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Decisione

10.2009.426

Usare violenza e minaccia di grave danno o intralciare in altro modo la libertà d'agire

10 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3031/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-

(trenta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il carcere preventivo sofferto di

giorni 6 (sei).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 marzo 2010, al

quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, il

quale viene corretto dando atto che la detenzione è durata 5 giorni (dal 20 al

24.

aprile 2009) e che i fatti si sono realizzati il 29 gennaio 2009 e la notte

del 13-14 aprile 2009;

sentita una teste;

sentiti il Procuratore pubblico ed il

patrocinatore della parte civile, che chiedono la conferma del decreto

d’accusa, mentre la difesa chiede il proscioglimento del prorpio assistito;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di coazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa,

quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

5.

Devono essere accolte le

pretese civili fatte valere oggi?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 181 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di coazione, ex

art. 181 CP,

per avere, usando violenza e

minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto

CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto

e meglio, a __________,

dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009

a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza

presso il proprio appartamento in via __________” rispettivamente “che

gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole”

nonché nella notte del __________.2009 gettandola sul divano, tenendola per la

bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1 per timore a trascorrere la

notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla

finestra;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

90.

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.

2'700.00 (duemilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di

giorni 5 (cinque).

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

§ in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.

Rinvia al foro civile le pretese di

parte civile per il torto morale;

assegna fr. 1'000.00 di ripetibili

alla parte civile;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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