10.2009.432
Ripetutamente condurre una macchina semovente Benfra senza la licenza di circolazione, le targhe di controllo richieste e dovendo sapere che necessitava l'assicurazione per la responsabilità civile
19 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.432
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, PRPEN
Titolo:
Ripetutamente condurre una macchina semovente Benfra senza la licenza di circolazione, le targhe di controllo richieste e dovendo sapere che necessitava l'assicurazione per la responsabilità civile
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 96 cpv. 1 e 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.432
DA
3214/2009
Bellinzona
19
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetuta
circolazione senza assicurazione RC
per aver
ripetutamente condotto la macchina semovente Benfra senza la licenza di circolazione e le targhe di
controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ ed
in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 96
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio
Fatti
2009 n. 3214/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data
19.
maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato mentre il Procuratore
pubblico con lettera 22 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole di ripetuta circolazione senza
assicurazione RC, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna può essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e
cifra 2 cpv. 1 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
circolazione senza licenza di circolazione o targhe di controllo per avere
condotto il veicolo (macchina semovente) Benfra senza licenza di circolazione e
targa, sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione
RC
fatti compiuti a __________;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 4
(quattro) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
360.
-- (trecentossessanta);
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- .
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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