10.2009.404
Tentata truffa, contravvenzione alla LStup, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
20 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.404
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, PRPEN
Titolo:
Tentata truffa, contravvenzione alla LStup, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
CONSUMO DI STUPEFACENTI
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.404
DA 2749/2009
Bellinzona
20
dicembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU
1ACCU 1 __________
prevenuta colpevole di 1. truffa tentata
per avere,
l’__________ a __________ e __________, per procacciarsi un indebito profitto
di CHF 18'460.-, tentato di ingannare con astuzia i dipendenti
dell’assicurazione CIVI 1, __________, affermando cose false, rispettivamente
dissimulando cose vere, e meglio per avere dichiarato alla propria
assicurazione CIVI 1 di avere subito il furto di diversi oggetti e gioielli per
un valore di CHF 20'460.- quando in realtà il furto avvenuto presso la sua
abitazione di __________ il __________ e denunciato alla Polizia concerneva tre
anelli, una collana, un orologio da polso e una macchina fotografica del valore
complessivo di soli CHF 2'000.-;
2. guida
in stato di inattitudine
per avere,
a __________ il __________, circolato con l’automobile marca “__________”
targata TI __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e meglio di
anfetamine e canapa (vedi rapporto d’analisi del 19.2.2008 dell’Istituto
universitario di medicina legale di Losanna);
3. elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
per
essersi opposta alla prova del sangue ordinata dalla Polizia cantonale
nell’ambito di un controllo della circolazione avvenuto a __________ il __________,
mentre era alla guida dell’automobile marca “__________” targata TI __________;
4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
4.1. dal
dicembre __________ fino all’aprile __________, in località imprecisate,
consumato un quantitativo imprecisato di canapa;
4.2. a
__________ il __________, detenuto presso la propria abitazione un panello di
hashish del peso di g 50.5, destinato al consumo personale e sequestrato dalla
Polizia;
4.3. a
__________ il __________, detenuto all’interno della propria borsetta, g 0.01
di hashish, residuo di un precedente consumo e sequestrato dalla Polizia;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 146 cpv. 1 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 19a cifra 1
LStup; richiamati gli artt. 22 cpv. 1, 49 cpv. 2 CP; 26, 31 LCStr;
perseguita con decreto
d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2749/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta)
aliquote da CHF 40.- (quaranta), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 60 (artt. 34 e 36 CP).
Pena
parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.-
(trenta) decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero pubblico il
28.2.2008.
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Si rinvia
la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
5.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF
600.
- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta),
decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero Pubblico il 28.2.2008 (art.
46.
cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 36 CP).
6.
Ordina la
confisca e la distruzione di grammi 50.5 di hashish, rep. SAD 797/2008/LOC, e di
grammi 0.01 di hashish, rep. SAD 900/2008 (art. 69 cpv. 2 CP).
7.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente dall’accusata in data 1 luglio 2009;
sentita l'accusata,
la quale chiede il proprio proscioglimento da tutti i reati che le sono stati
imputati; in subordine chiede una riduzione della pena rispetto a quella che le
è stata prospettata.
Chiede
inoltre che non le venga revocato il beneficio della sospensione condizionale
alla condanna inflittale dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28
febbraio 2008;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autrice colpevole di:
-
truffa tentata
-
guida in stato di inattitudine
-
elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
-
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
Se deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria
di 20 aliquote da CHF 30.- ciascuna, per un totale di CHF 600.-, decretata il
28.
febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti
dell’accusata.
4.
Se deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD
797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).
5.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
1, 34, 36, 42, 47, 49 cpv. 2, 69 cpv. 2, 106, 109 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1
LCStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1,
dalle
imputazioni di truffa tentata (art. 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP) e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 LStup) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole
di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) ed elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
Alla pena
pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote da CHF 30.- (trenta), per un totale di
CHF 750.- (settecentocinquanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Pena
parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.-
(trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 28
febbraio 2008.
2.
Alla
multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7
(sette).
3.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.-
(cinquecento).
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF
600.
- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta),
decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008 nei confronti dell’accusata (la quale viene però ammonita formalmente);
ordina la confisca
e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish
(rep. SAD 900/2008).
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 ,
- per
raccomandata
AINQ 2
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Polizia
scientifica, Giubiasco
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Tribunale
penale cantonale, Lugano
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 200.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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