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Decisione

10.2009.420

Incutere timore e spavento a una persona ed esprimere su di essa un giudizio di valore

29 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 90.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 gennaio 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il il Procuratore pubblico

con lettera 8 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

minaccia

1.2

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico con la correzione odierna.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 177,

180.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3139/2009 del 20 luglio 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per avere, alcuni giorni prima del 5 aprile 2009 a Lodrino, comunicando con __________, espresso un giudizio di valore ingiurioso nei confronti

di LESA 1, ovvero per averla tacciata quale “stronza”.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 1

(una) aliquota giornaliera di fr. (90.-), per un totale di fr. 90.- (novanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

carica allo Stato le tasse e spese

rimanenti.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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