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Decisione

10.2009.412

Istigazione a falso certificato medico

10 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 318 cifra 1 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 24 CP;

perseguita con decreto

d’accusa del 7 luglio 2009 n. 3032/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'000.- (mille), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF

50.- (cinquanta) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 100.- (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP.

5.

Contro il

Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi

confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio

2009;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata;

sentita da ultima l'accusata, la quale

ricorda la propria buona fede, in particolare che - sull’arco del breve periodo

- voleva per davvero sperimentare se era in grado di lavorare al 70% come

sostenuto dall’__________;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

In caso

di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt.

1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione

di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

carica tasse

e spese allo Stato;

la

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse

richiesta;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

Lugano,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 300.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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