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Decisione

10.2009.389

Miscelare per inavvertenza, durante il riempimento dei bidoni che alimentano il sistema di filtraggio di una piscina privata, due sostanze che reagendo hanno prodotto gas cloro

11 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 225

cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno

2009 n. 2638/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10

(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 maggio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei

testi e rinunciato ad esperire il sopralluogo;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo, in

quanto l’incarto presenta grosse ed incolmabili lacune probatorie. In effetti

non è stato accertato quale tipo di gas si sia sprigionato, se lo stesso sia

effettivamente velenoso ai sensi dell’art. 225 CPS, quale sia la causa

dell’incidente e chi ne sia all’origine. Chiede inoltre il riconoscimento di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave)

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in

questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 225 cpv. 2 CPS; 9

segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

uso colposo di materie

esplosive o gas velenosi (caso non grave), art. 225 cpv. 2 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2638/2009 dell’8 giugno 2009;

carica la tassa e le spese di

giudizio allo Stato;

riconosce al signor ACCU 1 fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 120.00 testi

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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