10.2009.418
Furto di carte di credito e utilizzo per l'acquisto di beni di prima necessità (truffa e falsità in documenti)
14 aprile 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.418
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, PRPEN
Titolo:
Furto di carte di credito e utilizzo per l'acquisto di beni di prima necessità (truffa e falsità in documenti)
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FURTO
TRUFFA
art. 139 cf. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.418
DA
3061/2009
Bellinzona
24
febbraio 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1,)
prevenuta colpevole di 1. furto
per avere, nel periodo __________
al __________, a __________,
per procacciarsi un indebito
profitto e al fine di appropriarsene sottratto in danno a CIVI 1 due carte di
credito __________ (carta numero __________ e carta numero __________);
2. truffa (ripetuta)
per avere, per procacciarsi
un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia il personale addetto
alla vendita presentando le carte della Banca __________ previamente rubate
come al sub. 1 al momento di pagare la merce e falsificandone la relativa
ricevuta di pagamento, indotto in tal modo il personale alla vendita a
cagionare un danno al patrimonio altrui, e meglio:
2.1 nel periodo __________/__________, presso il negozio __________,
presentando per cinque differenti acquisti la carta __________ card numero __________,
indotto gli addetti alla vendita a cagionare un danno per complessivi fr.
606.60;
2.2. nel periodo __________ sino al __________ presso un negozio in
Kosovo __________ e il negozio __________ presentando la carta __________
numero __________, indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un
danno per complessivi fr. 392.20;
3. truffa
di lieve entità
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, agendo nelle stesse modalità di cui al
sub. 2, nel periodo __________ sino al __________ [recte __________] presso il
negozio __________, presso la __________ e presso la __________ presentando la
carta __________ card numero __________ indotto il personale addetto alla
vendita a cagionare un danno di fr. 196.-;
4. falsità
in documenti
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di
cui al sub. 2 e 3, falsificando la firma dell’avente diritto delle carte di
credito, formato un documento falso;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139
cifra 1, 146 cpv. 1, 146 richiamato l'art. 172ter CP, 251 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3061/2009 di
data 13 luglio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr.
30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17
(diciassette) giorni.
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
50.
- (cinquanta).
4.
La parte civile è rinviata al
foro civile per le pretese di corrispondente natura.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 24 febbraio 2010,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte
civile, il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con
lettera 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentita una teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento
dell’istanza di risarcimento;
sentito il difensore, il quale in merito
al reato di furto chiede in via principale la derubricazione ad appropriazione
semplice di lieve entità e in via subordinata che il furto sia riconosciuto
essere di lieve entità; postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa,
truffa di lieve entità e falsità in documenti;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
furto, sub.
appropriazione indebita
1.1.1
se si tratta di
reati di lieve entità
1.2
ripetuta truffa
1.3
truffa di lieve entità
1.4
falsità in documenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
richiesta della parte civile che chiede in via principale fr. 5’361.75 e in via
subordinata fr. 1'736.35 come risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1 è nata a __________
nel Kosovo e si è trasferita in Svizzera all’età di circa 4 anni. Dopo aver
frequentato le scuole dell’obbligo a __________ ha svolto diversi lavori senza
concludere una formazione.
Nel __________ ha contratto
matrimonio con __________, anche lui di origine kosovara.
Nel giugno __________ il marito
lavorava solo saltuariamente e l’accusata beneficiava della disoccupazione. La
loro situazione personale e finanziaria, per stessa ammissione dell’imputata,
era piuttosto precaria (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________,
pag. 2).
A partire da luglio l’accusata è
stata assunta come stiratrice da CIVI 1 nella sua lavanderia di __________, o
meglio quest’ultima l’aveva presa in prova, ripromettendosi di insegnarle il
mestiere. La collaborazione è durata fino a dicembre __________, poiché da
gennaio l’imputata cominciava l’attività di addetta alle pulizie per
l’amministrazione cantonale.
2.
Il __________ CIVI 1 ha denunciato la ex dipendente, sostenendo che nel periodo in cui ha lavorato per lei erano spariti
diversi capi di abbigliamento e del denaro contante e rimproverandole di avere
sottratto due carte __________ emesse dalla __________, che sono poi state
usate per acquisti vari tra __________ e __________.
Più precisamente la datrice di
lavoro afferma che le è stata sottratta una carta di credito con il numero __________
nel mese di __________ o __________ e di essersene accorta nel corso del mese
di settembre quando a __________ voleva farne uso. La carta è stata
immediatamente bloccata e dopo un po’ di tempo, non essendo ricomparsa, ne è
stata emessa una nuova con il numero __________. Il relativo costo è stato
addebitato con valuta __________ e la stessa è stata utilizzata in __________ dalla
titolare il __________ e __________ (cfr. act 6, conteggio __________).
CIVI 1 si è accorta di non
essere più in possesso della nuova carta __________ nel __________ dopo il suo
ritorno dalla Serbia e ricezione del conteggio __________, il quale riportava acquisti
in Kosovo, che lei stessa non poteva avere fatto. Da lì è subito partito il
sospetto sull’accusata, poiché che era stata in quel paese durante le vacanze
natalizie.
La titolare ha precisato di non
essersi accorta prima della scomparsa della carta sia perché ne possiede
un’altra della __________ e non usa spesso carte di credito, sia perché in quel
periodo faceva sparire subito i conteggi per timore di rimproveri da parte del
figlio. Ha inoltre soggiunto che il pagamento delle fatture non era un
problema, poiché sapeva all’incirca quanto aveva speso ed era solita versare di
tanto in tanto qualcosa alla banca per mezzo di polizze di versamento che
possedeva in buon numero.
3.
Con decreto di accusa il
Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice di entrambi i furti e
colpevole di truffa per aver acquistato a varie riprese merce ingannando con
astuzia il personale addetto alla vendita, al quale presentava le carte di
credito rubate, falsificando la ricevuta di pagamento. A causa della
falsificazione della firma dell’avente diritto delle carte è pure stata
considerata autrice colpevole di falsità in documenti.
4.
ACCU 1 ha ammesso di essere entrata in possesso della carta di credito della datrice di lavoro attorno a
fine agosto e di averne in seguito fatto uso. Più precisamente ha dichiarato:
“Verso la fine di __________
/inizio __________ parlando con la signora CIVI 1 è sorta la discussione su
come potevo ottenere una carta di credito __________, lei aveva dei formulari e
mi ha spiegato più o meno come fare per ottenerla. Così facendo la signora CIVI
1.
mi ha mostrato una carta di credito __________ dicendomi che ne avrei
ricevuta una uguale a casa.
Di lì a poco sono giunti dei
clienti, io ho messo via tutto e così facendo la carta di credito della signora
era in mezzo a tutte quelle carte.
Come ripeto ero in una
situazione economica problematica, non so cosa mi sia preso, ho utilizzato la
carta di credito della signora CIVI 1 e mi sono recata al negozio __________
vicino alla lavanderia dei generi alimentari, ne avevo bisogno.
Mi viene mostrato un
estratto della __________ della signora CIVI 1 dove risulta che in data __________
sono stati eseguiti degli acquisti al negozio __________ di __________ in
ragione di fr. 606.60, questi acquisti sono stati da me eseguiti, lo
riconosco.” (verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 2)
L’accusata contesta di aver
sottratto una seconda carta di credito pur ammettendo di avere effettuato i
seguenti acquisti: a novembre alla __________ di __________ e nei negozi __________
di __________ e __________ di __________, a __________ e __________ in Kosovo e
il __________ in un negozio di abbigliamento di __________ (cfr. verbale di
interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 3).
Al dibattimento ha tenuto a
rilevare di aver usato la carta esclusivamente per soddisfare bisogni
essenziali vista la sua precaria situazione finanziaria. Ha precisato che nei
negozi inseriva la carta di credito nell’apposito apparecchio situato nelle
vicinanze della cassa e si limitava a premere il tasto OK; in seguito apponeva
una firma a caso sulla ricevuta quando la commessa lo richiedeva. Mai le è
stato chiesto un documento di identità.
La carta con il numero __________
è poi stata consegnata dall’imputata al legale della datrice di lavoro. La
decisione di restituire la carta di credito è stata maturata all’indomani di un
incontro in lavanderia, presenti la titolare, il suo legale, l’accusata e il di
lei padre, in occasione del quale ACCU 1 aveva negato di aver sottratto sia le
carte di credito sia altri oggetti.
5.
Il difensore, dopo aver
rilevato che il perseguimento della sua assistita è possibile solo grazie alla
confessione, contesta che sia data la fattispecie del furto, perché l’accusata
quando ha messo via la carta di credito per inavvertenza assieme agli altri
documenti non aveva la volontà di appropriarsene. Chiede quindi che il fatto
sia derubricato a sottrazione semplice.
Qualora ciò non fosse il caso
si tratterebbe comunque di furto di poca entità, perché con la carta non era
possibile acquistare merce per più di fr. 300.- dal momento che il conto era in
rosso e la banca non accettava uno scoperto superiore a fr. 2’000.-, salvo fr.
200.
-/300.- di tolleranza.
La difesa contesta pure il reato
di truffa, perché non è dato l’inganno astuto. L’accusata infatti presentava la
carta alla commessa, la quale, pur potendolo fare, non chiedeva un documento e
non controllava la firma, che non è neppure sempre stata pretesa, come dimostra
il fatto che agli atti vi sono solo tre ricevute di pagamento. Così facendo non
ha quindi ingannato nessuno. Inoltre le commesse della __________ non si sono
neppure accorte che il nome sulla carta di credito e quello sulla carta cumulus
dell’imputata, che ella pure presentava per accumulare punti, non
corrispondeva. Una semplice verifica in questo senso avrebbe permesso di scoprire
qualsiasi inganno.
Lo stesso dicasi per il
raffronto delle firme, giacché ACCU 1 non ha mai tentato di imitare la firma
della titolare della carta di credito.
Va inoltre osservato che il
pagamento con una carta di credito semplicemente inserendo la stessa
nell’apparecchio e premendo il tasto OK senza alcuna firma non costituisce una
truffa, ma un abuso di un impianto per l’elaborazione di dati punito dall’art.
147.
CP.
Vi sono infine dubbi
sull’esistenza di un danno patrimoniale, perché il conto della titolare
presentava un saldo passivo.
Per quanto concerne la falsità
in documenti il reato non è dato dal momento che l’imputata non ha mai tentato
di imitare la firma di CIVI 1.
In definitiva, la difesa
postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti.
6.
Per l’art. 139 cifra 1
CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al
fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Dal punto di vista soggettivo
la volontà di appropriazione deve essere data nel momento della sottrazione
della cosa, se interviene solo in seguito (dolus subsequens) non è dato il
furto, ma entra in considerazione il reato di appropriazione semplice, previsto
dall’art. 137 CP (cfr. Marcel
Niggli/Christof Riedo, Commentario basilese, N. 67 all’art. 139 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 2008,
pag. 143, n. 2.2 all’art. 139 CP).
In concreto l’accusata riconosce
di avere sottratto verso fine __________ /inizio __________ la carta __________
di CIVI 1, ma sostiene di averlo fatto per inavvertenza e di avere deciso solo
in un secondo tempo di tenerla per effettuare acquisti. Agli atti non vi sono
elementi sufficienti per confutare questa affermazione. Ne segue che, nel
dubbio, occorre ammettere che nel momento in cui è entrata in possesso della
carta ACCU 1 non aveva la volontà di appropriarsene e che questa intenzione è
sopraggiunta solo in seguito. Ella si è quindi resa in quel momento autrice
colpevole di appropriazione semplice.
Questo reato è stato commesso
quando l’imputata ha deciso di tenere e utilizzare la carta n. __________,
ossia quella che è stata da lei usata nel mese di settembre alla __________ di __________
(cfr. act 1 conteggio __________). Non poteva trattarsi dell’altra carta
intestata a CIVI 1, quella con il n. __________ da lei restituita nel __________,
perché la stessa è stata emessa solo più tardi.
Ci si deve a questo punto
chiedere come ACCU 1 sia giunta in possesso della carta poi effettivamente
restituita. Dagli atti emerge che la prima carta di credito è stata bloccata
nel mese di settembre dopo la scoperta della scomparsa e che la seconda è stata
emessa nel mese di ottobre e utilizzata in un primo tempo dalla titolare in
Germania. La stessa era inserita in uno dei due borselli di CIVI 1, che ella è
solita tenere in lavanderia, uno nel proprio zainetto e l’altro sotto il
bancone, utilizzato anche dai dipendenti quando in cassa non vi è resto a
sufficienza (cfr. verbale di audizione di CIVI 1, pag. 1). Entrambi i borselli
erano quindi accessibili ai dipendenti.
L’accusata ammette di aver
effettuato acquisti alla __________ nel __________ e il negozio ha confermato
che la carta è stata utilizzata da una persona che ha presentato nel contempo
la carta cumulus intestata a ACCU 1.
L’imputata nega di avere
sottratto una seconda carta di credito, ma così facendo nega l’evidenza, poiché
se a settembre ha utilizzato la carta con il n. __________ e in seguito ha
usato e riconsegnato la n. __________, non può esserne entrata in possesso che
rubandola. Certo, una cosa è riconoscere di essere entrata in possesso inavvertitamente
di una carta e di avere poi deciso di tenerla, un’altra è dover ammettere di
averne rubata una dopo avere frugato fra le cose della titolare.
In definitiva questo giudice
giunge con tranquillante certezza alla conclusione che con riferimento alla
seconda carta __________ l’accusata si è resa autrice colpevole di furto.
7.
Per la difesa il furto
della carta di credito è da ritenere un reato di lieve entità, perché farebbe
stato solo il valore della cosa rubata. Questa opinione non può essere condivisa
in concreto. L’accusata infatti ha rubato la carta con l’intenzione di farne
uso. La sottrazione della seconda carta è avvenuta con il preciso scopo di
poter continuare ad acquistare beni come con quella che era stata bloccata. La
volontà delittuosa andava quindi ab inizio oltre all’impossessarsi della carta
di credito. In queste circostanze occorre tenere conto anche del valore di ciò
che si poteva con essa ottenere.
A questo proposito non può
neppure essere ammessa la tesi della difesa, per la quale, essendo il conto
apparentemente scoperto per un importo vicino al limite massimo accettato dalla
banca, non si poteva comunque acquistare per somme superiori a fr. 300.-,
perché determinante è, anche qualora ciò fosse vero, quanto l’accusata si attendeva
di poter acquistare con la carta. Non conoscendo ella né l’ammontare scoperto
né un eventuale limite di credito la sua volontà non era certo quella di non
superare la somma di fr. 300.-, che la giurisprudenza considera fare stato per
stabilire se un reato è di lieve entità, ma l’intenzione era, a non averne
dubbio, di comperare quanto le occorreva indipendentemente dal valore.
Quanto detto per il furto vale
anche per l’appropriazione semplice.
8.
Secondo l’art. 146 cpv.
1.
CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con
astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a
particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a;
DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare
in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126
IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela
per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione
(Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1
e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi
applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più
elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del
suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta
la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine
sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto
soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità
rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le
menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro
in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito
critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le
singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la
scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid.
2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di
stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere
la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più
ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed
immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di
essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del
danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza del
Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del
Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).
9.
La commissione di una
truffa attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per
astuzia quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a
documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno
anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione
di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del
sotterfugio.
L’astuzia è pure data, come
visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita
dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del
patrimonio. Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte
di credito relative a importi piuttosto limitati, per le quali un controllo
comporterebbe costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non
può essere preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale
6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.2).
In materia di carte di credito,
gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale
all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono
al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che
fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua
carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto
che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli
scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di
pagamento con le carte di credito.
Ciononostante il fornitore di
prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari,
quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate
e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla
fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché
possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito
di una carta di credito andata persa o rubata.
La verifica della
corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misure di prudenza elementari
che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di
credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due
firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di
routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione
della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere
l’astuzia (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005,
consid. 2.3), ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari
che impediscano alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando
la firma del titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica
della conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla
carta (Daniel Stoll, Les cartes
et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001, pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche
Erfassung des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).
10.
In concreto occorre
dapprima rilevare come sia del tutto improbabile che in occasione degli
acquisti non sia stata chiesta la sottoscrizione delle ricevute, poiché questa
è la prassi è perché non può assolutamente essere sufficiente inserire una
carta di credito senza codice (come quella in esame) e premere semplicemente il
tasto OK per comprovarne la titolarità.
Il fatto che agli atti vi siano
solo tre ricevute non è idoneo a provare che nelle altre circostanze non sia
stata richiesta la firma.
Dall’esame di queste tre
ricevute si evince che l’accusata non ha fatto una firma completamente diversa
da quella della parte civile. Quest’ultima sottoscrive comunque con un segno
illeggibile, dove si distingue solo una B all’inizio e in seguito uno
scarabocchio. Lo stesso si può dire delle firme apposte da ACCU 1 sulle
ricevute agli atti, che risultano peraltro analoghe fra loro (quindi non
inventate di volta in volta). Non bisogna neanche dimenticare che le firme nei
negozi sono spesso fatte in posizioni precarie e/o su supporti non idonei e
quindi non sempre corrispondono esattamente a quella originale e di questo i
commessi sono consapevoli.
Inoltre, l’imputata neppure
consegnava o presentava la carta di credito alla commessa, limitandosi a
inserirla nell’apparecchio che si trova nelle vicinanze della cassa e a premere
il tasto OK prima di riprenderla. Così facendo non dava la possibilità alla
cassiera di controllare la corrispondenza della firma. Questo accadeva
oltretutto con la consapevolezza che nei negozi come la __________, perlomeno
per importi non elevati, non vi è alcuna verifica, perché ciò comporterebbe un
rallentamento indesiderato - e quindi commercialmente improvvido - delle operazioni
di pagamento. Anche qualora si volesse ammettere che inizialmente l’accusata
nutrisse qualche dubbio in proposito, la consapevolezza deve poi per forza di
cose essere ben presto maturata.
L’astuzia è quindi data, perché
l’imputata, oltre a sottoscrivere in modo simile alla titolare, confidava nel
fatto che per il tipo di acquisti da lei fatti non ci sarebbe stato per ragioni
commerciali controllo della firma, tant’è che non risulta che lei abbia mai
dovuto mostrare la carta __________ alla cassiera. Motivo per il quale
quest’ultima non poteva neppure accorgersi del fatto che il nome della titolare
era diverso da quella della carta cumulus, la quale peraltro viene di regola
presa dalla cassiera è fatta passare velocemente dallo scanner senza leggere il
nome. E anche questo l’accusata lo sapeva, perché è la prassi.
La difesa solleva altresì il
dubbio che vi sia un danno, poiché vi sarebbe solo un aumento del passivo sul
conto in banca intestato a CIVI 1.
Questa censura risulta invero
poco comprensibile. Innanzitutto la legge non richiede che sia la vittima
dell’inganno a subire il danno, è sufficiente che vi sia qualcuno che subisca
un pregiudizio al patrimonio. In concreto è indubbio che sia la banca che paga
una somma senza che il proprio cliente abbia ricevuto la controprestazione, sia
la parte civile che vede aumentare il suo debito nei confronti della banca
subiscono un pregiudizio.
Non si può pertanto che
concludere che ACCU 1 è autrice colpevole di truffa.
11.
Il Procuratore pubblico
ha suddiviso i vari acquisti e ha stabilito che per quelli fra il __________ e
il __________ e quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato di
truffa, mentre che per quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato
di truffa di lieve entità. Egli ha poi omesso inspiegabilmente di considerare
gli acquisti effettuati tra il __________ e il __________, benché gli stessi
siano stati riconosciuti dall’accusata e risultino chiaramente dalla
documentazione agli atti (cfr. act 6 conteggio __________).
Questi fatti non sono
contemplati nel decreto di accusa e non sono stati prospettati al dibattimento.
Per essi l’accusata non può quindi essere condannata in questa sede.
In casu l’imputata ha commesso
le truffe - che prese singolarmente sarebbero di lieve entità - a breve e
brevissima distanza l’una dall’altra in esecuzione di un piano unico congeniato
per i primi acquisti nel momento in cui ha deciso di appropriarsi della carta
di credito rimasta in suo possesso e per i seguenti quando si è determinata a
rubare la seconda carta __________. In queste circostanze ben si può sommare il
valore della refurtiva e ritenere unicamente il reato di truffa per tutti gli
acquisti fatti. Si tratta in altre parole di un caso diverso di quello che vede
coinvolto un ladro che, pur per abitudine, decide di volta in volta di rubare
merce di poco valore in un negozio.
12.
Giusta l’art. 251 cpv. 1
CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso
o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra
5.
CP, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
Una ricevuta recante la firma
che attesta di avere ottenuto della merce per un determinato controvalore è da
ritenere un documento, perché ha precise conseguenze giuridiche, inducendo fra
l’altro la banca emittente la carta di credito a effettuare il versamento di
una somma di denaro a favore del venditore e a carico del proprio cliente e
titolare della carta.
Come visto sopra l’accusata ha
imitato la firma di CIVI 1 sulle ricevute che le venivano sottoposte. ha quindi
falsificato questi documenti.
13.
Per quanto concerne la
pena occorre considerare a favore dell’imputata che ella non ha precedenti, che
ha ammesso parzialmente le proprie colpe, che ha utilizzato la carta di credito
per soddisfare bisogni di prima necessità e non per l’acquisto di beni
superflui e che la somma complessiva della truffa non è molto alta.
A suo carico va ritenuto il
fatto di aver tradito la fiducia di un persona che le aveva dato un lavoro e le
stava insegnando un mestiere, l’ostinazione a non voler ammettere tutte le sue
colpe nonostante l’evidenza e la circostanza di non aver cercato di risarcire
almeno parzialmente il danno causato.
Tutto ben ponderato la pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di 30.- proposta dal Procuratore pubblico
appare confacentemente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del
caso concreto. A questa pena, tenuto pure conto che l’accusata a agito a scopo
di lucro, va aggiunta, come chiesto dal Procuratore pubblico, la multa di fr.
500.
-.
Nulla osta alla sospensione
condizionale della pena pecuniaria per il periodo di prova minimo di 2 anni.
14.
Questo giudice non può
entrare nel merito delle pretese della parte civile, perché non è stata fatta
opposizione al rinvio al foro civile decretato dal Procuratore pubblico.
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,
137, 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 172ter, 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
1.
appropriazione
semplice per avere nel periodo __________ -__________, a Lugano, sottratto in
danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ (carta numero __________);
2.
furto
per avere nel periodo __________ -__________ __________, a __________, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene sottratto in
danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ __________ (carta
numero __________);
3.
truffa
per avere
3.1
nel periodo __________./__________,
presso il negozio __________, presentando per cinque differenti acquisti la
carta __________ numero __________, indotto gli addetti alla vendita a
cagionare un danno per complessivi fr. 606.60;
3.2
nel periodo __________
sino al __________ presso un negozio in Kosovo __________ e i negozi __________,
Boutique __________, __________ __________ e __________, presentando la carta __________
numero __________, indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un
danno per complessivi fr. 525.60;
4.
falsità
in documenti per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 3, falsificando la firma
dell’avente diritto delle carte di credito, formato un documento falso.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio
della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster