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Decisione

10.2009.414

Omettere i versare la dovuta somma all'Ufficio imposte alla fonte

21 giugno 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 270

LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 48 lett. e) CP;

perseguita con decreto d’accusa n. DA 2941/2009

di data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 4.

3.

Al versamento alla parte civile

Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

5.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 21 giugno 2010,

al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre l’accusata,

regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così

come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad

intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali giusta

l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa,

acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli

accertamenti sulla situazione personale;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che l’azione penale risulta

essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni

previsto dall’art. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo

ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua

assistita di congrue ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se l’azione penale per il

titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere

prescritta?

2.

In caso negativo, se ACCU 1 è

autrice colpevole di:

2.1

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte

per avere, a __________,

a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale

tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non

domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente

impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente

l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle

imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di

pagamento del 2 giugno 1995)?

2.2

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Il giudizio sugli oneri processuali e in

caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro

al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 e segg. LT; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara siccome intervenuta la

prescrizione dell’azione penale per il titolo di appropriazione indebita

d’imposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;

mettendo tasse e spese a carico dello Stato,

che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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