10.2009.414
Omettere i versare la dovuta somma all'Ufficio imposte alla fonte
21 giugno 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.414
Data decisione, Autorità:
21.06.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere i versare la dovuta somma all'Ufficio imposte alla fonte
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI TRATTENUTE SALARIALI
art. 270 LT
Incarto
n.
10.2009.414
DA
2941/2009
Bellinzona
21
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di appropriazione
indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________,
a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale
tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non
domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente
impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente
l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle
imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di
pagamento del 2 giugno 1995),
Fatti
avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270
LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 48 lett. e) CP;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 2941/2009
di data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 4.
3.
Al versamento alla parte civile
Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 giugno 2010,
al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre l’accusata,
regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così
come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad
intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali giusta
l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli
accertamenti sulla situazione personale;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che l’azione penale risulta
essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni
previsto dall’art. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo
ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua
assistita di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se l’azione penale per il
titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere
prescritta?
2.
In caso negativo, se ACCU 1 è
autrice colpevole di:
2.1
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte
per avere, a __________,
a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale
tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non
domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente
impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente
l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle
imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di
pagamento del 2 giugno 1995)?
2.2
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il giudizio sugli oneri processuali e in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro
al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 e segg. LT; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara siccome intervenuta la
prescrizione dell’azione penale per il titolo di appropriazione indebita
d’imposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;
mettendo tasse e spese a carico dello Stato,
che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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