10.2009.408
Colpire con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore di una vettura
15 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.408
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, PRPEN
Titolo:
Colpire con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore di una vettura
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.408
DA
2439/2009
Bellinzona
15
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere, in data __________2009,
a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango
posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca
Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente
deteriorato una cosa altrui;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2439/2009 di
data 27 maggio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena detentiva di 8 (otto)
giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione
condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica
utilità non potranno essere eseguiti.
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, al competente foro per le pretese di natura civile.
3.
Non si prelevano né tassa di
giustizia né spese giudiziarie.
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti
da questo Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art.
46.
cpv. 2 CP).
5.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 gennaio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali giusta
l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
danneggiamento
per avere, in
data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio
il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della
vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1,
intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il __________2005? .
5.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 40 e seg., 144 cpv. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di:
danneggiamento
per avere, in
data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio
il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della
vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1,
intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;
condanna ACCU 1
1.
alla pena detentiva
di 8 (otto) giorni .
2.
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art. 46
cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (cento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avvertite le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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