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Decisione

10.2009.430

Omettere di versare i contributi alimentari per i figli

29 marzo 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3010/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondente a

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

3.

Al versamento alla parte civile

CIVI 1 , dell'importo di fr. 31'200.- (trentunmiladuecento), a titolo di

risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 25 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 marzo 2010, al

quale hanno preso parte l’accusato, personalmente, e la parte civile, nelle

persone della signora __________ e del signor __________ mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma

del proprio decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, respinta la richiesta di rinvio, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, che ha chiesto

di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti di cui al decreto

d’accusa del 06.07.2009?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

Devono essere riconosciute le

pretese civili?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 217 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento, ex art. 217 cpv. 1 CP, per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3010/2009

del 6 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.

1'500.00 (millecinquecento);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

§ con l’avvertenza che in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.

Respinge le pretese avanzate da parte

civile, in quanto già riconosciute dal Pretore con la quantificazione

dell’alimento dovuto (valido titolo di rigetto definitivo);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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