10.2009.426
Usare violenza e minaccia di grave danno o intralciare in altro modo la libertà d'agire
10 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.426
Data decisione, Autorità:
10.03.2010, PRPEN
Titolo:
Usare violenza e minaccia di grave danno o intralciare in altro modo la libertà d'agire
COAZIONE SESSUALE
art. 181 CPS
Incarto
n.
10.2009.426
DA
3031/2009
Bellinzona
10
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1 __________
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di coazione
per avere, usando violenza e
minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire,
costretto CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto
e meglio, a __________,
dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009
a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza
presso il proprio appartamento in via __________, rispettivamente che gli era
debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole” nonché
in data __________2009 gettandola sul divano, tenendola per la bocca,
trascinandola in cucina, costretto CIVI 1e per timore a trascorrere la notte in
stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla finestra;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 181
CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio
Fatti
2009 n. 3031/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-
(trenta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni 6 (sei).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 luglio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 marzo 2010, al
quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa, il
quale viene corretto dando atto che la detenzione è durata 5 giorni (dal 20 al
24.
aprile 2009) e che i fatti si sono realizzati il 29 gennaio 2009 e la notte
del 13-14 aprile 2009;
sentita una teste;
sentiti il Procuratore pubblico ed il
patrocinatore della parte civile, che chiedono la conferma del decreto
d’accusa, mentre la difesa chiede il proscioglimento del prorpio assistito;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di coazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa,
quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
5.
Devono essere accolte le
pretese civili fatte valere oggi?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 181 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di coazione, ex
art. 181 CP,
per avere, usando violenza e
minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto
CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto
e meglio, a __________,
dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009
a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza
presso il proprio appartamento in via __________” rispettivamente “che
gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole”
nonché nella notte del __________.2009 gettandola sul divano, tenendola per la
bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1 per timore a trascorrere la
notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla
finestra;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
90.
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
2'700.00 (duemilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni 5 (cinque).
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.
Rinvia al foro civile le pretese di
parte civile per il torto morale;
assegna fr. 1'000.00 di ripetibili
alla parte civile;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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