10.2009.412
Istigazione a falso certificato medico
10 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.412
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, PRPEN
Titolo:
Istigazione a falso certificato medico
FALSITÀ IN CERTIFICATI
art. 24 CPS
art. 318 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.412
DA 3032/2009
Bellinzona
10
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di istigazione a
falso certificato medico
per
avere, a __________ il __________, dopo che la __________ SA le aveva
notificato la decisione formale del 20 luglio 2007 mediante la quale le si
comunicava di cessare di corrisponderle l’indennità giornaliera perché ritenuta
di nuovo abile al lavoro, allo scopo di beneficiare di indebite prestazioni
della cassa disoccupazione __________, indotto il Dr.
Med. __________ detto __________ ad attestare in un certificato medico
un’abilità al lavoro nella misura del 70%; documento questo risultato contrario
alla verità nel suo contenuto ritenuto come la reale capacità lavorativa di ACCU
1 fosse a quel momento del 50% il tutto risultante da altri esami medici
effettuati prima e durante il contenzioso con l’assicurazione malattia al fine
di ottenere la continuazione del versamento dell’indennità;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 318 cifra 1 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 24 CP;
perseguita con decreto
d’accusa del 7 luglio 2009 n. 3032/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'000.- (mille), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF
50.- (cinquanta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP.
5.
Contro il
Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi
confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio
2009;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata;
sentita da ultima l'accusata, la quale
ricorda la propria buona fede, in particolare che - sull’arco del breve periodo
- voleva per davvero sperimentare se era in grado di lavorare al 70% come
sostenuto dall’__________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
In caso
di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione
di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
carica tasse
e spese allo Stato;
la
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse
richiesta;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
Lugano,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese
giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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