10.2009.381
Acquistare all'estero e importare in Svizzera 2 orologi contraffatti
13 aprile 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2009.381
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, PRPEN
Titolo:
Acquistare all'estero e importare in Svizzera 2 orologi contraffatti
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEL DESIGN
art. 41 cpv. 1 LDES
Incarto
n.
10.2009.381
DA
2703/2009
Bellinzona
13
aprile 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da:, ,
prevenuto colpevole di violazione del diritto di design,
per avere, ad Agno, il
giorno 4 aprile 2008, violato intenzionalmente il diritto di design, usando
illecitamente il design protetto di CIVI 1, __________, e meglio per avere
acquistato all’estero, ed importato in Svizzera due orologi contraffatti, uno
marca Rolex Oyster Perpetual azzurro acciaio ed uno Rolex Sumariner nero in
acciaio, rifiutandosi di indicare la provenienza e l’entità degli oggetti in
suo possesso,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 41
cpv. 1 LDes;
perseguito con decreto d’accusa del 17 giugno
Fatti
2009 n. 2703/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’500.--, corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e segg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina la confisca dell’orologio
Rolex Oyster Perpetual azzurro acciaio e dell’orologio Rolex Sumariner nero in
acciaio in sequestro.
4.
Ad avvenuta crescita in
giudicato del presente decreto è ordinato il dissequestro della documentazione
sequestrata al domicilio il giorno 2 aprile 2009.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 21 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed il patrocinatore della
parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa;
precisato che la denominazione dei modelli di
orologi in questione è: Rolex Datejust azzurro in acciaio e Rolex Submariner
nero in acciaio;
preso atto dell’istanza di risarcimento 13
aprile 2010 della parte civile;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e l’accoglimento
della sua istanza di risarcimento. A suo modo di vedere, preso atto delle
innumerevoli contraddizioni dell’imputato e delle contingenze in cui l’acquisto
è avvenuto, egli non poteva ignorare di avere a che fare con orologi falsi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito evidenziando innanzitutto come non sussistano
gli estremi soggettivi della fattispecie. In via sussidiaria chiede di mandare
esente da pena l’imputato in applicazione dell’art. 52 CPS. Postula infine la
reiezione dell’istanza di risarcimento e non si oppone alla confisca ed alla
distruzione degli orologi;
sentito in replica al patrocinatore della
parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito in duplica al difensore, il quale
si riconferma nelle proprie allegazioni e domande;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di violazione del diritto di design per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca dell’orologio Rolex Datejust azzurro acciaio e dell’orologio
Rolex Submariner nero sequestratigli?
5.
Deve
essere ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata al domicilio
il 2 aprile 2009?
6.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
7.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
ACCU 1, cittadino spagnolo,
nato il 4 febbraio 1956 a __________, è domiciliato a __________ ed è celibe,
senza persone a carico.
Egli ha una formazione quale
ingegnere di impianti idraulici, ottenuta presso la Techniker Schule di __________, ma non ha mai esercitato tale professione. Negli anni del
boom immobiliare si è trasferito in Ticino per occuparsi di compravendita di abitazioni
e fondi. Non avendo ottenuto risultati soddisfacenti, il prevenuto ha poi
deciso di cambiare nuovamente settore di attività a più riprese, per poi infine
lanciarsi, 11 anni fa, nella vendita in Asia per la __________ - con la quale
ha un rapporto quale collaboratore esterno, indipendente - di un prodotto
geotessile per sottostrutture stradali. Da allora egli fa la spola tra il
Ticino ed il Vietnam, mercato sul quale ha concentrato le sue attenzioni.
Il suo reddito imponibile
attuale si aggira sui fr. 22’000.-- annui.
2.
In data 4 aprile 2008, alle ore
10:10 le autorità doganali di stanza all’aeroporto di Lugano-Agno hanno
rinvenuto nel bagaglio del signor ACCU 1 2 orologi da polso marca Rolex. Si
tratta di un orologio modello Submariner e di un modello Datejust. Ogni
orologio era contenuto in un cofanetto ed in una scatola con impresso il logo
ed il nome Rolex (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Al momento del passaggio in
dogana l’accusato, che proveniva da un viaggio commerciale della durata di 4
settimane in Vietnam, non ha dichiarato gli orologi in questione, ma soltanto
alcune stoffe (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Ritenendo che si trattasse con
alta probabilità di imitazioni di ottima fattura, i doganieri hanno sequestrato
gli orologi, le scatole e le confezioni, inviandoli alla Federazione dell’industria
orologiera svizzera (FH) affinché fossero esaminati (cfr. doc. 6 allegato alla
denuncia penale, AI 1).
Nel proprio rapporto n. 12090
del 17 giugno 2008 il Servizio anticontraffazione della FH ha confermato che
gli orologi sono dei falsi e che quindi vi è stata un’usurpazione dei marchi
“Rolex - OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER - DATEJUST” e una copia dei modelli
“SUBMARINER” e “DATEJUST”, non essendo i pezzi analizzati stati fabbricati
dalla ditta CIVI 1. I due orologi in questione sono infatti interamente
costituiti da componenti prodotte in Cina, nessuna delle quali proviene da
fornitori accreditati da CIVI 1. Essi recano altresì delle false ed illecite indicazioni
geografiche, in particolare quella di provenienza svizzera, un’etichetta di
qualità “chronomètre” abusiva, dei falsi punzoni officiali ed un’indicazione di
titolo abusiva. A giudizio dei periti queste contraffazioni sono il risultato
di un processo industriale, sia per la fabbricazione delle componenti, sia per
l’apposizione dei marchi (cfr. doc. 7, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 20 giugno 2008 l’Amministrazione
federale delle dogane (AFD) ha informato il signor ACCU 1 che gli orologi
sequestrati erano dei falsi e la loro importazione comportava una violazione
delle disposizioni della Legge federale dei marchi e delle indicazioni di
provenienza, dell’Ordinanza del Consiglio federale concernente l’utilizzazione
della designazione “Svizzera” per gli orologi, della Legge federale sulla
protezione del design, nonché dell’art. 155 del Codice penale Svizzero. Siccome
si trattava unicamente di 2 pezzi, l’AFD ha comunicato al prevenuto che era
disposta a rinunciare ad informare il titolare del marchio, che a sua volta, avrebbe
potuto inoltrare una denuncia penale, se avesse dato il proprio consenso alla
confisca ed alla distruzione degli orologi entro 30 giorni (cfr. doc. 8,
allegato alla denuncia penale, AI 1).
Con scritto di data 20 luglio
2008.
il signor ACCU 1, non ritenendosi colpevole, ma piuttosto vittima, ha
negato il proprio consenso alla confisca ed alla distruzione degli orologi,
autorizzando tuttavia l’AFD ad informare il titolare del marchio, affinché
avviasse i necessari procedimenti penali contro il venditore (cfr. doc. 9,
allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 23 luglio 2008 l’AFD ha
informato CIVI 1 del sequestro dei due orologi contraffatti in questione,
importati prima dell’1 agosto 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per
comunicare il seguito che avrebbe voluto dare alla vertenza (cfr. doc. 10,
allegato alla denuncia penale, AI 1).
Con fax di data 29 luglio 2008 CIVI
1.
ha comunicato all’AFD che era intenzionata ad intraprendere tutti i passi
necessari per ottenere la confisca e la distruzione dei suddetti orologi (cfr.
doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 30 luglio 2008 il
patrocinatore della parte civile ha chiesto al signor ACCU 1 di sottoscrivere
entro il 6 agosto 2008 una dichiarazione in cui rinunciava alla proprietà dei
citati orologi, acconsentendo alla loro distruzione senza alcuna compensazione
(cfr. doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Dal momento che __________ ha
informato il patrocinatore della parte civile che non aveva potuto recapitare
la raccomandata, in quanto l’imputato aveva dato l’ordine di trattenere la sua
corrispondenza fino all’11 settembre 2008, CIVI 1 ha postulato all’AFD la concessione di una proroga del termine di custodia fino al 30 settembre 2008, in modo da permetterle di chiedere nuovamente al prevenuto il consenso alla distruzione (cfr.
doc. 12-13, allegati alla denuncia penale, AI1).
Con scritto del 22 ottobre 2008
l’imputato, rispondendo ad un sollecito del patrocinatore della parte civile,
ha nuovamente rifiutato il proprio beneplacito alla distruzione degli oggetti
confiscatigli (cfr. doc. 15-16, allegati alla denuncia penale, AI 1).
3.
In data 30 settembre 2008 CIVI
1, tramite il proprio patrocinatore, ha quindi sporto denuncia penale nei
confronti di ACCU 1 e di ignoti per i reati di ricettazione di merci
contraffatte (art. 155 e 160 CPS), violazione del diritto al marchio e uso
fraudolento del marchio (art. 61 e 62 LPM), dell’Ordinanza concernente l’utilizzazione
della designazione “Svizzera” per gli orologi e del diritto di design (art. 41
LDes). Siccome la confisca operata dalle autorità doganali sarebbe scaduta
proprio il giorno della denuncia, CIVI 1 ha chiesto che i medesimi fossero immediatamente sequestrati dall’autorità penale, postulandone altresì la
susseguente confisca e distruzione. CIVI 1 si è altresì costituita parte civile
nel procedimento penale (cfr. AI 1).
4.
Il 30 settembre 2008 il
Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro
degli oggetti contraffatti, notificandolo solo all’AFD (AI 2 e 5).
Lo stesso giorno il Procuratore
Pubblico ha emanato anche un ordine di perquisizione dell’abitazione del signor
ACCU 1 e di ogni altro vano e spazio a disposizione, nonché di sequestro di
tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del
processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a
devoluzione allo Stato (AI 3).
Con la motivazione che le
precedenti citazioni erano rimaste infruttuose, il magistrato inquirente ha
pure ordinato in data 30 settembre 2008 la comparizione forzata del signor ACCU
1.
presso gli uffici della Polizia giudiziaria “per il giorno …… alle ore
….., per essere interrogato in qualità di denunciato” nell’ambito delle
informazioni preliminari a suo carico per i reati di contraffazione di merci,
ricettazione, infrazione alla legge sul design, delitto contro la Legge
federale sulla protezione dei marchi (AI 4).
In data 4 dicembre 2008 il
signor ACCU 1 ha presentato reclamo non motivato al GIAR contro il suddetto
ordine di perquisizione e sequestro. Con decisione di data 12 dicembre 2008 il
GIAR, preso atto che il reclamante sarebbe stato assente dal Ticino fino al 9
febbraio 2009, ha sospeso la procedura fino a tale data (AI 6).
Il 24 febbraio 2008 il GIAR ha
intimato al Procuratore Pubblico il reclamo 4/9 dicembre 2008 (completato
il 23/24 febbraio 2009), assegnando un termine di 10 giorni per osservazioni
(AI 7).
Con osservazioni data 9 marzo
2009.
il magistrato inquirente, rilevando come non fosse ancora stato possibile
interrogare il prevenuto a causa della sua assenza all’estero e della procedura
di reclamo, ha postulato il mantenimento del provvedimento di sequestro in
quanto sorretto da sufficienti indizi di reato (AI 8).
Con missiva di medesima data il
GIAR ha chiesto chiarimenti al Procuratore Pubblico in relazione al fatto che l’ordine
di sequestro (AI 2) non risultava essere stato notificato alla persona oggetto
della misura e della denuncia, che l’incarto trasmesso non conteneva il
rapporto di esecuzione dell’ordine di perquisizione domiciliare del 30
settembre 2008 (AI 3) e che la citazione, sempre del 30 settembre 2009, era
priva di indicazioni circa la data e l’ora dell’audizione nonché dell’intimazione
(AI 9).
Il 12 marzo 2009 il Procuratore
Pubblico ha emesso un nuovo ordine di traduzione forzata, questa volta
indicando che la stessa sarebbe avvenuta per le necessità istruttorie e che l’audizione
si sarebbe svolta presso il Ministero pubblico il 17 marzo 2009 alle ore 07:30
(AI 10).
Il medesimo giorno il magistrato
inquirente ha pure risposto alle domande formulate dal GIAR, segnalando che, a
suo avviso, la mancata intimazione dell’ordine di perquisizione e sequestro al
prevenuto non avrebbe dovuto inficiarne la validità, comportando unicamente il
differimento del termine di reclamo al momento in cui il reclamante ha ricevuto
copia del provvedimento. Egli ha inoltre informato il GIAR che la Polizia non
aveva ancora provveduto alla perquisizione e all’interrogatorio del reclamante
e che aveva emesso un nuovo ordine di perquisizione con traduzione forzata per
il 17 marzo 2009. Infine egli ha reso attento il GIAR che il reclamo non
sembrava essere stato intimato alla parte civile per osservazioni (AI 11).
5.
In data 16 marzo 2009 il GIAR,
statuendo sul ricorso, ha chiesto al Procuratore Pubblico di emanare una nuova
decisione di sequestro debitamente motivata, entro il 20 marzo 2009 (compreso) in
assenza della quale l’ordine di sequestro del 30 settembre 2008 sarebbe stato
considerato decaduto (AI 13).
Il 20 marzo 2009, in ossequio a questa decisione, è quindi stato prolato un nuovo ordine di sequestro, motivato,
avente per oggetto i due orologi contraffatti e le relative confezioni (AI 15).
6.
Il 2 aprile 2009 - ad oltre sei
mesi dall’ordine del 30 settembre 2008 - su disposizione telefonica del
Procuratore Pubblico - gli agenti della Polizia cantonale, preso atto che il
prevenuto non era ancora rientrato in Svizzera, hanno proceduto alla
perquisizione del suo domicilio dopo aver rotto il cilindro della porta sul
retro (immediatamente sostituito). In tale occasione sono stati sequestrati 1
scatola confezione per orologio Breitling, 2 fibbie e 2 passanti per cintura
“Levis”, 1 fibbia e 1 passante per cintura “Polo Club”, varia documentazione
cartacea, 1 orologio “Raymond Weil”, 1 biglietto da visita ACCU 1 c/o __________,
1.
chiave USB, 1 portacarte con diverse tessere bancarie, 1 torre per PC e 4
classificatori con documentazione cartacea (AI 17).
Il 14 aprile 2009 il prevenuto
ha interposto al GIAR reclamo contro l’ordine di perquisizione 20 marzo 2009,
dapprima in tedesco ed in un secondo tempo, su richiesta del giudice,
debitamente tradotto in italiano (AI 19-20).
7.
Il 6 aprile 2009 il signor ACCU
1, rientrato in Svizzera il giorno prima, si è presentato alla Polizia
cantonale di __________ per essere interrogato. In quell’occasione egli ha
avuto modo di dichiarare che i due orologi rinvenuti erano destinati
esclusivamente all’uso personale: egli li aveva acquistati a due riprese in
Vietnam per indossarli nelle trattative con i suoi partner commerciali asiatici,
allo scopo di impressionarli: “Quei due orologi li ho con me da circa due
anni e ho sempre fatto avanti e indietro dal Vietnam con orologi in valigia. L’orologio
Rolex Oyster Datejust l’ho acquistato a circa fr. 500.-- (facendo il cambio) in
un mercato in Vietnam nell’agosto del 2007, mentre il Rolex Oyster Submarine l’ho
acquistato sempre nello stesso mercato nel dicembre 2007 pagandolo circa fr.
400.
--. Io ho affittato una casa in Vietnam. Lì non si può lasciare nulla
perché entrano in casa a rubare. Per questo motivo, ogni cosa che avesse un
valore da me stimato superiore a fr. 100.-- la mettevo in valigia e me la
portavo dietro.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 2
seg., AI 18). Egli ha poi escluso di fare commercio di orologi prodotti in
Asia, pur ammettendo di aver importato in Vietnam degli orologi fabbricati in
Ticino dalla ditta __________, ma solo per fare dei regali: “ADR che
assolutamente non mi occupo di orologi prodotti in Vietnam. Preciso che faccio
esportazione di orologi dalla Svizzera in Vietnam. Posso provarlo. Nell’ultimo
anno abbiamo comperato più di mille orologi dalla ditta __________ di __________,
(…) per esportarli in Vietnam. E’ mia abitudine portare regalini ai
responsabili della ditta che vende il geotessile in Vietnam. Di solito porto
vini italiani o spagnoli oppure orologi della __________ (che costano fr.
10.
--/20.--). La ditta __________ ha due collezioni (…). Quando vanno fuori
produzione i pezzi rimanenti li tengono in una vetrina e li vendono a fr. 10.--/20.--.
Questi sono gli orologi che compero per regalarli in Vietnam.” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 4 seg., AI 18). Infine egli ha
asserito di essere sempre stato convinto che gli orologi Rolex in questione
fossero originali: “In merito agli orologi Rolex (…) affermo che io non ero
al corrente del fatto che gli orologi che ho comperato non fossero veri. (…) Io
credevo di aver comperato due orologi Rolex veri. Non ho nemmeno idea di quanto
possa valere un orologio Rolex. Mi pare sui 2’000.--, 3’000.-- o 4’000.--
franchi. Al mercato mi hanno detto che mi offrivano un affare e io ci ho
creduto. L’imbrogliato sono io. Dico anche qualcos’altro: se io fossi stato
dalla parte del torto, sapendo che gli orologi erano falsi, non sarei certo
andato avanti a reclamare e a rivolere i miei orologi!” (cfr. suo verbale
di interrogatorio 6 aprile 2009, pag.5, AI 18).
Queste posizioni sono state
confermate dall’imputato nel suo reclamo del 14 aprile 2009 (AI 20).
8.
Il 7 maggio 2009 il GIAR ha
emanato una nuova decisione con cui ha respinto il reclamo summenzionato (AI
22).
In data 17 luglio 2009 il
Procuratore Pubblico ha emanato il decreto d’accusa qui in esame, reputando il
signor ACCU 1 autore colpevole di violazione del diritto di design.
Con scritto di data 21 giugno
2009.
l’imputato ha interposto regolare opposizione allo stesso. Da qui la
presente procedura.
9.
Nell’affrontare la disamina
degli aspetti di diritto della fattispecie, appare opportuno ricordare in
entrata che la Legge federale sul design (LDes) ha subito importanti modifiche
nel periodo immediatamente seguente i fatti in questione.
Giusta l’art. 41 cpv. 1 vLDes,
era punito, su querela del titolare del diritto, con la detenzione fino ad un
anno o con una multa fino a fr. 100’000.-- chiunque, intenzionalmente, violava
il diritto del design abusando illecitamente di un design oppure partecipando
ad un atto d’uso o avendone favorito o esercitato l’esecuzione, oppure
rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli
oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità
delle loro ulteriori forniture ed acquirenti commerciali.
La nuova LDes, in vigore dal 1. luglio 2008, prevede, per la stessa fattispecie, una pena
detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria.
La vecchia legge sul design
proteggeva in maniera esplicita il titolare del diritto di design dall’uso a
scopi commerciali dello stesso da parte di terzi. Il titolare non era per
contro tutelato nei confronti delle violazioni avvenute per uso personale.
Con la revisione del diritto
svizzero sulla proprietà intellettuale avviata nel 2006, le autorità si sono
trovate confrontate con un incremento gigantesco delle importazioni ad uso
personale di prodotti contraffatti, per cui hanno deciso, onde evitare un
invasione del mercato nazionale di prodotti pirata, di estendere il diritto
esclusivo del titolare del marchio, rispettivamente del design o del brevetto,
alle merci fabbricate a titolo commerciale che sono state importate, esportate
o che transitano per scopi privati. Tale diritto di divieto è limitato alle
operazioni di frontiera.
Giusta l’art. 9 cpv. 1bis LDes,
il titolare del diritto ha pertanto la facoltà di proibire l’importazione, l’esportazione
ed il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono
per scopi privati.
Tale divieto, per volontà
esplicita del legislatore, ha valenza giuridica di natura prettamente civile,
mentre non ha alcuna conseguenza penale per il privato che lo viola. L’art. 41a
LDes prescrive infatti che gli atti di cui all’art. 9 cpv. 1bis LDes sono
esenti da pena (“unstrafbar”; per il tutto cfr. messaggio n. 5082 per la
modifica della legge sui brevetti, FF 2006/1, n. 2.4.4.3 e n. 2.4.4.4; Felix
Locher, Neuerungen im Immaterialgüter-Strafrecht, in SIC! 2008, pag. 602 segg.,
n. II.2.).
10.
Nel caso che ci occupa non vi è
prova alcuna che il prevenuto abbia importato i due orologi contraffatti a
scopi commerciali. Le sue dichiarazioni sull’uso che ne faceva sono credibili
ed il numero limitato a due di pezzi non può assolutamente indurre a pensare
che fossero destinati alla vendita a terzi.
Meno credibile è l’imputato
quando afferma di essere stato convinto di aver acquistato degli orologi
originali. Ma ciò non ha alcuna influenza sul giudizio.
Non essendo provato, nemmeno
lontanamente, l’uso commerciale della merce contraffatta, il decreto d’accusa
non può trovare in questa sede conferma alcuna.
La fattispecie appare talmente
chiara, da essere difficilmente comprensibile la posizione assunta dalla
pubblica accusa, alla quale sarebbe bastato un maggior rigore nella valutazione
dei fatti e del diritto per evitare al prevenuto un’inutile procedura.
11.
Anche in caso di assoluzione, a
norma dell’art. 44 LDes, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione
degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri
mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.
Come visto in precedenza, gli
orologi in questione sono indubbiamente dei falsi, per cui si impone la loro
confisca e distruzione. Del resto nemmeno l’accusato si è opposto a questa
misura.
12.
Il Procuratore Pubblico ha
disposto il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato del decreto d’accusa,
della documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 in data 2 aprile 2009.
Dal verbale di perquisizione e
sequestro risulta che al signor ACCU 1 non sono ancora stati riconsegnati 4
classificatori contenenti documentazione cartacea varia, nonché altra
documentazione cartacea sciolta, sequestratagli in data 2 aprile 2009.
Appurato che la documentazione
in questione non è di alcuna rilevanza per il presente procedimento, il
mantenimento del sequestro fino alla crescita in giudicato della presente
decisione non si giustifica in alcun modo.
Per tale motivo è stato
ordinato l’immediato dissequestro della stessa e la sua riconsegna al signor ACCU
1.
già al termine del dibattimento.
13.
Preso atto dell’esito della
procedura, gli oneri della stessa vanno addebitati allo Stato, mentre l’istanza
di risarcimento formulata dalla parte civile deve essere respinta.
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 69
CPS; 41 segg. LDes; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla legge sul
design, art. 41 cpv. 1 LDes,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2703/2009 del 17 giugno 2009;
carica la tassa e le
spese giudiziarie allo Stato;
ordina la confisca e la distruzione
dell’orologio Rolex Datejust azzurro in acciaio e dell’orologio Rolex
Submariner nero in acciaio sequestratigli il 4 aprile 2008 (art. 44 LDes);
ordina il dissequestro immediato della
documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 il 2 aprile 2009;
respinge l’istanza di risarcimento
formulata dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
,
o,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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