10.2009.389
Miscelare per inavvertenza, durante il riempimento dei bidoni che alimentano il sistema di filtraggio di una piscina privata, due sostanze che reagendo hanno prodotto gas cloro
11 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.389
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, PRPEN
Titolo:
Miscelare per inavvertenza, durante il riempimento dei bidoni che alimentano il sistema di filtraggio di una piscina privata, due sostanze che reagendo hanno prodotto gas cloro
USO COLPOSO DI MATERIE ESPLOSIVE O GAS VELENOSI
art. 222 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2009.389
DA
2638/2009
Bellinzona
11
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di uso colposo di
materie esplosive o gas velenosi (caso non grave),
per avere, nel periodo 10 marzo
2009 - 20 marzo 2009, a __________, presso un’abitazione privata ove lavora in
qualità di custode, durante la normale operazione di riempimento dei relativi
bidoni che servono ad alimentare il sistema di filtraggio di una piscina,
miscelando per inavvertenza del troclosene sodico diidrato (chlorifix
Mikro-kugeln) con dell’idrogenosolfato di sodio (pH-Minus), la cui reazione è
stata quella di una produzione rilevante di gas cloro, messo in pericolo
l’integrità delle persone e la proprietà altrui con un gas velenoso;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 225
cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno
2009 n. 2638/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10
(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi e rinunciato ad esperire il sopralluogo;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo, in
quanto l’incarto presenta grosse ed incolmabili lacune probatorie. In effetti
non è stato accertato quale tipo di gas si sia sprigionato, se lo stesso sia
effettivamente velenoso ai sensi dell’art. 225 CPS, quale sia la causa
dell’incidente e chi ne sia all’origine. Chiede inoltre il riconoscimento di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave)
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in
questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 225 cpv. 2 CPS; 9
segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
uso colposo di materie
esplosive o gas velenosi (caso non grave), art. 225 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2638/2009 dell’8 giugno 2009;
carica la tassa e le spese di
giudizio allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 120.00 testi
fr. 520.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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