10.2009.388
Omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo complessivi di fr. 61'024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009
11 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.388
Data decisione, Autorità:
11.02.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo complessivi di fr. 61'024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.388
DA
2681/2009
Bellinzona
11
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (17 agosto
1992) e __________ (5 aprile 1997), e per essi all’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con
decisione supercautelare per il contributo alimentare 3 maggio 2004 del
Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per
complessivi fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
Fatti
2009 n. 2681/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 7’200.--;
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
Servizio ricuperi, dell’importo di fr. 61’024.05, a titolo di risarcimento
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 1. luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed i rappresentanti della
parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte
civile, i quali ribadendo l’esattezza degli importi scoperti, postulano la
conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale non
contesta l’ammontare degli scoperti, né l’adempimento della fattispecie di cui
all’art. 217 CPS. Egli chiede per contro una sostanziale riduzione della pena
pecuniaria, sia delle aliquote, sia dell’ammontare delle stesse e della multa,
in considerazione delle particolarità del caso specifico, in particolare della
difficile situazione finanziaria dell’accusato e del fatto che è incensurato.
Egli postula infine di non confermare il punto n. 3 del decreto d’accusa, in
quanto la parte civile dispone già di un titolo esecutivo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2681/2009 del 15 giugno
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di
fr. 3’600.-- (tremilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dà atto che la parte civile, Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, vanta un credito esecutivo
di fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009 nei
confronti di ACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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