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Decisione

10.2009.393

Consumo di almeno 9 grammi di cocaina

3 febbraio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2673/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1

(uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 febbraio 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto non avendo mai consumato eroina né in Svizzera né all’estero.

Le sue dichiarazioni rese a verbale in Polizia non corrispondono al vero e sono

state rese per assecondare il poliziotto e nella speranza che poi un giudice

potesse giudicare oggettivamente;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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