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Decisione

10.2009.388

Omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo complessivi di fr. 61'024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009

11 febbraio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2681/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti

a complessivi fr. 7’200.--;

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

Servizio ricuperi, dell’importo di fr. 61’024.05, a titolo di risarcimento

(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 1. luglio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 febbraio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed i rappresentanti della

parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i rappresentanti della parte

civile, i quali ribadendo l’esattezza degli importi scoperti, postulano la

conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale non

contesta l’ammontare degli scoperti, né l’adempimento della fattispecie di cui

all’art. 217 CPS. Egli chiede per contro una sostanziale riduzione della pena

pecuniaria, sia delle aliquote, sia dell’ammontare delle stesse e della multa,

in considerazione delle particolarità del caso specifico, in particolare della

difficile situazione finanziaria dell’accusato e del fatto che è incensurato.

Egli postula infine di non confermare il punto n. 3 del decreto d’accusa, in

quanto la parte civile dispone già di un titolo esecutivo;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2681/2009 del 15 giugno

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di

fr. 3’600.-- (tremilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dà atto che la parte civile, Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, vanta un credito esecutivo

di fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009 nei

confronti di ACCU 1, __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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