10.2009.380
Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"
9 marzo 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.380
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2009.380
DA
2636/2009
Bellinzona
9
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 e da,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, il 26
dicembre 2008 a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2,
segnatamente per averlo colpito ad una mano con il lancio di una pietra e
facendolo così cadere a terra;
2. ingiuria,
per avere, il 26
dicembre 2008 a __________, offeso l’onore di CIVI 2 dicendogli “hijo de puta”;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno
2009 n. 2636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
700.-- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.-- (cento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 23 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato ed i suoi difensori, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e dei
testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando
le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, nonché
con il certificato medico, che ne minano fortemente la credibilità, chiede il
proscioglimento del suo cliente da entrambi i capi di imputazione;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 2636/2009 dell’8
giugno 2009;
e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto,
art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato
decreto d’accusa;
manda ACCU 1
esente da pena, in applicazione
dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
Considerandi
pone la tassa e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 290.-- a carico dell’accusato;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio
della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 140.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 290.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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