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Decisione

10.2009.381

Acquistare all'estero e importare in Svizzera 2 orologi contraffatti

13 aprile 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2703/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’500.--, corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e segg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Ordina la confisca dell’orologio

Rolex Oyster Perpetual azzurro acciaio e dell’orologio Rolex Sumariner nero in

acciaio in sequestro.

4.

Ad avvenuta crescita in

giudicato del presente decreto è ordinato il dissequestro della documentazione

sequestrata al domicilio il giorno 2 aprile 2009.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 21 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 aprile 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed il patrocinatore della

parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa;

precisato che la denominazione dei modelli di

orologi in questione è: Rolex Datejust azzurro in acciaio e Rolex Submariner

nero in acciaio;

preso atto dell’istanza di risarcimento 13

aprile 2010 della parte civile;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e l’accoglimento

della sua istanza di risarcimento. A suo modo di vedere, preso atto delle

innumerevoli contraddizioni dell’imputato e delle contingenze in cui l’acquisto

è avvenuto, egli non poteva ignorare di avere a che fare con orologi falsi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito evidenziando innanzitutto come non sussistano

gli estremi soggettivi della fattispecie. In via sussidiaria chiede di mandare

esente da pena l’imputato in applicazione dell’art. 52 CPS. Postula infine la

reiezione dell’istanza di risarcimento e non si oppone alla confisca ed alla

distruzione degli orologi;

sentito in replica al patrocinatore della

parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito in duplica al difensore, il quale

si riconferma nelle proprie allegazioni e domande;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di violazione del diritto di design per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere ordinata la confisca dell’orologio Rolex Datejust azzurro acciaio e dell’orologio

Rolex Submariner nero sequestratigli?

5.

Deve

essere ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata al domicilio

il 2 aprile 2009?

6.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

7.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

ACCU 1, cittadino spagnolo,

nato il 4 febbraio 1956 a __________, è domiciliato a __________ ed è celibe,

senza persone a carico.

Egli ha una formazione quale

ingegnere di impianti idraulici, ottenuta presso la Techniker Schule di __________, ma non ha mai esercitato tale professione. Negli anni del

boom immobiliare si è trasferito in Ticino per occuparsi di compravendita di abitazioni

e fondi. Non avendo ottenuto risultati soddisfacenti, il prevenuto ha poi

deciso di cambiare nuovamente settore di attività a più riprese, per poi infine

lanciarsi, 11 anni fa, nella vendita in Asia per la __________ - con la quale

ha un rapporto quale collaboratore esterno, indipendente - di un prodotto

geotessile per sottostrutture stradali. Da allora egli fa la spola tra il

Ticino ed il Vietnam, mercato sul quale ha concentrato le sue attenzioni.

Il suo reddito imponibile

attuale si aggira sui fr. 22’000.-- annui.

2.

In data 4 aprile 2008, alle ore

10:10 le autorità doganali di stanza all’aeroporto di Lugano-Agno hanno

rinvenuto nel bagaglio del signor ACCU 1 2 orologi da polso marca Rolex. Si

tratta di un orologio modello Submariner e di un modello Datejust. Ogni

orologio era contenuto in un cofanetto ed in una scatola con impresso il logo

ed il nome Rolex (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).

Al momento del passaggio in

dogana l’accusato, che proveniva da un viaggio commerciale della durata di 4

settimane in Vietnam, non ha dichiarato gli orologi in questione, ma soltanto

alcune stoffe (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).

Ritenendo che si trattasse con

alta probabilità di imitazioni di ottima fattura, i doganieri hanno sequestrato

gli orologi, le scatole e le confezioni, inviandoli alla Federazione dell’industria

orologiera svizzera (FH) affinché fossero esaminati (cfr. doc. 6 allegato alla

denuncia penale, AI 1).

Nel proprio rapporto n. 12090

del 17 giugno 2008 il Servizio anticontraffazione della FH ha confermato che

gli orologi sono dei falsi e che quindi vi è stata un’usurpazione dei marchi

“Rolex - OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER - DATEJUST” e una copia dei modelli

“SUBMARINER” e “DATEJUST”, non essendo i pezzi analizzati stati fabbricati

dalla ditta CIVI 1. I due orologi in questione sono infatti interamente

costituiti da componenti prodotte in Cina, nessuna delle quali proviene da

fornitori accreditati da CIVI 1. Essi recano altresì delle false ed illecite indicazioni

geografiche, in particolare quella di provenienza svizzera, un’etichetta di

qualità “chronomètre” abusiva, dei falsi punzoni officiali ed un’indicazione di

titolo abusiva. A giudizio dei periti queste contraffazioni sono il risultato

di un processo industriale, sia per la fabbricazione delle componenti, sia per

l’apposizione dei marchi (cfr. doc. 7, allegato alla denuncia penale, AI 1).

Il 20 giugno 2008 l’Amministrazione

federale delle dogane (AFD) ha informato il signor ACCU 1 che gli orologi

sequestrati erano dei falsi e la loro importazione comportava una violazione

delle disposizioni della Legge federale dei marchi e delle indicazioni di

provenienza, dell’Ordinanza del Consiglio federale concernente l’utilizzazione

della designazione “Svizzera” per gli orologi, della Legge federale sulla

protezione del design, nonché dell’art. 155 del Codice penale Svizzero. Siccome

si trattava unicamente di 2 pezzi, l’AFD ha comunicato al prevenuto che era

disposta a rinunciare ad informare il titolare del marchio, che a sua volta, avrebbe

potuto inoltrare una denuncia penale, se avesse dato il proprio consenso alla

confisca ed alla distruzione degli orologi entro 30 giorni (cfr. doc. 8,

allegato alla denuncia penale, AI 1).

Con scritto di data 20 luglio

2008.

il signor ACCU 1, non ritenendosi colpevole, ma piuttosto vittima, ha

negato il proprio consenso alla confisca ed alla distruzione degli orologi,

autorizzando tuttavia l’AFD ad informare il titolare del marchio, affinché

avviasse i necessari procedimenti penali contro il venditore (cfr. doc. 9,

allegato alla denuncia penale, AI 1).

Il 23 luglio 2008 l’AFD ha

informato CIVI 1 del sequestro dei due orologi contraffatti in questione,

importati prima dell’1 agosto 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per

comunicare il seguito che avrebbe voluto dare alla vertenza (cfr. doc. 10,

allegato alla denuncia penale, AI 1).

Con fax di data 29 luglio 2008 CIVI

1.

ha comunicato all’AFD che era intenzionata ad intraprendere tutti i passi

necessari per ottenere la confisca e la distruzione dei suddetti orologi (cfr.

doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).

Il 30 luglio 2008 il

patrocinatore della parte civile ha chiesto al signor ACCU 1 di sottoscrivere

entro il 6 agosto 2008 una dichiarazione in cui rinunciava alla proprietà dei

citati orologi, acconsentendo alla loro distruzione senza alcuna compensazione

(cfr. doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).

Dal momento che __________ ha

informato il patrocinatore della parte civile che non aveva potuto recapitare

la raccomandata, in quanto l’imputato aveva dato l’ordine di trattenere la sua

corrispondenza fino all’11 settembre 2008, CIVI 1 ha postulato all’AFD la concessione di una proroga del termine di custodia fino al 30 settembre 2008, in modo da permetterle di chiedere nuovamente al prevenuto il consenso alla distruzione (cfr.

doc. 12-13, allegati alla denuncia penale, AI1).

Con scritto del 22 ottobre 2008

l’imputato, rispondendo ad un sollecito del patrocinatore della parte civile,

ha nuovamente rifiutato il proprio beneplacito alla distruzione degli oggetti

confiscatigli (cfr. doc. 15-16, allegati alla denuncia penale, AI 1).

3.

In data 30 settembre 2008 CIVI

1, tramite il proprio patrocinatore, ha quindi sporto denuncia penale nei

confronti di ACCU 1 e di ignoti per i reati di ricettazione di merci

contraffatte (art. 155 e 160 CPS), violazione del diritto al marchio e uso

fraudolento del marchio (art. 61 e 62 LPM), dell’Ordinanza concernente l’utilizzazione

della designazione “Svizzera” per gli orologi e del diritto di design (art. 41

LDes). Siccome la confisca operata dalle autorità doganali sarebbe scaduta

proprio il giorno della denuncia, CIVI 1 ha chiesto che i medesimi fossero immediatamente sequestrati dall’autorità penale, postulandone altresì la

susseguente confisca e distruzione. CIVI 1 si è altresì costituita parte civile

nel procedimento penale (cfr. AI 1).

4.

Il 30 settembre 2008 il

Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro

degli oggetti contraffatti, notificandolo solo all’AFD (AI 2 e 5).

Lo stesso giorno il Procuratore

Pubblico ha emanato anche un ordine di perquisizione dell’abitazione del signor

ACCU 1 e di ogni altro vano e spazio a disposizione, nonché di sequestro di

tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del

processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a

devoluzione allo Stato (AI 3).

Con la motivazione che le

precedenti citazioni erano rimaste infruttuose, il magistrato inquirente ha

pure ordinato in data 30 settembre 2008 la comparizione forzata del signor ACCU

1.

presso gli uffici della Polizia giudiziaria “per il giorno …… alle ore

….., per essere interrogato in qualità di denunciato” nell’ambito delle

informazioni preliminari a suo carico per i reati di contraffazione di merci,

ricettazione, infrazione alla legge sul design, delitto contro la Legge

federale sulla protezione dei marchi (AI 4).

In data 4 dicembre 2008 il

signor ACCU 1 ha presentato reclamo non motivato al GIAR contro il suddetto

ordine di perquisizione e sequestro. Con decisione di data 12 dicembre 2008 il

GIAR, preso atto che il reclamante sarebbe stato assente dal Ticino fino al 9

febbraio 2009, ha sospeso la procedura fino a tale data (AI 6).

Il 24 febbraio 2008 il GIAR ha

intimato al Procuratore Pubblico il reclamo 4/9 dicembre 2008 (completato

il 23/24 febbraio 2009), assegnando un termine di 10 giorni per osservazioni

(AI 7).

Con osservazioni data 9 marzo

2009.

il magistrato inquirente, rilevando come non fosse ancora stato possibile

interrogare il prevenuto a causa della sua assenza all’estero e della procedura

di reclamo, ha postulato il mantenimento del provvedimento di sequestro in

quanto sorretto da sufficienti indizi di reato (AI 8).

Con missiva di medesima data il

GIAR ha chiesto chiarimenti al Procuratore Pubblico in relazione al fatto che l’ordine

di sequestro (AI 2) non risultava essere stato notificato alla persona oggetto

della misura e della denuncia, che l’incarto trasmesso non conteneva il

rapporto di esecuzione dell’ordine di perquisizione domiciliare del 30

settembre 2008 (AI 3) e che la citazione, sempre del 30 settembre 2009, era

priva di indicazioni circa la data e l’ora dell’audizione nonché dell’intimazione

(AI 9).

Il 12 marzo 2009 il Procuratore

Pubblico ha emesso un nuovo ordine di traduzione forzata, questa volta

indicando che la stessa sarebbe avvenuta per le necessità istruttorie e che l’audizione

si sarebbe svolta presso il Ministero pubblico il 17 marzo 2009 alle ore 07:30

(AI 10).

Il medesimo giorno il magistrato

inquirente ha pure risposto alle domande formulate dal GIAR, segnalando che, a

suo avviso, la mancata intimazione dell’ordine di perquisizione e sequestro al

prevenuto non avrebbe dovuto inficiarne la validità, comportando unicamente il

differimento del termine di reclamo al momento in cui il reclamante ha ricevuto

copia del provvedimento. Egli ha inoltre informato il GIAR che la Polizia non

aveva ancora provveduto alla perquisizione e all’interrogatorio del reclamante

e che aveva emesso un nuovo ordine di perquisizione con traduzione forzata per

il 17 marzo 2009. Infine egli ha reso attento il GIAR che il reclamo non

sembrava essere stato intimato alla parte civile per osservazioni (AI 11).

5.

In data 16 marzo 2009 il GIAR,

statuendo sul ricorso, ha chiesto al Procuratore Pubblico di emanare una nuova

decisione di sequestro debitamente motivata, entro il 20 marzo 2009 (compreso) in

assenza della quale l’ordine di sequestro del 30 settembre 2008 sarebbe stato

considerato decaduto (AI 13).

Il 20 marzo 2009, in ossequio a questa decisione, è quindi stato prolato un nuovo ordine di sequestro, motivato,

avente per oggetto i due orologi contraffatti e le relative confezioni (AI 15).

6.

Il 2 aprile 2009 - ad oltre sei

mesi dall’ordine del 30 settembre 2008 - su disposizione telefonica del

Procuratore Pubblico - gli agenti della Polizia cantonale, preso atto che il

prevenuto non era ancora rientrato in Svizzera, hanno proceduto alla

perquisizione del suo domicilio dopo aver rotto il cilindro della porta sul

retro (immediatamente sostituito). In tale occasione sono stati sequestrati 1

scatola confezione per orologio Breitling, 2 fibbie e 2 passanti per cintura

“Levis”, 1 fibbia e 1 passante per cintura “Polo Club”, varia documentazione

cartacea, 1 orologio “Raymond Weil”, 1 biglietto da visita ACCU 1 c/o __________,

1.

chiave USB, 1 portacarte con diverse tessere bancarie, 1 torre per PC e 4

classificatori con documentazione cartacea (AI 17).

Il 14 aprile 2009 il prevenuto

ha interposto al GIAR reclamo contro l’ordine di perquisizione 20 marzo 2009,

dapprima in tedesco ed in un secondo tempo, su richiesta del giudice,

debitamente tradotto in italiano (AI 19-20).

7.

Il 6 aprile 2009 il signor ACCU

1, rientrato in Svizzera il giorno prima, si è presentato alla Polizia

cantonale di __________ per essere interrogato. In quell’occasione egli ha

avuto modo di dichiarare che i due orologi rinvenuti erano destinati

esclusivamente all’uso personale: egli li aveva acquistati a due riprese in

Vietnam per indossarli nelle trattative con i suoi partner commerciali asiatici,

allo scopo di impressionarli: “Quei due orologi li ho con me da circa due

anni e ho sempre fatto avanti e indietro dal Vietnam con orologi in valigia. L’orologio

Rolex Oyster Datejust l’ho acquistato a circa fr. 500.-- (facendo il cambio) in

un mercato in Vietnam nell’agosto del 2007, mentre il Rolex Oyster Submarine l’ho

acquistato sempre nello stesso mercato nel dicembre 2007 pagandolo circa fr.

400.

--. Io ho affittato una casa in Vietnam. Lì non si può lasciare nulla

perché entrano in casa a rubare. Per questo motivo, ogni cosa che avesse un

valore da me stimato superiore a fr. 100.-- la mettevo in valigia e me la

portavo dietro.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 2

seg., AI 18). Egli ha poi escluso di fare commercio di orologi prodotti in

Asia, pur ammettendo di aver importato in Vietnam degli orologi fabbricati in

Ticino dalla ditta __________, ma solo per fare dei regali: “ADR che

assolutamente non mi occupo di orologi prodotti in Vietnam. Preciso che faccio

esportazione di orologi dalla Svizzera in Vietnam. Posso provarlo. Nell’ultimo

anno abbiamo comperato più di mille orologi dalla ditta __________ di __________,

(…) per esportarli in Vietnam. E’ mia abitudine portare regalini ai

responsabili della ditta che vende il geotessile in Vietnam. Di solito porto

vini italiani o spagnoli oppure orologi della __________ (che costano fr.

10.

--/20.--). La ditta __________ ha due collezioni (…). Quando vanno fuori

produzione i pezzi rimanenti li tengono in una vetrina e li vendono a fr. 10.--/20.--.

Questi sono gli orologi che compero per regalarli in Vietnam.” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 4 seg., AI 18). Infine egli ha

asserito di essere sempre stato convinto che gli orologi Rolex in questione

fossero originali: “In merito agli orologi Rolex (…) affermo che io non ero

al corrente del fatto che gli orologi che ho comperato non fossero veri. (…) Io

credevo di aver comperato due orologi Rolex veri. Non ho nemmeno idea di quanto

possa valere un orologio Rolex. Mi pare sui 2’000.--, 3’000.-- o 4’000.--

franchi. Al mercato mi hanno detto che mi offrivano un affare e io ci ho

creduto. L’imbrogliato sono io. Dico anche qualcos’altro: se io fossi stato

dalla parte del torto, sapendo che gli orologi erano falsi, non sarei certo

andato avanti a reclamare e a rivolere i miei orologi!” (cfr. suo verbale

di interrogatorio 6 aprile 2009, pag.5, AI 18).

Queste posizioni sono state

confermate dall’imputato nel suo reclamo del 14 aprile 2009 (AI 20).

8.

Il 7 maggio 2009 il GIAR ha

emanato una nuova decisione con cui ha respinto il reclamo summenzionato (AI

22).

In data 17 luglio 2009 il

Procuratore Pubblico ha emanato il decreto d’accusa qui in esame, reputando il

signor ACCU 1 autore colpevole di violazione del diritto di design.

Con scritto di data 21 giugno

2009.

l’imputato ha interposto regolare opposizione allo stesso. Da qui la

presente procedura.

9.

Nell’affrontare la disamina

degli aspetti di diritto della fattispecie, appare opportuno ricordare in

entrata che la Legge federale sul design (LDes) ha subito importanti modifiche

nel periodo immediatamente seguente i fatti in questione.

Giusta l’art. 41 cpv. 1 vLDes,

era punito, su querela del titolare del diritto, con la detenzione fino ad un

anno o con una multa fino a fr. 100’000.-- chiunque, intenzionalmente, violava

il diritto del design abusando illecitamente di un design oppure partecipando

ad un atto d’uso o avendone favorito o esercitato l’esecuzione, oppure

rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli

oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità

delle loro ulteriori forniture ed acquirenti commerciali.

La nuova LDes, in vigore dal 1. luglio 2008, prevede, per la stessa fattispecie, una pena

detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria.

La vecchia legge sul design

proteggeva in maniera esplicita il titolare del diritto di design dall’uso a

scopi commerciali dello stesso da parte di terzi. Il titolare non era per

contro tutelato nei confronti delle violazioni avvenute per uso personale.

Con la revisione del diritto

svizzero sulla proprietà intellettuale avviata nel 2006, le autorità si sono

trovate confrontate con un incremento gigantesco delle importazioni ad uso

personale di prodotti contraffatti, per cui hanno deciso, onde evitare un

invasione del mercato nazionale di prodotti pirata, di estendere il diritto

esclusivo del titolare del marchio, rispettivamente del design o del brevetto,

alle merci fabbricate a titolo commerciale che sono state importate, esportate

o che transitano per scopi privati. Tale diritto di divieto è limitato alle

operazioni di frontiera.

Giusta l’art. 9 cpv. 1bis LDes,

il titolare del diritto ha pertanto la facoltà di proibire l’importazione, l’esportazione

ed il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono

per scopi privati.

Tale divieto, per volontà

esplicita del legislatore, ha valenza giuridica di natura prettamente civile,

mentre non ha alcuna conseguenza penale per il privato che lo viola. L’art. 41a

LDes prescrive infatti che gli atti di cui all’art. 9 cpv. 1bis LDes sono

esenti da pena (“unstrafbar”; per il tutto cfr. messaggio n. 5082 per la

modifica della legge sui brevetti, FF 2006/1, n. 2.4.4.3 e n. 2.4.4.4; Felix

Locher, Neuerungen im Immaterialgüter-Strafrecht, in SIC! 2008, pag. 602 segg.,

n. II.2.).

10.

Nel caso che ci occupa non vi è

prova alcuna che il prevenuto abbia importato i due orologi contraffatti a

scopi commerciali. Le sue dichiarazioni sull’uso che ne faceva sono credibili

ed il numero limitato a due di pezzi non può assolutamente indurre a pensare

che fossero destinati alla vendita a terzi.

Meno credibile è l’imputato

quando afferma di essere stato convinto di aver acquistato degli orologi

originali. Ma ciò non ha alcuna influenza sul giudizio.

Non essendo provato, nemmeno

lontanamente, l’uso commerciale della merce contraffatta, il decreto d’accusa

non può trovare in questa sede conferma alcuna.

La fattispecie appare talmente

chiara, da essere difficilmente comprensibile la posizione assunta dalla

pubblica accusa, alla quale sarebbe bastato un maggior rigore nella valutazione

dei fatti e del diritto per evitare al prevenuto un’inutile procedura.

11.

Anche in caso di assoluzione, a

norma dell’art. 44 LDes, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione

degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri

mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Come visto in precedenza, gli

orologi in questione sono indubbiamente dei falsi, per cui si impone la loro

confisca e distruzione. Del resto nemmeno l’accusato si è opposto a questa

misura.

12.

Il Procuratore Pubblico ha

disposto il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato del decreto d’accusa,

della documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 in data 2 aprile 2009.

Dal verbale di perquisizione e

sequestro risulta che al signor ACCU 1 non sono ancora stati riconsegnati 4

classificatori contenenti documentazione cartacea varia, nonché altra

documentazione cartacea sciolta, sequestratagli in data 2 aprile 2009.

Appurato che la documentazione

in questione non è di alcuna rilevanza per il presente procedimento, il

mantenimento del sequestro fino alla crescita in giudicato della presente

decisione non si giustifica in alcun modo.

Per tale motivo è stato

ordinato l’immediato dissequestro della stessa e la sua riconsegna al signor ACCU

1.

già al termine del dibattimento.

13.

Preso atto dell’esito della

procedura, gli oneri della stessa vanno addebitati allo Stato, mentre l’istanza

di risarcimento formulata dalla parte civile deve essere respinta.

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 69

CPS; 41 segg. LDes; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla legge sul

design, art. 41 cpv. 1 LDes,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2703/2009 del 17 giugno 2009;

carica la tassa e le

spese giudiziarie allo Stato;

ordina la confisca e la distruzione

dell’orologio Rolex Datejust azzurro in acciaio e dell’orologio Rolex

Submariner nero in acciaio sequestratigli il 4 aprile 2008 (art. 44 LDes);

ordina il dissequestro immediato della

documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 il 2 aprile 2009;

respinge l’istanza di risarcimento

formulata dalla parte civile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

,

o,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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