10.2009.430
Omettere di versare i contributi alimentari per i figli
29 marzo 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.430
Data decisione, Autorità:
29.03.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare i contributi alimentari per i figli
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.430
DA
3010/2009
Bellinzona
29
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento
per avere,
a __________ e a __________,
nel periodo 01.05.2008-31.05.2009,
omesso, benché ne avesse (o potesse avere) i mezzi per farlo, di versare, CIVI 1 (che li ha anticipati ai
beneficiari), i contributi alimentari da lui dovuti a favore delle figlie __________
e __________ in ragione di Frs. 1'200.- mensili ciascuna, così come stabilito
dal Pretore della Giurisdizione di __________ con i decreti supercautelari
dell’8.11.2005 e del 3.5.2006, per un importo complessivo di Frs. 31'200.-;
fatti avvenuti a __________ e a
__________ nel periodo 1 maggio 2008 - 31 maggio 2009;
reato previsto dall'art. 217
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 luglio
Fatti
2009 n. 3010/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondente a
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
3.
Al versamento alla parte civile
CIVI 1 , dell'importo di fr. 31'200.- (trentunmiladuecento), a titolo di
risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 25 luglio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 marzo 2010, al
quale hanno preso parte l’accusato, personalmente, e la parte civile, nelle
persone della signora __________ e del signor __________ mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma
del proprio decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, respinta la richiesta di rinvio, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, che ha chiesto
di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti di cui al decreto
d’accusa del 06.07.2009?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
Devono essere riconosciute le
pretese civili?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 217 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento, ex art. 217 cpv. 1 CP, per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3010/2009
del 6 luglio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
30.
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.
1'500.00 (millecinquecento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ con l’avvertenza che in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.
Respinge le pretese avanzate da parte
civile, in quanto già riconosciute dal Pretore con la quantificazione
dell’alimento dovuto (valido titolo di rigetto definitivo);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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