10.2009.390
Furto in correità con terze persone di due paia di occhiali
21 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.390
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, PRPEN
Titolo:
Furto in correità con terze persone di due paia di occhiali
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.390
DA
2659/2009
Bellinzona
21
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di furto,
per avere, in data 30 aprile 2009, a __________, presso il negozio di __________, in correità con terze persone, per procacciare a
sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto due
paia di occhiali del valore complessivo di fr. 890.--, refurtiva non recuperata;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
Fatti
2009 n. 2659/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 7
(sette) giorni (art.
40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti
(art. 41 CPS).
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse
né spese giudiziarie.
3.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.--
(milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.--
(trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10
aprile 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto in quanto non ha partecipato in alcun modo al furto e non
sapeva nemmeno che i suoi compaesani avevano rubato degli occhiali. In caso di
condanna chiede di poter svolgere lavoro di pubblica utilità, rispettivamente
di poter pagare a rate l’eventuale sanzione pecuniaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d’accusa in questione?
1.1
Trattasi
eventualmente di complicità in furto?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
1’800.-- decretata nei suoi confronti il 10 aprile 2008 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2659/2009 del 15 giugno 2009;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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