10.2009.387
Velocità eccessiva in abitato (104 km/h invece di 50 km/h) - in dubio pro reo
16 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.387
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in abitato (104 km/h invece di 50 km/h) - in dubio pro reo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.387
DA
2724/2009
Bellinzona
16
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
24 aprile 2009;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno
2009 n. 2724/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 260.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 5’200.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 3 luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta
la segnaletica stradale o meglio l’assenza del segnale di limite di velocità di
50.
km/h subito dopo la rotonda. Afferma, inoltre, che il luogo nel quale è
stato effettuato il controllo non si trova in una zona abitata, ma la strada è
circondata da alti muri. Non si tratta dunque di una zona molto fabbricata. Il
perito di parte ha menzionato l’ambiguità della segnaletica stradale per il
tratto in questione essendo i limiti per legge interrotti alla prima intersezione
(art. 16 OSStr). Per eliminare tale ambiguità, bisognerebbe aggiungere un
cartello che indica la velocità massima sulla strada via San Bernardo dopo la
rotonda e che rinnovi quindi il limite di 50 km/h. La base legale sulla quale si è basato il Procuratore Pubblico non è sufficiente nel nostro
caso. Invoca la buona fede dell’imputato. Ricorda inoltre che il campo stradale
è stato ampliato il ché induce a credere che si possa circolare ad una velocità
di 80 km/h. Chiede che l’imputato venga assolto dall’accusa di grave infrazione
alla LCStr. Al limite si tratta di una infrazione semplice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme delle circolazione, subordinatamente infrazione semplice, per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1
OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, in
mancanza dei requisiti soggettivi, valutati in base al principio in dubio pro
reo, cade il reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi
dell’art. 90 cifra 2 LCStr, per cui l’imputato risulta colpevole unicamente di
infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
che
la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere circolato, a __________
il 24 aprile 2009, con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h malgrado egli dovesse legittimamente ritenere che sulla tratta ove è stato fatto il
rilevamento radar vigesse il limite di velocità di 80 km/h;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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