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Decisione

10.2009.386

Colpire una persona con una manata al volto, danneggiandogli la montatura degli occhiali

9 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2710/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Rinvia la parte civile al

compente foro per l’eventuale risarcimento del danno.

4.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 30 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore e la parte civile,

mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa,

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250

cpv. 4 CPP, l’estensione dell’accusa al reato di danneggiamento ex art. 144

cpv. 1 CPS, per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;

preso atto che l’accusato reso edotto dei suoi

diritti, ha rinunciato al rimando del dibattimento;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato e

della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa e la condanna dell’accusato al risarcimento

dell’importo di fr. 228.-- per la montatura degli occhiali e di fr. 1’721.60

per le spese subite a seguito dell’aggressione, e meglio come indicato nella

sua querela;

sentito il difensore, il quale rileva le

incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dalla sua compagna,

rispetto a quanto dichiarato dall’accusato e dall’unica teste neutrale. Per

tale motivo la versione dell’accusato, secondo cui si è limitato ad appoggiare

il suo dito sugli occhiali della parte civile, spingendolo all’indietro nel

tentativo di farle mollare la presa, appare più credibile. Non essendoci alcuna

prova oggettiva del pugno, chiede che il proprio cliente sia prosciolto da

entrambi i capi di imputazione. In via subordinata ritiene che il suo assistito

abbia agito per legittima difesa. In ogni caso si oppone alla richiesta di

risarcimento avanzata dalla parte civile;

sentita in replica alla parte civile, la

quale nega di aver provocato l’accusato e ribadisce la propria versione dei

fatti;

sentito in duplica al difensore, il quale

si riconferma nella propria posizione;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione, nonché di danneggiamento per i fatti

prospettatigli in data odierna?

2.

Ha agito in stato di

legittima difesa ai sensi degli art. 15 o 16 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

5.

Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile, oppure deve

esservi rinvio al competente foro civile?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona,

2.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli

occhiali;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.

550.

-- (cinquecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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