10.2009.401
Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa per un periodo indeterm
25 gennaio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.401
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa per un periodo indeterminato
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.401
DA
2894/2009
Bellinzona
25
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data __________, per un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguita con decreto d’accusa n. 2894/2009 di
data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento),
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 3 (tre) giorni.
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote
giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.-
(milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il peiodo previsto all’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 25 gennaio 2010,
al quale è comparsa l’accusata personalmente;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca,
per avere, a __________,
condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per
un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta
affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere
ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 1'350.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46
cpv. 1 CPS)?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr., in
relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca,
per avere, a __________,
condotto la vettura VW Polo targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per
un periodo indeterminato;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 10.--(dieci), per un totale di fr.
750.
-- (settecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'350.-
(milletrecentocinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1
(un) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del
decreto d’accusa.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino, (80727).
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
./. fr. 500.00 cauzione
fr. 0.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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