10.2009.393
Consumo di almeno 9 grammi di cocaina
3 febbraio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.393
Data decisione, Autorità:
03.02.2010, PRPEN
Titolo:
Consumo di almeno 9 grammi di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2009.393
DA
2673/2009
Bellinzona
3
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, nel periodo giugno 2006 sino al 26 marzo 2009,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 9 grammi di eroina;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a
LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
Fatti
2009 n. 2673/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1
(uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto non avendo mai consumato eroina né in Svizzera né all’estero.
Le sue dichiarazioni rese a verbale in Polizia non corrispondono al vero e sono
state rese per assecondare il poliziotto e nella speranza che poi un giudice
potesse giudicare oggettivamente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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