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Decisione

10.2009.418

Furto di carte di credito e utilizzo per l'acquisto di beni di prima necessità (truffa e falsità in documenti)

14 aprile 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena

pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr.

30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17

(diciassette) giorni.

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.

50.

- (cinquanta).

4.

La parte civile è rinviata al

foro civile per le pretese di corrispondente natura.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 luglio 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2010,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte

civile, il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con

lettera 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,

sentita una teste;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento

dell’istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale in merito

al reato di furto chiede in via principale la derubricazione ad appropriazione

semplice di lieve entità e in via subordinata che il furto sia riconosciuto

essere di lieve entità; postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa,

truffa di lieve entità e falsità in documenti;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

furto, sub.

appropriazione indebita

1.1.1

se si tratta di

reati di lieve entità

1.2

ripetuta truffa

1.3

truffa di lieve entità

1.4

falsità in documenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

richiesta della parte civile che chiede in via principale fr. 5’361.75 e in via

subordinata fr. 1'736.35 come risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1 è nata a __________

nel Kosovo e si è trasferita in Svizzera all’età di circa 4 anni. Dopo aver

frequentato le scuole dell’obbligo a __________ ha svolto diversi lavori senza

concludere una formazione.

Nel __________ ha contratto

matrimonio con __________, anche lui di origine kosovara.

Nel giugno __________ il marito

lavorava solo saltuariamente e l’accusata beneficiava della disoccupazione. La

loro situazione personale e finanziaria, per stessa ammissione dell’imputata,

era piuttosto precaria (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________,

pag. 2).

A partire da luglio l’accusata è

stata assunta come stiratrice da CIVI 1 nella sua lavanderia di __________, o

meglio quest’ultima l’aveva presa in prova, ripromettendosi di insegnarle il

mestiere. La collaborazione è durata fino a dicembre __________, poiché da

gennaio l’imputata cominciava l’attività di addetta alle pulizie per

l’amministrazione cantonale.

2.

Il __________ CIVI 1 ha denunciato la ex dipendente, sostenendo che nel periodo in cui ha lavorato per lei erano spariti

diversi capi di abbigliamento e del denaro contante e rimproverandole di avere

sottratto due carte __________ emesse dalla __________, che sono poi state

usate per acquisti vari tra __________ e __________.

Più precisamente la datrice di

lavoro afferma che le è stata sottratta una carta di credito con il numero __________

nel mese di __________ o __________ e di essersene accorta nel corso del mese

di settembre quando a __________ voleva farne uso. La carta è stata

immediatamente bloccata e dopo un po’ di tempo, non essendo ricomparsa, ne è

stata emessa una nuova con il numero __________. Il relativo costo è stato

addebitato con valuta __________ e la stessa è stata utilizzata in __________ dalla

titolare il __________ e __________ (cfr. act 6, conteggio __________).

CIVI 1 si è accorta di non

essere più in possesso della nuova carta __________ nel __________ dopo il suo

ritorno dalla Serbia e ricezione del conteggio __________, il quale riportava acquisti

in Kosovo, che lei stessa non poteva avere fatto. Da lì è subito partito il

sospetto sull’accusata, poiché che era stata in quel paese durante le vacanze

natalizie.

La titolare ha precisato di non

essersi accorta prima della scomparsa della carta sia perché ne possiede

un’altra della __________ e non usa spesso carte di credito, sia perché in quel

periodo faceva sparire subito i conteggi per timore di rimproveri da parte del

figlio. Ha inoltre soggiunto che il pagamento delle fatture non era un

problema, poiché sapeva all’incirca quanto aveva speso ed era solita versare di

tanto in tanto qualcosa alla banca per mezzo di polizze di versamento che

possedeva in buon numero.

3.

Con decreto di accusa il

Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice di entrambi i furti e

colpevole di truffa per aver acquistato a varie riprese merce ingannando con

astuzia il personale addetto alla vendita, al quale presentava le carte di

credito rubate, falsificando la ricevuta di pagamento. A causa della

falsificazione della firma dell’avente diritto delle carte è pure stata

considerata autrice colpevole di falsità in documenti.

4.

ACCU 1 ha ammesso di essere entrata in possesso della carta di credito della datrice di lavoro attorno a

fine agosto e di averne in seguito fatto uso. Più precisamente ha dichiarato:

“Verso la fine di __________

/inizio __________ parlando con la signora CIVI 1 è sorta la discussione su

come potevo ottenere una carta di credito __________, lei aveva dei formulari e

mi ha spiegato più o meno come fare per ottenerla. Così facendo la signora CIVI

1.

mi ha mostrato una carta di credito __________ dicendomi che ne avrei

ricevuta una uguale a casa.

Di lì a poco sono giunti dei

clienti, io ho messo via tutto e così facendo la carta di credito della signora

era in mezzo a tutte quelle carte.

Come ripeto ero in una

situazione economica problematica, non so cosa mi sia preso, ho utilizzato la

carta di credito della signora CIVI 1 e mi sono recata al negozio __________

vicino alla lavanderia dei generi alimentari, ne avevo bisogno.

Mi viene mostrato un

estratto della __________ della signora CIVI 1 dove risulta che in data __________

sono stati eseguiti degli acquisti al negozio __________ di __________ in

ragione di fr. 606.60, questi acquisti sono stati da me eseguiti, lo

riconosco.” (verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 2)

L’accusata contesta di aver

sottratto una seconda carta di credito pur ammettendo di avere effettuato i

seguenti acquisti: a novembre alla __________ di __________ e nei negozi __________

di __________ e __________ di __________, a __________ e __________ in Kosovo e

il __________ in un negozio di abbigliamento di __________ (cfr. verbale di

interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 3).

Al dibattimento ha tenuto a

rilevare di aver usato la carta esclusivamente per soddisfare bisogni

essenziali vista la sua precaria situazione finanziaria. Ha precisato che nei

negozi inseriva la carta di credito nell’apposito apparecchio situato nelle

vicinanze della cassa e si limitava a premere il tasto OK; in seguito apponeva

una firma a caso sulla ricevuta quando la commessa lo richiedeva. Mai le è

stato chiesto un documento di identità.

La carta con il numero __________

è poi stata consegnata dall’imputata al legale della datrice di lavoro. La

decisione di restituire la carta di credito è stata maturata all’indomani di un

incontro in lavanderia, presenti la titolare, il suo legale, l’accusata e il di

lei padre, in occasione del quale ACCU 1 aveva negato di aver sottratto sia le

carte di credito sia altri oggetti.

5.

Il difensore, dopo aver

rilevato che il perseguimento della sua assistita è possibile solo grazie alla

confessione, contesta che sia data la fattispecie del furto, perché l’accusata

quando ha messo via la carta di credito per inavvertenza assieme agli altri

documenti non aveva la volontà di appropriarsene. Chiede quindi che il fatto

sia derubricato a sottrazione semplice.

Qualora ciò non fosse il caso

si tratterebbe comunque di furto di poca entità, perché con la carta non era

possibile acquistare merce per più di fr. 300.- dal momento che il conto era in

rosso e la banca non accettava uno scoperto superiore a fr. 2’000.-, salvo fr.

200.

-/300.- di tolleranza.

La difesa contesta pure il reato

di truffa, perché non è dato l’inganno astuto. L’accusata infatti presentava la

carta alla commessa, la quale, pur potendolo fare, non chiedeva un documento e

non controllava la firma, che non è neppure sempre stata pretesa, come dimostra

il fatto che agli atti vi sono solo tre ricevute di pagamento. Così facendo non

ha quindi ingannato nessuno. Inoltre le commesse della __________ non si sono

neppure accorte che il nome sulla carta di credito e quello sulla carta cumulus

dell’imputata, che ella pure presentava per accumulare punti, non

corrispondeva. Una semplice verifica in questo senso avrebbe permesso di scoprire

qualsiasi inganno.

Lo stesso dicasi per il

raffronto delle firme, giacché ACCU 1 non ha mai tentato di imitare la firma

della titolare della carta di credito.

Va inoltre osservato che il

pagamento con una carta di credito semplicemente inserendo la stessa

nell’apparecchio e premendo il tasto OK senza alcuna firma non costituisce una

truffa, ma un abuso di un impianto per l’elaborazione di dati punito dall’art.

147.

CP.

Vi sono infine dubbi

sull’esistenza di un danno patrimoniale, perché il conto della titolare

presentava un saldo passivo.

Per quanto concerne la falsità

in documenti il reato non è dato dal momento che l’imputata non ha mai tentato

di imitare la firma di CIVI 1.

In definitiva, la difesa

postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti.

6.

Per l’art. 139 cifra 1

CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al

fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Dal punto di vista soggettivo

la volontà di appropriazione deve essere data nel momento della sottrazione

della cosa, se interviene solo in seguito (dolus subsequens) non è dato il

furto, ma entra in considerazione il reato di appropriazione semplice, previsto

dall’art. 137 CP (cfr. Marcel

Niggli/Christof Riedo, Commentario basilese, N. 67 all’art. 139 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 2008,

pag. 143, n. 2.2 all’art. 139 CP).

In concreto l’accusata riconosce

di avere sottratto verso fine __________ /inizio __________ la carta __________

di CIVI 1, ma sostiene di averlo fatto per inavvertenza e di avere deciso solo

in un secondo tempo di tenerla per effettuare acquisti. Agli atti non vi sono

elementi sufficienti per confutare questa affermazione. Ne segue che, nel

dubbio, occorre ammettere che nel momento in cui è entrata in possesso della

carta ACCU 1 non aveva la volontà di appropriarsene e che questa intenzione è

sopraggiunta solo in seguito. Ella si è quindi resa in quel momento autrice

colpevole di appropriazione semplice.

Questo reato è stato commesso

quando l’imputata ha deciso di tenere e utilizzare la carta n. __________,

ossia quella che è stata da lei usata nel mese di settembre alla __________ di __________

(cfr. act 1 conteggio __________). Non poteva trattarsi dell’altra carta

intestata a CIVI 1, quella con il n. __________ da lei restituita nel __________,

perché la stessa è stata emessa solo più tardi.

Ci si deve a questo punto

chiedere come ACCU 1 sia giunta in possesso della carta poi effettivamente

restituita. Dagli atti emerge che la prima carta di credito è stata bloccata

nel mese di settembre dopo la scoperta della scomparsa e che la seconda è stata

emessa nel mese di ottobre e utilizzata in un primo tempo dalla titolare in

Germania. La stessa era inserita in uno dei due borselli di CIVI 1, che ella è

solita tenere in lavanderia, uno nel proprio zainetto e l’altro sotto il

bancone, utilizzato anche dai dipendenti quando in cassa non vi è resto a

sufficienza (cfr. verbale di audizione di CIVI 1, pag. 1). Entrambi i borselli

erano quindi accessibili ai dipendenti.

L’accusata ammette di aver

effettuato acquisti alla __________ nel __________ e il negozio ha confermato

che la carta è stata utilizzata da una persona che ha presentato nel contempo

la carta cumulus intestata a ACCU 1.

L’imputata nega di avere

sottratto una seconda carta di credito, ma così facendo nega l’evidenza, poiché

se a settembre ha utilizzato la carta con il n. __________ e in seguito ha

usato e riconsegnato la n. __________, non può esserne entrata in possesso che

rubandola. Certo, una cosa è riconoscere di essere entrata in possesso inavvertitamente

di una carta e di avere poi deciso di tenerla, un’altra è dover ammettere di

averne rubata una dopo avere frugato fra le cose della titolare.

In definitiva questo giudice

giunge con tranquillante certezza alla conclusione che con riferimento alla

seconda carta __________ l’accusata si è resa autrice colpevole di furto.

7.

Per la difesa il furto

della carta di credito è da ritenere un reato di lieve entità, perché farebbe

stato solo il valore della cosa rubata. Questa opinione non può essere condivisa

in concreto. L’accusata infatti ha rubato la carta con l’intenzione di farne

uso. La sottrazione della seconda carta è avvenuta con il preciso scopo di

poter continuare ad acquistare beni come con quella che era stata bloccata. La

volontà delittuosa andava quindi ab inizio oltre all’impossessarsi della carta

di credito. In queste circostanze occorre tenere conto anche del valore di ciò

che si poteva con essa ottenere.

A questo proposito non può

neppure essere ammessa la tesi della difesa, per la quale, essendo il conto

apparentemente scoperto per un importo vicino al limite massimo accettato dalla

banca, non si poteva comunque acquistare per somme superiori a fr. 300.-,

perché determinante è, anche qualora ciò fosse vero, quanto l’accusata si attendeva

di poter acquistare con la carta. Non conoscendo ella né l’ammontare scoperto

né un eventuale limite di credito la sua volontà non era certo quella di non

superare la somma di fr. 300.-, che la giurisprudenza considera fare stato per

stabilire se un reato è di lieve entità, ma l’intenzione era, a non averne

dubbio, di comperare quanto le occorreva indipendentemente dal valore.

Quanto detto per il furto vale

anche per l’appropriazione semplice.

8.

Secondo l’art. 146 cpv.

1.

CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

E’ dato un “inganno con

astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a

particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;

DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126

IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).

Il diritto penale non tutela

per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione

(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1

e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).

Affinché questo principio trovi

applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più

elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del

suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta

la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine

sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità

rispetto all’autore.

L’inganno è astuto quando le

menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro

in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito

critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le

singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la

scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.

2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di

stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere

la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più

ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed

immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di

essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del

danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza del

Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del

Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).

9.

La commissione di una

truffa attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per

astuzia quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a

documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno

anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione

di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del

sotterfugio.

L’astuzia è pure data, come

visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita

dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del

patrimonio. Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte

di credito relative a importi piuttosto limitati, per le quali un controllo

comporterebbe costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non

può essere preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale

6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.2).

In materia di carte di credito,

gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale

all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono

al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che

fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua

carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto

che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli

scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di

pagamento con le carte di credito.

Ciononostante il fornitore di

prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari,

quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate

e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla

fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché

possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito

di una carta di credito andata persa o rubata.

La verifica della

corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misure di prudenza elementari

che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di

credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due

firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di

routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione

della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere

l’astuzia (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005,

consid. 2.3), ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari

che impediscano alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando

la firma del titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica

della conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla

carta (Daniel Stoll, Les cartes

et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001, pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche

Erfassung des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).

10.

In concreto occorre

dapprima rilevare come sia del tutto improbabile che in occasione degli

acquisti non sia stata chiesta la sottoscrizione delle ricevute, poiché questa

è la prassi è perché non può assolutamente essere sufficiente inserire una

carta di credito senza codice (come quella in esame) e premere semplicemente il

tasto OK per comprovarne la titolarità.

Il fatto che agli atti vi siano

solo tre ricevute non è idoneo a provare che nelle altre circostanze non sia

stata richiesta la firma.

Dall’esame di queste tre

ricevute si evince che l’accusata non ha fatto una firma completamente diversa

da quella della parte civile. Quest’ultima sottoscrive comunque con un segno

illeggibile, dove si distingue solo una B all’inizio e in seguito uno

scarabocchio. Lo stesso si può dire delle firme apposte da ACCU 1 sulle

ricevute agli atti, che risultano peraltro analoghe fra loro (quindi non

inventate di volta in volta). Non bisogna neanche dimenticare che le firme nei

negozi sono spesso fatte in posizioni precarie e/o su supporti non idonei e

quindi non sempre corrispondono esattamente a quella originale e di questo i

commessi sono consapevoli.

Inoltre, l’imputata neppure

consegnava o presentava la carta di credito alla commessa, limitandosi a

inserirla nell’apparecchio che si trova nelle vicinanze della cassa e a premere

il tasto OK prima di riprenderla. Così facendo non dava la possibilità alla

cassiera di controllare la corrispondenza della firma. Questo accadeva

oltretutto con la consapevolezza che nei negozi come la __________, perlomeno

per importi non elevati, non vi è alcuna verifica, perché ciò comporterebbe un

rallentamento indesiderato - e quindi commercialmente improvvido - delle operazioni

di pagamento. Anche qualora si volesse ammettere che inizialmente l’accusata

nutrisse qualche dubbio in proposito, la consapevolezza deve poi per forza di

cose essere ben presto maturata.

L’astuzia è quindi data, perché

l’imputata, oltre a sottoscrivere in modo simile alla titolare, confidava nel

fatto che per il tipo di acquisti da lei fatti non ci sarebbe stato per ragioni

commerciali controllo della firma, tant’è che non risulta che lei abbia mai

dovuto mostrare la carta __________ alla cassiera. Motivo per il quale

quest’ultima non poteva neppure accorgersi del fatto che il nome della titolare

era diverso da quella della carta cumulus, la quale peraltro viene di regola

presa dalla cassiera è fatta passare velocemente dallo scanner senza leggere il

nome. E anche questo l’accusata lo sapeva, perché è la prassi.

La difesa solleva altresì il

dubbio che vi sia un danno, poiché vi sarebbe solo un aumento del passivo sul

conto in banca intestato a CIVI 1.

Questa censura risulta invero

poco comprensibile. Innanzitutto la legge non richiede che sia la vittima

dell’inganno a subire il danno, è sufficiente che vi sia qualcuno che subisca

un pregiudizio al patrimonio. In concreto è indubbio che sia la banca che paga

una somma senza che il proprio cliente abbia ricevuto la controprestazione, sia

la parte civile che vede aumentare il suo debito nei confronti della banca

subiscono un pregiudizio.

Non si può pertanto che

concludere che ACCU 1 è autrice colpevole di truffa.

11.

Il Procuratore pubblico

ha suddiviso i vari acquisti e ha stabilito che per quelli fra il __________ e

il __________ e quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato di

truffa, mentre che per quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato

di truffa di lieve entità. Egli ha poi omesso inspiegabilmente di considerare

gli acquisti effettuati tra il __________ e il __________, benché gli stessi

siano stati riconosciuti dall’accusata e risultino chiaramente dalla

documentazione agli atti (cfr. act 6 conteggio __________).

Questi fatti non sono

contemplati nel decreto di accusa e non sono stati prospettati al dibattimento.

Per essi l’accusata non può quindi essere condannata in questa sede.

In casu l’imputata ha commesso

le truffe - che prese singolarmente sarebbero di lieve entità - a breve e

brevissima distanza l’una dall’altra in esecuzione di un piano unico congeniato

per i primi acquisti nel momento in cui ha deciso di appropriarsi della carta

di credito rimasta in suo possesso e per i seguenti quando si è determinata a

rubare la seconda carta __________. In queste circostanze ben si può sommare il

valore della refurtiva e ritenere unicamente il reato di truffa per tutti gli

acquisti fatti. Si tratta in altre parole di un caso diverso di quello che vede

coinvolto un ladro che, pur per abitudine, decide di volta in volta di rubare

merce di poco valore in un negozio.

12.

Giusta l’art. 251 cpv. 1

CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso

o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra

5.

CP, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

Una ricevuta recante la firma

che attesta di avere ottenuto della merce per un determinato controvalore è da

ritenere un documento, perché ha precise conseguenze giuridiche, inducendo fra

l’altro la banca emittente la carta di credito a effettuare il versamento di

una somma di denaro a favore del venditore e a carico del proprio cliente e

titolare della carta.

Come visto sopra l’accusata ha

imitato la firma di CIVI 1 sulle ricevute che le venivano sottoposte. ha quindi

falsificato questi documenti.

13.

Per quanto concerne la

pena occorre considerare a favore dell’imputata che ella non ha precedenti, che

ha ammesso parzialmente le proprie colpe, che ha utilizzato la carta di credito

per soddisfare bisogni di prima necessità e non per l’acquisto di beni

superflui e che la somma complessiva della truffa non è molto alta.

A suo carico va ritenuto il

fatto di aver tradito la fiducia di un persona che le aveva dato un lavoro e le

stava insegnando un mestiere, l’ostinazione a non voler ammettere tutte le sue

colpe nonostante l’evidenza e la circostanza di non aver cercato di risarcire

almeno parzialmente il danno causato.

Tutto ben ponderato la pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di 30.- proposta dal Procuratore pubblico

appare confacentemente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del

caso concreto. A questa pena, tenuto pure conto che l’accusata a agito a scopo

di lucro, va aggiunta, come chiesto dal Procuratore pubblico, la multa di fr.

500.

-.

Nulla osta alla sospensione

condizionale della pena pecuniaria per il periodo di prova minimo di 2 anni.

14.

Questo giudice non può

entrare nel merito delle pretese della parte civile, perché non è stata fatta

opposizione al rinvio al foro civile decretato dal Procuratore pubblico.

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,

137, 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 172ter, 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

1.

appropriazione

semplice per avere nel periodo __________ -__________, a Lugano, sottratto in

danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ (carta numero __________);

2.

furto

per avere nel periodo __________ -__________ __________, a __________, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene sottratto in

danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ __________ (carta

numero __________);

3.

truffa

per avere

3.1

nel periodo __________./__________,

presso il negozio __________, presentando per cinque differenti acquisti la

carta __________ numero __________, indotto gli addetti alla vendita a

cagionare un danno per complessivi fr. 606.60;

3.2

nel periodo __________

sino al __________ presso un negozio in Kosovo __________ e i negozi __________,

Boutique __________, __________ __________ e __________, presentando la carta __________

numero __________, indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un

danno per complessivi fr. 525.60;

4.

falsità

in documenti per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 3, falsificando la firma

dell’avente diritto delle carte di credito, formato un documento falso.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio

della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1'300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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