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Decisione

10.2009.401

Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa per un periodo indeterm

25 gennaio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguita con decreto d’accusa n. 2894/2009 di

data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento),

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di 3 (tre) giorni.

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.-

(milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il peiodo previsto all’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 luglio 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 25 gennaio 2010,

al quale è comparsa l’accusata personalmente;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca,

per avere, a __________,

condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per

un periodo indeterminato;

2.

In caso di risposta

affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere

ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 1'350.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46

cpv. 1 CPS)?

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr., in

relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca,

per avere, a __________,

condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per

un periodo indeterminato;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 10.--(dieci), per un totale di fr.

750.

-- (settecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.-

(milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1

(un) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del

decreto d’accusa.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino, (80727).

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

./. fr. 500.00 cauzione

fr. 0.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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