10.2009.415
Offendere l'onore di una persona tacciandola con epiteti vari tra i quali "stronza" e utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare
25 gennaio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.415
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona tacciandola con epiteti vari tra i quali "stronza" e utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
INGIURIA
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
Incarto
n.
10.2009.415
DA
3047/2009
Bellinzona
25
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole
di 1.
ingiuria
per avere, a __________
in data __________ 2008, offeso l’onore di __________ tacciandola con epiteti
vari tra i quali “stronza”;
2.
abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere, a __________ nel periodo
__________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per malizia,
utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o
importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia sul suo natel
che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 177 e 179septies CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4,
46 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3047/2009
di data 13 luglio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 10.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- - 60 aliquote da fr.
30.
- ciascuna -, decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il __________2008,
ma l'ammonisce formalmente.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 luglio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 gennaio 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 gennaio
2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali (art. 277
CPP);
data lettura del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli
accertamenti sulla situazione personale;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
ingiuria
per avere, a __________ in data
__________ 2008, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola con epiteti vari tra i
quali “stronza”;
1.2
abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere, a __________
nel periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per
malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per
inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia
sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;
2.
In caso di risposta affermativa
ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-
(milleottocento) - 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -,
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il __________2008?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 177 e 179septies CP, 42 cpv. 1 e 4, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
ingiuria,
per
avere, a __________ in data __________ 2008, offeso l’onore di LESA 1
tacciandola con epiteti vari tra i quali “stronza”;
2.
abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere, a __________ nel
periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per
malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per
inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia
sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
non revoca il beneficio il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) - 60
(sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -, decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico di __________ il __________2008, ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cp. 2 CP)
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del
decreto d’accusa.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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