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Decisione

10.2009.390

Furto in correità con terze persone di due paia di occhiali

21 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2659/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 7

(sette) giorni (art.

40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una

pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti

(art. 41 CPS).

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse

né spese giudiziarie.

3.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.--

(milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.--

(trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10

aprile 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto in quanto non ha partecipato in alcun modo al furto e non

sapeva nemmeno che i suoi compaesani avevano rubato degli occhiali. In caso di

condanna chiede di poter svolgere lavoro di pubblica utilità, rispettivamente

di poter pagare a rate l’eventuale sanzione pecuniaria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d’accusa in questione?

1.1

Trattasi

eventualmente di complicità in furto?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

1’800.-- decretata nei suoi confronti il 10 aprile 2008 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2659/2009 del 15 giugno 2009;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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