilio.
Il signor ACCU 1, che, è bene
ricordarlo, era il gerente, ha inoltre aggiunto di aver chiesto spiegazioni in
merito sia al direttore del locale, tale __________, sia al padrone dello
stesso, tale __________, i quali lo hanno informato che tramite un legale era
già stato interposto ricorso al Consiglio di Stato e che si poteva continuare
con l’attività così come era prima di ricevere la risoluzione (cfr. suo verbale
d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).
Il signor ACCU 2 ha invece affermato di averla consegnata all’avv. DI 1, patrocinatore legale della società di cui
lui era amministratore unico, subito dopo averla letta (cfr. suo verbale
d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).
In simili circostanze la
risoluzione è dunque stata validamente notificata ai prevenuti. Non va inoltre
dimenticato che non è necessario che il destinatario dell’ordine sia indicato
per nome, bensì che sia facilmente individuabile (cfr. Stefan Trechsel,
op. cit., art. 292, n. 3).
Nel caso specifico, anche una
semplice e sommaria lettura della stessa è sufficiente per capire che era
destinata anche a loro, nella loro qualità di amministratore unico della società
gestrice, rispettivamente di gerente. Tanto i considerandi, quanto il
Dispositivo
dispositivo della risoluzione sono infatti espliciti in tal senso. A questo
proposito è oltremodo indicativo ciò che gli imputati hanno fatto subito dopo
averla ricevuta: come visto in precedenza, uno ha chiesto spiegazioni agli
asseriti responsabili dell’esercizio pubblico, mentre l’altro ha informato il
legale della propria società, il quale ha poi interposto ricorso contro la
risoluzione (cfr. loro verbali di interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3). Ciò
dimostra, senza ombra di dubbio, che essi non solo hanno preso atto del
contenuto della decisione, ma anche del fatto che li riguardava. Diversamente
non si spiegherebbe per quale recondita ragione essi abbiamo ritenuto
necessario attivarsi prontamente.
12. In secondo luogo, a detta della
difesa, gli imputati non avrebbero letto il contenuto della risoluzione, visto
che la stessa non era loro indirizzata. Essi non avrebbero quindi potuto
rendersi conto della comminatoria di cui all’art. 292 CPS.
Alla luce di quanto esposto
sopra, questa tesi rasenta la malafede. Non è dunque necessario esaminarla
ulteriormente.
Di transenna si precisa che colui
che, ricevendo uno scritto a lui indirizzato, decide di non leggerlo o di
esaminarlo superficialmente, se ne assume le responsabilità e deve essere
trattato come se avesse preso conoscenza dei suoi contenuti.
13. A mente della difesa, gli
accusati, non solo non sarebbero cogniti in materia, ma fra i loro compiti ed i
loro doveri non vi sarebbe quello di occuparsi delle questioni burocratiche ed
amministrative connesse con l’attività dell’esercizio pubblico in questione; in
modo particolare essi non sarebbero dunque competenti per garantire il
rispetto, rispettivamente il ripristino, della destinazione turistico-alberghiera
concessa dalla licenza edilizia.
ACCU 1 ha, da un lato, sostenuto di essersi occupato di tutte le mansioni che competono ad un
gerente/cuoco, per poi, dall’altro, riferire di aver affidato al direttore __________
l’incarico di notificare le ospiti alle competenti autorità. A suo dire l’unica
mansione di cui si era fatto carico era quella di verificare che le turiste pagassero
la pigione giornaliera della stanza. Di certo si è guardato bene dal verificare
cosa succedesse all’interno delle stanze a queste locate, in modo particolare
se vi veniva esercitata la prostituzione, poiché non era una problematica di
sua competenza (cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).
ACCU 2, per contro, ha
affermato che erano il gerente ed il direttore ad occuparsi della clientela
dell’albergo, i quali di tanto in tanto gli comunicavano il numero degli ospiti
presenti. A suo dire, non spettava infatti a lui informarsi sulla tipologia degli
avventori che alloggiavano nelle camere e sapere cosa accadeva al loro interno
(cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 2).
Queste argomentazioni non sono
pertinenti e denotano ancora un volta una mancanza di serietà e di rispetto per
l’autorità scrivente, alla quale si tenta di propinare tutta una serie di
fandonie inaccettabili.
Gli imputati dimenticano
infatti bellamente di essere stati, nel periodo in esame, l’amministratore
unico della società gestrice, rispettivamente il gerente, del __________. In
tali vesti la responsabilità per il rispetto degli obblighi e dei doveri
previsti dalla legislazione sugli esercizi pubblici incombeva pertanto in prima
persona proprio a loro e non certo ai - veri o presunti che fossero - “direttore”
e “padrone del locale”. Come sancito da una recente sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo, il proprietario dello stabile, il gestore ed il
gerente sono infatti tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare che venga utilizzato in conformità della licenza accordata. Qualsiasi
locatore di immobili è tenuto ad fare capo agli accorgimenti indispensabili per
evitare che lo stabile venga utilizzato da parte del locatario in modo
differente dalla sua destinazione. L’uso difforme basta a renderlo perturbatore
per situazione. La sua responsabilità è oggettiva. Non dipende da una sua
colpa, ma dalla sua qualità di datore di alloggio. Agli stessi vincoli
soggiacciono il gestore ed il gerente di un esercizio pubblico come quello in
oggetto. Per assicurare il rispetto della destinazione autorizzata essi devono,
in primo luogo, evitare di dare alloggio ad improbabili turiste provenienti da
paesi noti come esportatori di prostitute (come ad esempio il Brasile e la Romania),
e, in secondo luogo, adottare misure volte ad impedire l’accesso all’esercizio
pubblico da parte di estranei. In quanto possessori dell’immobile, gestore e
gerente devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le
ospiti portino in camera clienti adescati nel locale stesso o altrove (cfr. sentenza
TRAM 52.2008.409 del 6 marzo 2009, consid. 3.4.5).
Conseguenza logica di questo
assioma è che l’ottemperanza dell’ordine impartito dalle autorità comunali nel
caso concreto competeva principalmente ai qui imputati.
14. Infine, a mente della difesa, i prevenuti
hanno sempre riferito di non essere mai stati a conoscenza del fatto che
nell’esercizio pubblico venisse esercitata la prostituzione. Inoltre non vi
sarebbe neppure una prova che dalla data della decisione municipale a quella
del controllo del 6 maggio 2009 sia stata esercitata la prostituzione
nell’esercizio pubblico in questione. Dagli atti non risulta infatti che ci
siano state delle condanne penali in tal senso, ma solo dei generici ed
insufficienti sospetti. Quanto risulta dagli incarti acquisiti al dibattimento
concernenti le presunte prostitute non avrebbe alcun valore probatorio,
ritenuto che le ragazze non hanno nemmeno firmato i rispettivi verbali
d’interrogatorio, mentre le dichiarazioni del proprietario dello stabile
sarebbero inattendibili, considerata l’astiosa vertenza fra quest’ultimo e gli
inquilini.
Il fatto che i responsabili di
questo tipo di esercizi pubblici non siano mai al corrente di ciò che accade al
loro interno non stupisce più di quel tanto. In effetti è oramai prassi che gli
unici ad esserne all’oscuro - guarda caso - sono proprio loro, mentre a tutta
l’opinione pubblica questo tipo di locali che non solo sopravvivono, ma
addirittura fanno lauti guadagni con l’esercizio della prostituzione, sono
perfettamente noti.
Il fatto di trincerarsi dietro
un “non so cosa accada nelle camere” è irritante e rappresenta un
tentativo di prendere per i fondelli i rappresentanti della giustizia. Simili
giustificazioni non possono e non devono trovare spazio alcuno nella
valutazione di questo tipo di fattispecie.
A conferma della vacuità e
della temerarietà delle argomentazioni difensive, sussiste, nel caso specifico,
tutta una serie di riscontri, di elementi e di indizi convergenti, che permettono
di stabilire, senza timore di smentita, che all’interno del __________ venisse
esercitato il mestiere più antico del mondo.
Innanzitutto, come detto, è un
fatto notorio. Basta infatti una rapida scorsa ai vari media (stampati, video
ed elettronici) per rendersene conto. Inoltre nel passato anche questa Pretura
si è trovata confrontata con diversi casi riguardanti prostitute che svolgevano
la loro attività in quella struttura, rispettivamente incarti concernenti i
vari responsabili della stessa.
A convalida di tale circostanza
vi è la deposizione del proprietario dell’immobile, signor __________, il quale
alla domanda a sapere se ritenesse che il __________ fosse stato trasformato in
un postribolo, ha risposto “Penso proprio di sì. E’ un fatto conosciuto”.
Egli ha inoltre aggiunto di non poter dire nel dettaglio che tipo di clientela
alloggiasse nell’esercizio pubblico, ma di essere sicuro che vi fossero anche
delle prostitute (cfr. suo verbale d’interrogatorio 19 maggio 2009, pagg. 3-4).
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa, la deposizione di __________ non può essere reputata inattendibile
per il solo fatto che è coinvolto in una vertenza giudiziaria con gli
inquilini. Egli non aveva infatti alcun interesse a sostenere una tale versione,
visto che, quale proprietario dell’immobile, avrebbe potuto comportare delle
sanzioni penali anche per lui. Inoltre è noto, anche a questa Pretura, che egli,
per usare un eufemismo, conosce bene l’ambiente dei locali a luci rosse del
Cantone Ticino (cfr. ad esempio rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10
giugno 2009, AI 2, pag. 5).
Nel caso in discussione, per ritenere
accertata la trasformazione in postribolo dell’esercizio pubblico, sono
tuttavia sufficienti i risultati emersi dal controllo di Polizia del 6 maggio 2009. In effetti, come già esposto in precedenza, quel giorno il Distaccamento Speciale “TESEU” della
Polizia cantonale ha constatato la presenza nella struttura alberghiera di 33
donne straniere (15 brasiliane, 15 rumene, 1 italiana, 1 ceca ed 1 greca),
tutte sole (non accompagnate) e di giovane età. Soltanto due di loro erano in possesso
di un permesso di un permesso di dimora B (uno dei quali peraltro proprio per
attività lucrativa indipendente quale prostituta). Dalla verifica delle
notifiche di Polizia è inoltre risultato che nella struttura non soggiornava
nemmeno un turista con famiglia al seguito.
Infine, dopo i necessari
accertamenti, è pure emerso che a carico delle due ragazze rumene in cui
incarti sono stati qui richiamati, incontestabilmente fermate in occasione della
summenzionata retata al __________ (fatto provato dagli atti delle loro
rispettive procedure e dal fatto che per lo meno hanno sottoscritto i formulari
di autocertificazione), risultavano delle precedenti condanne per esercizio
illecito della prostituzione (una per fatti svoltisi nel 2007 addirittura nel
medesimo locale) e dei divieti di entrata in Svizzera (cfr. rapporti
d’inchiesta di polizia giudiziaria 10 giugno 2009, AI 2, pagg. 2-3, nonché
rapporti d’inchiesta di polizia giudiziaria 7 maggio 2009, pagg. 2-3, e 13
maggio 2009, pagg. 2-3, in incarti 10.2009.366-367).
Secondo una recente
giurisprudenza, l’occupazione di camere esclusivamente da parte di giovani
donne, non accompagnate, provenienti da paesi noti come esportatori di donne di
piacere, quali ad esempio il Brasile e la Romania, che soggiornano per
sedicenti motivi turistici in un villaggio privo di particolari attrazioni,
come lo è la località di __________, appare sufficiente ad integrare la violenta
suspicio dell’avvenuta trasformazione dell’esercizio pubblico in un
postribolo (cfr. sentenza TRAM 52.2008.409 del 6 marzo 2009, consid. 3.2).
Nella presente fattispecie, questa
(logica) deduzione, è confermata, oltre che da quanto emerso dal citato
controllo di Polizia, anche dalle notifiche incluse negli incarti concernenti
le signore __________ e __________ (cfr. incarti 10.2009.366-367). Il fatto che
agli atti non figurino condanne per il reato di esercizio illecito della
prostituzione nel motel in oggetto e che le due suddette cittadine rumene non
abbiano riconosciuto d’aver esercitato la prostituzione nel medesimo locale (si
sono avvalse - poiché così evidentemente ben istruite - del diritto di non
rispondere e non hanno firmato i rispettivi verbali d’interrogatorio) non basta
certo a far crollare il castello accusatorio nei confronti dei qui imputati.
Esso è infatti fondato essenzialmente sulle altre predette convergenti
risultanze istruttorie e cioè: sulle dichiarazioni di __________, sul fatto che
gli incarti richiamati attestano che due persone con precedenti per
prostituzione e con il divieto di entrata in Svizzera sono state fermate in
occasione del controllo del 6 maggio 20076, sul relativo rapporto di polizia
dal quale emerge che vi erano solo cittadine straniere, giovani e provenienti
da Paesi noti quale luogo d’origine delle prostitute attive in Ticino.
A titolo meramente
abbondanziale, va evidenziato come la signora __________ nell’imminenza del
processo a suo carico abbia richiesto l’invio di una copia del rapporto di
polizia che la concerne, indicando come recapito l’__________ a __________,
altro noto locale a luci rosse del nostro Cantone (cfr. www.__________.ch).
15. Stante tutto quanto precede, entrambi
gli accusati devono essere condannati per il reato di disobbedienza a decisioni
dell’autorità.
Nei decreti d’accusa il
Magistrato inquirente rimprovera agli imputati di aver commesso il reato da
metà febbraio 2009 in poi.
Tuttavia, considerato che agli
atti vi sono soltanto le notifiche di Polizia relative alle signore __________
e __________ (cfr. incarti 10.2009.366-367), che attestano il loro soggiorno
presso il __________ dal 30 marzo 2009, rispettivamente dal 24 aprile 2009,
sino al 6 maggio 2009, giorno in cui la Polizia cantonale ha effettuato la
retata, ingiungendo loro, unitamente alle altre donne controllate, di
abbandonare la citata struttura alberghiera, si deve giocoforza precisare e
ridurre da fine marzo 2009 al 6 maggio 2009 il periodo in cui essi hanno
perpetrato l’illecito.
16. In base all’art. 106 CPS,
applicabile alle contravvenzioni, ossia ai reati cui è comminata la multa (art.
103 CPS), se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di
diecimila franchi (cpv. 1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa
dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da
un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2). Il giudice commisura
la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo
che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3).
Nella presente fattispecie, la
pubblica accusa ha chiesto di infliggere ad entrambi i condannati una multa di
fr. 2’000.--. La difesa, per contro, nella denegata ipotesi di una conferma
delle accuse, ha postulato una riduzione della multe a fr. 500.--, in
considerazione della difficile situazione economica in cui versano i suoi
assistiti.
Per fissare l’ammontare della
multa è determinante in prima battuta la colpa del reo ed in seconda la sua
situazione finanziaria. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la pena
pecuniaria, la legge non prevede che il giudice debba indicare nel dettaglio il
peso che due questi fattori hanno avuto nella scelta dell’importo della multa.
Come per i crimini ed i
delitti, occorre quindi stabilire innanzitutto, ai sensi dell’art. 47 CPS, quale
sia stata la vita anteriore del condannato, quali siano i suoi
motivi personali, nonché quale sarà l’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(art. 47 cpv. 1 CPS). In seconda battuta deve poi essere definita l’ampiezza
della colpa, esaminando quali siano il grado di lesione o di esposizione a
pericolo del bene giuridico violato, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e
gli obiettivi perseguiti, nonché quali sono le circostanze interne ed esterne all’origine
dei suoi atti, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, (art. 47 cpv. 2 CPS).
Giacché le
sanzioni pecuniarie colpiscono le persone in maniera differente a dipendenza
della loro situazione economica, la multa deve essere ponderata in modo che
l’autore ne subisca gli effetti in proporzione alla sua colpa. Il giudice deve
soppesare la capacità finanziaria del condannato in modo che per la medesima
colpa ciascun autore subisca la stessa restrizione nel suo tenore di vita.
Per
l’apprezzamento delle condizioni personali sono rilevanti sostanzialmente i
medesimi criteri validi per la commisurazione dell’aliquota giornaliera ai
sensi dell’art. 34 cpv. 2 CPS, ovvero il reddito e la sostanza, il tenore di
vita, gli obblighi familiari e assistenziali ed il minimo vitale dell’autore.
Per le multe il criterio più importante è comunque il reddito netto, gli altri
giocano invece un ruolo minore, essenzialmente per casi molto particolari (cfr.
Stefan Heimgartner in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2007, art.
106, n. 20-33).
A carico degli accusati pesa in
maniera importante la gravità della contravvenzione commessa e l’ostinazione
con la quale non hanno voluto riconoscere i propri errori ed assumersene le
conseguenze, arrivando ad addurre argomentazioni ai limiti della
ragionevolezza.
Pur non avendo influito sulla
commisurazione non va sottaciuto, che gli accusati, malgrado agli atti non
figurino i rispettivi estratti del casellario giudiziale, risultano conosciuti
ai servizi di polizia: ACCU 1 per infrazione alla LDDS e ACCU 2 per infrazione
alla LCStr, alla LStup ed alla LOP (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 10 giugno 2009, AI 2, pag. 5).
La leggera riduzione del periodo
in cui è stato commesso il reato non è infine tale da diminuirne la gravità.
Tutto ciò ben ponderato, preso
atto dei risultati degli accertamenti esperiti in merito alla sua condizione
economica, si impone di ridurre a fr. 1’000.-- la multa a carico del signor ACCU
1, mentre quella a carico del signor ACCU 2 può rimanere invariata a fr.
2’000.--.
La pena detentiva sostitutiva
in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 20 giorni
per ACCU 2 ed in 10 giorni per ACCU 1, applicandosi per ognuno di essi un tasso
di conversione di un giorno per fr. 100.--.
17. La tassa e le spese di giustizia
vanno poste a carico degli accusati.
Per questi motivi,
visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 2
autore colpevole di:
disobbedienza a decisioni dell’autorità,
art. 292 CPS,
per non aver ottemperato,
perlomeno da fine marzo 2009 sino al 6 maggio 2009, alla risoluzione emanata il
12 febbraio 2009 dal Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto
ordine, nella sua veste di amministratore unico della __________ (società
gestrice ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici), di sospendere
immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________
sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo
alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie
dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;
condanna 1. ACCU 2
1. alla multa di fr. 2’000.--
(duemila);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
dichiara 2. ACCU 1
autore colpevole di:
disobbedienza a decisioni dell’autorità,
art. 292 CPS,
per non aver ottemperato,
perlomeno da fine marzo 2009 sino al 6 maggio 2009, alla risoluzione emanata il
12 febbraio 2009 dal Municipio di __________ secondo la quale gli fu fatto
ordine, nella sua veste di gerente ai sensi della Legge sugli esercizi
pubblici, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello
stabile denominato __________ sito sulla particella __________ e di
ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla
destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979
e 31 ottobre 1981;
condanna 2. ACCU 1
1. alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio
della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 2000.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 2800.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1000.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster