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Decisione

10.2009.415

Offendere l'onore di una persona tacciandola con epiteti vari tra i quali "stronza" e utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare

25 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli artt. 177 e 179septies CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4,

46 cpv. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3047/2009

di data 13 luglio 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 10.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

Non revoca il beneficio della

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- - 60 aliquote da fr.

30.

- ciascuna -, decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il __________2008,

ma l'ammonisce formalmente.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 gennaio 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 gennaio

2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali (art. 277

CPP);

data lettura del decreto d'accusa,

acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli

accertamenti sulla situazione personale;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ingiuria

per avere, a __________ in data

__________ 2008, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola con epiteti vari tra i

quali “stronza”;

1.2

abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, a __________

nel periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per

malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per

inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia

sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;

2.

In caso di risposta affermativa

ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-

(milleottocento) - 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -,

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il __________2008?

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 177 e 179septies CP, 42 cpv. 1 e 4, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

ingiuria,

per

avere, a __________ in data __________ 2008, offeso l’onore di LESA 1

tacciandola con epiteti vari tra i quali “stronza”;

2.

abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, a __________ nel

periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per

malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per

inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia

sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

non revoca il beneficio il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) - 60

(sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -, decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico di __________ il __________2008, ma

l’ammonisce formalmente (art. 46 cp. 2 CP)

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del

decreto d’accusa.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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