10.2009.405
Attestare, rispettivamente indurre ad attestare, contrariamente alla verità, il nominativo dell'avente diritto economico di fondi depositati in una cassetta di sicurezza
2 febbraio 2010Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2009.405
Data decisione, Autorità:
02.02.2010, PRPEN
Titolo:
Attestare, rispettivamente indurre ad attestare, contrariamente alla verità, il nominativo dell'avente diritto economico di fondi depositati in una cassetta di sicurezza
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarti
n.
10.2009.405
10.2009.406
DA
3041/2009
DA
3042/2009
Bellinzona
2
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 ,
entrambi difesi
da: DI 2
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
istigazione a falsità
in documenti,
per avere, a __________,
il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, più specificatamente nell’intento di sottrarre propri beni al
sequestro che le autorità giudiziarie avrebbero potuto ordinare in
considerazione del fatto che lo stavano indagando nell’ambito dell’inchiesta
italiana denominata “__________”, indotto ACCU 2 ad attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e meglio per avere indotto
ACCU 2 - contestualmente all’apertura della relazione no. __________ (“__________”)
presso CIVI 1”, __________, formalmente intestata a quest’ultimo - ad attestare
sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente diritto
economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente diritto
economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________
(Euro 40’000.-) era il proprio collaboratore ACCU 2, mentre in realtà il
beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di
sicurezza era lui medesimo (ACCU 1) e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti
nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 24 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3041/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di fr. 18’000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 200.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr.
1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.
4. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
2. ACCU 2
falsità in documenti,
per avere, a __________,
il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, e meglio nell’intento di sottrarre beni appartenenti a ACCU 1 al
possibile sequestro da parte delle autorità giudiziarie italiane che lo stavano
indagando nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”,
attestato in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, più
specificatamente per avere - contestualmente all’apertura della relazione no. __________
(“__________”) presso “CIVI 1”, __________, a lui formalmente intestata -
attestato sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente
diritto economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente
diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________
(Euro 40’000.--) era lui medesimo, mentre in realtà il beneficiario economico
(ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza altro non era
che ACCU 1 e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti
nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3042/2009 del Procuratore Pubblico AINQ 1, che
propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di fr. 7’500.--, corrispondente a 75 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42
e seg. CPS).
3. Alla multa di fr.
1’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente il 10 luglio 2009 da entrambi gli accusati;
indetto il dibattimento 2 febbraio 2010,
al quale hanno partecipato l'accusato ACCU 2 ed i difensore di entrambi gli
imputati, mentre l’accusato ACCU 1, regolarmente citato a mezzo raccomandata
del 30 ottobre 2009, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di ACCU 1;
accertate le generalità dell'accusato ACCU 2,
data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato
comparso e rinunciato all’audizione dei testi;
sentito il difensore il quale non
contesta i fatti e nemmeno la loro qualifica giuridica, ma ritiene siano dati i
presupposti per sensibile riduzione della pena per entrambi i suoi assistiti;
sentito da ultimo l’accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di istigazione a falsità in documenti per
Fatti
i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009?
1.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009?
2.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4. A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 24, 34 segg., 251
cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
istigazione a falsità in
documenti, art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con l’art. 24 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3041/2009 del 9 luglio
2009;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 400.-- (quattrocento), per un totale di
fr. 16’000.-- (sedicimila);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1’500.--
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3042/2009 del 9 luglio
2009;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
2’400.-- (duemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 700.--
(settecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 1 può solo ricorrere
contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato ACCU 1 della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data
del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 2 è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2250.00 totale
Distinta spese a carico di,
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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