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Decisione

10.2009.408

Colpire con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore di una vettura

15 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena detentiva di 8 (otto)

giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica

utilità non potranno essere eseguiti.

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, al competente foro per le pretese di natura civile.

3.

Non si prelevano né tassa di

giustizia né spese giudiziarie.

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti

da questo Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art.

46.

cpv. 2 CP).

5.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 gennaio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali giusta

l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, in

data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio

il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della

vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1,

intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il __________2005? .

5.

Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40 e seg., 144 cpv. 1

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole

di:

danneggiamento

per avere, in

data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio

il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della

vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1,

intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva

di 8 (otto) giorni .

2.

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art. 46

cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (cento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avvertite le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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