10.2009.392
Strattonare una persona e tacciarla di "troia"
25 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.392
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, PRPEN
Titolo:
Strattonare una persona e tacciarla di "troia"
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.392
DA
2759/2009
Bellinzona
25
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere commesso vie di
fatto contro CIVI 1, strattonandola ad __________ il 22 aprile 2009;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime
circostanze menzionate al punto 1, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di
“troia”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 42
cpv. 1 e 4, 126 cpv. 1, 177 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno
2009 n. 2759/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.-- (duecentoquaranta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS.
2. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 26 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il
dibattimento 25 febbraio 2010, al quale ha partecipato la parte lesa,
costituendosi parte civile, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 14 gennaio 2010, non è comparso. Il Procuratore Pubblico ha invece
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa e proceduto all’interrogatorio della parte civile;
sentita la
parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
126 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2759/2009 del 22 giugno
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 240.--
(duecentoquaranta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
e,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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