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Decisione

10.2009.4

Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito

7 giugno 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm

-

per i casi particolari possono

essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati

-

si dovrà tendere

all’allineamento in verticale delle aperture

-

le aperture possono essere

munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso

chiusure con avvolgibili o simili.

d)

Balconi:

-

ripristino della struttura e

materiali originali

-

parapetti a ringhiera

metallica con aste verticali a disegno semplice

-

non sono permessi in nessun

caso balconi in cemento armato.

e)

Loggiati:

-

devono essere salvaguardati e

ripristinati nella loro struttura e materiali originali

-

possono venir chiusi da

vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri

interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle

aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e

facciata.

f)

Porticati:

-

devono essere salvaguardati e

ripristinati nella struttura e materiali originali

-

possono venir chiusi da

vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri

interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle

aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e

facciata.

g)

Portici d’entrata,

corti, spazi verdi:

-

i portici d’entrata, le corti

e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati

-

non sono ammesse costruzioni

all’interno degli stessi

-

la pavimentazione deve

rispettare i materiali originali

-

non è ammessa la formazione di

garage chiusi all’interno delle costruzioni.

h)

Portoni d’entrata:

- devono essere salvaguardati nelle

misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.

i)

Muri di cinta:

- la demolizione dei muri

tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti e i giardini è

vietata.

l)

Intonaci, tinteggiature:

-

è obbligatorio l’uso

dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della

stabilitura non superiore a 1 mm

-

sono in ogni caso esclusi gli

intonaci plastici e il tinteggio a dispersione

-

i colori delle facciate devono

riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni

caso non è permesso il colore bianco

-

davanzali e soglie in pietra

naturale

4.

Per l’ottenimento della

licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono

essere allegati:

-

il rilievo in scala 1:50 dello

stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote;

nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e

quelle delle facciate contigue

-

la documentazione fotografica

della intera costruzione

-

nel progetto, in scala 1:50,

devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le

nuove costruzioni.

5.

Le presenti norme sono

applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona

NV.>>

5.Con

risoluzione governativa n. 4627 del 1. ottobre 2002, il mappale in questione è

stato inserito in zona NV, soggetta però a Piano Particolareggiato (PPN).

L’art. 46 NAPR recita ora in effetti:

<< 1. La zona NV(zona nucleo villaggio, indicata con colore giallo chiaro e comprendente i nuclei di __________,

__________ e __________) è destinata principalmente all’abitazione.

Attività economiche e commerciali sono permesse purché compatibili con la

vocazione residenziale.

2.

Al fine di non

compromettere la formulazione e la successiva concretizzazione di nuovi

obiettivi pianificatori nell’ambito dell’elaborazione del Piano

Particolareggiato, sino all’introduzione di quest’ultimo saranno in vigore le

presenti disposizioni semplicemente mirate alla salvaguardia dei valori

architettonici ed ambientali tradizionali.

Ogni progettazione dovrà quindi uniformarsi ai seguenti criteri:

a)

ogni intervento dovrà

essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche

ambientali

b)

riattazioni e

trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle

tipologie esistenti

c)

non sono concesse

demolizioni ad eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.

3.

In particolare valgono le

seguenti disposizioni:

a)

Materiali:

- Devono essere mantenuti i materiali originali. Non è

ammesso l’uso di calcestruzzo a vista o bocciardato, all’esterno delle

costruzioni, come pure l’uso di altri materiali in contrasto con il cpv. 2 del

presente articolo.

b)

Tetto a falde:

-

Coperture in coppi o tegole,

colore rosso.

-

La partenza del tetto se

modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti.

-

Innalzamenti possono essere

concessi, solo se giustificati, per un massimo di ml 0.80. Eventuali deroghe,

finalizzate ad ottenere una conformità con le coperture adiacenti, possono

essere concesse dal Municipio e non devono essere in contrasto con il cpv. 2

del presente articolo.

-

Non sono ammesse aperture

nelle falde del tetto finalizzate all’ottenimento di terrazze.

-

Non è ammesso in nessun caso

il tetto piano.

c)

Aperture:

- Le aperture devono rispettare i

moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm.

-

Per i casi particolari possono

essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati.

-

Si dovrà tendere

all’allineamento in verticale delle aperture.

-

Le aperture possono essere

munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso

chiusure con avvolgibili o simili.

d)

Balconi:

-

Ripristino della struttura e

materiali originali.

-

Parapetti a ringhiera

metallica con aste verticali a disegno semplice.

-

Non sono permessi in nessun

caso balconi in cemento armato a vista.

e)

Loggiati:

-

Devono essere salvaguardati e

ripristinati nella loro struttura e materiali originali.

-

Possono venir chiusi da

vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri

interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle

aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e

facciata.

f)

Porticati:

-

Devono essere salvaguardati e

ripristinati nella struttura e materiali originali.

-

Possono venir chiusi da

vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri

interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle

aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e

facciata.

g)

Portici d’entrata,

corti, spazi verdi:

-

I portici d’entrata, le corti

e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati.

-

Non sono ammesse costruzioni

all’interno degli stessi.

-

La pavimentazione deve

rispettare i materiali originali.

-

Non è ammessa la formazione di

garages chiusi all’interno delle costruzioni.

h)

Portoni d’entrata:

- Devono essere salvaguardati nelle

misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.

i)

Muri di cinta:

- La demolizione dei muri

tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti ed i giardini è

vietata.

j)

Intonaci, tinteggiature:

-

È obbligatorio l’uso

dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della

stabilitura non superiore a 1 mm.

-

Sono in ogni caso esclusi gli

intonaci plastici e il tinteggio a dispersione.

-

I colori delle facciate devono

riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni

caso non è permesso il colore bianco.

-

Davanzali e soglie in pietra

naturale.

4.

Per l’ottenimento della

licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono

essere allegati:

-

Il rilievo in scala 1:50 dello

stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote;

nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e

quelle delle facciate contigue.

-

La documentazione fotografica

dell’intera costruzione.

-

Nel progetto, in scala 1:50,

devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le

nuove costruzioni.

5.

Le presenti norme sono

applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona

NV.>>

6.Con

decisione n. 6696 del 23 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il

Piano Particolareggiato dei Nuclei di __________ (PPN), preannunciato dall’art.

46 cpv. 2 NAPR sopra citato.

Il mappale in oggetto è stato attribuito per la sua parte superiore al

cosiddetto Settore di Risanamento (SR), disciplinato dagli artt. 17-20 NAPPN.

Per la parte inferiore invece, e meglio una fascia di 20 ml dalla via __________,

esso è stato attribuito alla “Fascia di protezione” prevista all’art. 23 NAPPN,

che recita:

<<Il Piano normativo indica graficamente le fasce di protezione del

nucleo di __________ – paese.

Entro tali fasce è permesso il mantenimento ed il potenziamento della

vegetazione, degli orti e dei giardini esistenti, nonché lo sfruttamento

agricolo (escluse le coltivazioni in serra).

È permessa la sola costruzione di piccoli manufatti effimeri.

È obbligatoria la manutenzione regolare delle aree comprese in queste fasce>>.

7.Con

atto notarile del 13 marzo 2006 (doc. C), iscritto a Registro fondiario il 10

aprile 2006, i comproprietari del fondo part. 696 RFD __________ hanno deciso

di rinunciare all’edificazione di due blocchi di edificio (“B” e “C”), già

intavolati a RF quali “PPP prima della riattazione” e previsti sulla parte

inferiore del suddetto mappale, rilevando le relative quote di comproprietà

intestate a ISES 1, costituendo così – con quest’ultimo – una comproprietà

ordinaria, e ricostituendo tutti una nuova PPP per i soli edifici

effettivamente realizzati.

Le parti hanno riconosciuto a ISES 1, rimasto proprietario della quota di 86.5‰ (app. n. 11),

<< la facoltà di promuovere a sue spese, contro il COES 1 o ogni altro

avente causa, ogni azione destinata ad ottenere il rimborso dei danni subiti

per la mancata edificazione dei blocchi B e C>> (doc. C, pag. 5, p.to

5c), ed ancora (doc. C, pag. 17, p.to VI) << Diritti dell’ISES 1 nei

confronti del COES 1:

1.

I comparenti riconoscono

all’ISES 1 la facoltà di pretendere presso il COES 1 o ogni altro eventuale

avente causa il risarcimento di ogni danno pattuito a seguito della mancata

edificazione dei blocchi B e C. La presente pattuizione non pregiudica in alcun

modo queste facoltà.

Considerandi

2.

L’ISES 1 (o i suoi

successori in fatto ed in diritto) potrà quindi continuare separatamente ogni

azione nei confronti del COES 1 o in qualsiasi altro responsabile.

3.

Ciò avverrà a tutte sue

spese atteso che ogni eventuale indennità, sotto qualsiasi forma, che l’ISES 1

dovesse ricevere, per qualsiasi titolo, sarà a lui esclusivamente spettante.

4.

I comparenti si impegnano a

dare notizia della pattuizione di cui sopra a ogni eventuale loro successore in

fatto o in diritto.>>

8.

Il

Tribunale di espropriazione ha appurato che la citata quota di 86.5‰ è stata

venduta a __________ e __________, con trapasso iscritto il 29 ottobre 2008 (dg

n. 12663): si tratta della PPP 5900.

Tale fatto non è stato addotto in causa né da ISES 1, né dal COES 1.

Il relativo rogito nulla indica circa un trasferimento o meno ai nuovi

proprietari del diritto ad agire giudizialmente per eventuali pretese

espropriative.

9.

Il

6.

maggio 2009 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione un’istanza di

pretese di indennità per espropriazione materiale di almeno fr. 500.-/mq su mq

1139, con eventuale deduzione del valore agricolo del fondo (da accertare), ma

con aggiunta di danni per fr. 694'205.20, definiti essi pure da accertare

(oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili).

10.

Il 4 giugno 2009 il COES 1 ha

risposto negando il riconoscimento di ogni pretesa, pure con protesta di spese

e ripetibili.

11.

Esperita l’udienza preliminare, il

sopralluogo e due audizioni testimoniali, ed acquisita dal geometra ufficiale

l’esatta superficie oggetto di vincolo (mq 1107), le parti si sono riconfermate

nelle rispettive posizioni: il Comune con lettera del 10 marzo 2010, l’istante

con memoriale conclusivo del 23 aprile 2010.

Considerato in

diritto

12.

Occorre avantutto chinarsi sulla

questione della legittimazione attiva del ricorrente.

Infatti, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva)

di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice

(I CCA 13.1.1995

P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare

un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III

60.

consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129

consid. Ia; 100 II 167

consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97,

n.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno

chinarsi preliminarmente su tale aspetto.

13.

La giurisprudenza cantonale

(RDAT-I 2001 n 31) ha già riconosciuto la legittimazione attiva ad un nuovo

proprietario istante, differente da quello che risultava esserlo al momento

dell’istituzione del vincolo.

Nella fattispecie d’altronde la volontà in merito dei comproprietari del fondo

part. 696 è chiara, inequivocabile ed eloquente (v. doc. C): la pretesa per

indennità per espropriazione materiale è stata da essi consensualmente riservata

a ISES 1, ciò che – come detto – è legittimo.

14.

La quota di comproprietà

dell’istante, come detto, è però stata alienata in corso di causa a __________

e __________.

Nulla le parti hanno rilevato, e tanto meno addotto, in merito. Nulla indica a

questo proposito neppure il relativo rogito di compravendita.

15.

La legge di espropriazione dell’8

marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a

seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura

espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70

LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art.

24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di

Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo.

L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo

continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche

nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile

circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle

parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1

CPC).

16.

Il subingresso di una parte al

posto di un’altra nella lite dipende in effetti unicamente dal consenso

dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso

o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che

ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile

(ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso

esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando

pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993

RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura

Civile Ticinese, art. 110, n. 3). Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC

l’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso

delle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né

tantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990

Galli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura

Civile Ticinese, art. 110, n. 4). D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una

sostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella

convenuta.

17.

Certo, è ben vero che la LPamm

rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio

e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una

soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi

istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza

interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in

particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura

civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio

di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la

giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici,

quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo

funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio,

dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso

dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un

permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC

contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2

parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla

realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare

applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia

necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha

giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è

necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad

un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per

analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110

cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI,

op. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in

un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie

(l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica

va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di

regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del

fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente

subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso

di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione,

le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n.

35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111).

Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica

(e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al

contrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è

alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio

espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare

il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti

possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo

fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede

civile.

18.

Quanto sopra indicato non è in

contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale. La prima aveva invero

riconosciuto – come detto sopra - la legittimazione attiva ad un proprietario

di fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione

del vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di

una procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano

espressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il

nuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di

procedura (invece di esserlo ab initio). E’ vero che i medesimi Giudici hanno

nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva anche a due comproprietari

subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del

Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la

particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal

principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo

mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali

proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare

nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome

nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta

valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi

consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il

mantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente

fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al

Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del

diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non

è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima

appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di

prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale

e cantonale.

D’altronde il TRAM, ancora recentemente, ha seguito il Tribunale di

espropriazione nell’ambito della tematica dell’accertamento dei requisiti di

legittimazione in caso di alienazione pendente causa dell’oggetto della lite (TRAM

7.7.2009

in re G.G.).

19.

Al momento dell’inoltro

dell’istanza che ci occupa, ISES 1 godeva dunque di piena legittimazione

attiva, in virtù dei rinvii all’applicabilità del citato art. 110 CPC.

Si può dunque entrare nel merito della tematica dell’espropriazione.

20.

La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione

equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere

un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da

pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad

espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena

indennità.

La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che per

le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,

eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a

questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione.

L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che

configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte

valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il

provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.

21.

L’art. 75 cpv. 2 Lespr precisa che

il termine di dieci anni decorre dalla sua entrata in vigore (6 maggio 1988)

per tutti i vincoli preesistenti. La giurisprudenza ha modificato

l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro

versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in

precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2),

e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare

pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re

C./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no. 64,

confermata i una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di

Origlio).

Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con

la data d’imposizione del vincolo (per quelle situazioni già in essere al 6

maggio 1988), bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica

legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75

cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni

preesistenti a quella novella legislativa.

Per le restrizioni nate successivamente al 6 maggio 1988 vale invece il termine

decennale decorrente dalla data dell’insorgenza di dette restrizioni.

22.

Nella fattispecie il fondo in

oggetto, dopo essere stato (1976) attribuito alla zona R3, è stato attribuito

il 27 agosto 1997 alla zona NV.

Già allora le NAPR (art. 38 cpv. 3 lett. g) sancivano l’inammissibilità di

costruzioni all’interno di spazi verdi (quale é quello oggetto della fascia di

protezione lungo via __________ che l’istante considera colpito da vincolo di

espropriazione materiale); per il rimanente (lo si deduce dalla lettera ed il

senso dell’articolo interessato) le norme comunali prevedevano possibilità di

nuove costruzioni (di demolizioni solo per motivi di sicurezza: art. 38 cpv 2

lett. c NAPR 1997) con riferimento unicamente ad edifici già esistenti. Le

superfici prative erano quindi inedificabili ex novo a decorrere dal 27 agosto

1997.

Di conseguenza, entro il 27 agosto 2007 l’istante avrebbe dovuto fare valere

eventuali sue pretese per espropriazione materiale. L’ha fatto invece solo con

istanza del 6 maggio 2009, che si rivela dunque essere tardiva.

D’altronde, era tardiva già la prima manifestazione di volontà di indennizzo

per espropriazione materiale, avvenuta il 2 luglio 2008 nell’ambito del ricorso

al Consiglio di Stato avverso il PPN inoltrato dall’istante.

23.

È vero che l’art. 38 cpv. 5 NAPR

1997.

prevedeva l’applicabilità del suddetto articolo fino all’entrata in vigore

del PPN (così come farà successivamente l’art. 46 cpv. 5 NAPR 2002).

Tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che già nel 1997 la superficie in oggetto

era inedificabile, e quindi vi era vincolo suscettibile – se del caso – di

costituire espropriazione materiale.

Se anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale

vincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata

sì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di

quella sede; in una separata procedura, egli avrebbe inoltre potuto – se del

caso – richiedere un’indennità per espropriazione materiale temporanea.

La pretesa è quindi perenta.

24.

La pretesa non sarebbe comunque riconoscibile pure nel

merito.

Infatti secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che

dà diritto ad una piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso

futuro di una proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente

grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali

dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo

può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo

proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro

negato l’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della

comunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio

della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al

momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire;

un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto

e per la legge – possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489

c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991

n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, voll

II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113

ss).

Premessa al riconoscimento di

qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto

di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II 151 consid. 2.1;

TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).

25.

La problematica verte quindi sul

grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nelle sfera protetta e sul

potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione

oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulle legittimità di

un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi

che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili

tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto

alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo

medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,

l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine

oltre che giuridicamente ammissibile.

26.

Nel tema specifico

dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.

Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una

zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge

sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non

edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di

proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche

in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad

un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva,

op. cit., no. 140, 161-163).

Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di

utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona

edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,

che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione

materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,

no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.

3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).

E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del

territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento

giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione

del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime

edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF

122.

II 326 c. 6a).

Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in

via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,

avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale

ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno

dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC

ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere

adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un

territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure

ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha risposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF

121.

II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).

27.

La misura pianificatoria

definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al

mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di

riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione

materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura

stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991

no. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese

l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le

attività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14

LPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39

cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione

di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere

pubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame

retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti

dell’espropriazione materiale.

Nella fattispecie diesi estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –

il 27 agosto 1997.

28.

Per valutare

in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre

nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data

dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio

(LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni

della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi

successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non

inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi

di esclusione stricto sensu.

In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei

disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio

unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale

risponde alle esigenze formali della LPT.

Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da

parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non

costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.

29.

Ciò non sarebbe però sufficiente

per negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio

determinante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale

con la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., p. 598).

E’ ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel

senso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di

quest’ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno

che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non

prevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere

conforme alla medesima legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere

questa seconda possibilità, per scrupolo nei confronti dell’istante ed a titolo

comunque abbondanziale.

30.

Nella fattispecie comunque la

normativa comunale precedente risale al 25 febbraio 1976.

Essa è quindi antecedente all’entrata in vigore della LPT e come tale, di

principio non conforme a quest’ultima, con la conseguenza che ci si troverebbe

di fronte ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, e non ad un dezonamento.

31.

Resta da vedere se il PR del 1976

possa essere considerato comunque conforme alla (successiva) LPT.

Al quesito si risponde negativamente. Basti dire in merito che, come si legge

nella lettera del 6 giugno 1978 dell’allora Dipartimento dell’Ambiente al RA 2

(contenuta negli atti relativi al Piano Generale delle Canalizzazione (PGC)

richiamati dal Comune), gli atti del PGC sono stati approvati dal Consiglio

Comunale di __________ l’8 maggio 1978, e che detto PGC è stato allestito sulla

base del PR approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976. E, in

effetti, Relazione Tecnica, Preventivo di massima, Calcoli idraulici, Profilo

longitudinale e Planimetrie sono stati allestiti nel marzo 1978, ed il PGC

risulta approvato dal competente Dipartimento il 5 giugno 1978.

Già solo per questo motivo, è evidente che non si può ritenere che il PR del

1976.

rispettasse – tra gli altri – i requisiti relativi ad una corretta

ricezione del PR del PGC, essendo avvenuto – semmai – il contrario.

Ne consegue che il fondo in oggetto, nel 1976, neppure poteva dirsi già

urbanizzato ai sensi della LPT, non essendo dotato di sufficiente aggancio alla

rete di canalizzazione comunale (ancora in fase di progettazione: lo sarà solo

successivamente).

32.

Abbondanzialmente si evidenzia che

il PR del 1976 neppure sembra avere fatto proprio il principio di un uso

parsimonio del suolo poi sancito dalla LPT (art. 1 cpv. 1). In effetti gli

interventi governativi d’ufficio in sede di approvazione del PR sono stati

votati essenzialmente – oltre a garantire il rispetto del DFU allora vigente –

a recepire le osservazioni della Commissione Bellezze Naturali e del Paesaggio

e della Commissione per la Protezione dei Monumenti storici (risoluzione

25.02

, pag. 2), con un unico intervento di una certa rilevanza dal profilo

edificatorio, e cioè la condensazione delle due tappe di sviluppo volute dal

Comune in un'unica tappa, neppure eccessivamente restrittiva, e ciò all’interno

comunque di un PR invero inizialmente sovradimensionato a livello comunale.

Neppure figurano agli atti infine indicazioni relative ad un coinvolgimento

della popolazione (serate pubbliche, ecc) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LPT, né

ve ne sono di un approfondito studio di contenibilità.

33.

Con tali premesse, non v’è spazio

per eccezione alcuna: il primo PR conforme alla LPT è quello del 1997, che ha

sancito una “Nichteinzonung”, cioè una mancata inclusione del fondo in

questione in zona edificabile (DTF 1419 Ib 130 consid. 3), e non un’esclusione

sctricto sensu (dezonamento).

È pure il medesimo PR (1997) che ha sancito per primo l’inedificabilità della

parte di fondo che ci occupa, poi confermata dai successivi PR (2002) e PPN

(2008).

Ogni indennità per espropriazione materiale è quindi da negarsi.

34.

Infine, e nuovamente a titolo

abbondanziale, ci si china sulle pretese risarcitorie del ricorrente (istanza

pag. 13) eccedenti quelle già negate.

I costi di acquisizione del terreno non possono essere riconosciuti, essi

venendo compensati – laddove ne ricorrano le condizioni: qui no dall’indennità

espropriativa; analoga sorte pertocca ai relativi interessi.

La nota d’onorario che l’istante ha inviato a sé medesimo per progettazione

pure non è riconoscibile, non trattandosi di esborso effettivo a terzi.

Le ripetibili dovute all’avv. __________ e la tassa di giustizia dovuta al

Consiglio di Stato non sono importi di indennizzo, essendo dovuti in relazione

a procedure diverse per le quali è vincolante quel giudizio; esse non sono

poste di danno dovute ad un’espropriazione materiale, così come non lo sono gli

importi per le tasse di costruzione reclamati.

Quanto alla nota professionale degli avv. __________, si tratta di parcelle per

procedure edilizie e per prestazioni notarili volute dal medesimo mandante.

Pure esse non sono dunque in rapporto di causalità adeguata con un vincolo

espropriativo riconosciuto.

35.

L’istanza che ci occupa è dunque

integralmente da respingersi, con le relative spese da caricarsi alla parte

soccombente (RDA I-1994, n. 48).

Non si assegnano ripetibili, il Comune non essendosi avvalso di un legale.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza del 6 maggio 209 di ISES 1 è

respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.--

sono a carico diISES 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il segretario

giudiziario

Stefano

Camponovo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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