10.2009.434
Esercizio illecito della prostituzione, attività lucrativa senza autorizzazione, soggionro ed entrata illegalmente in Svizzera
12 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.434
Data decisione, Autorità:
12.03.2010, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione, attività lucrativa senza autorizzazione, soggionro ed entrata illegalmente in Svizzera
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.434
DA
3125/2009
Bellinzona
12
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione
per avere ripetutamente
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della
prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia e meglio:
- dal __________ al __________
2008, a __________, presso __________,
- per un periodo imprecisato
dal __________ 2008 in poi, a __________, presso l’Affittacmere __________, dal
__________ 2009 per circa 2 settimane, a __________ presso la __________ __________,
dal __________ al __________ 2009, a __________, presso l’Osteria __________,
il __________ 2009, a __________, presso la Discoteca __________;
2. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri
- entrata illegale
per essere
ripetutamente entrata illegalmente in Svizzera, nel periodo __________ 2008/__________
2009, da imprecisati valichi nella zona di Chiasso, priva di certificati validi
di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto);
- soggiorno illegale con
attività lucrativa senza autorizzazione
per avere soggiornato
illegalmente a __________, __________, __________ nei periodi indicati al punto
1., nonché a __________ dal quale baby-sitter presso __________ nel periodo __________
/ __________ 2008, priva di certificati validi di legittimazione ed
esercitando attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso
della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 199
CP, 115 cpv. 1 a, cpv. 1 b e cpv. 1 c LStr; richiamati gli art. 46 cpv. 2, 49
cpv. 1 e 49 cpv. 2 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 15 luglio
2009 n. 3125/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'200.- (milleduecento), corrispondente a 40 aliquote
da fr. 30.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CP).
Pena parzialmente aggiuntiva
alla pena pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento) pari a 90 aliquote da
CHF 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 (due) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________ 2009 .
2. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (90 aliquote da fr. 30.-
ciascuna) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 12 marzo 2010, al
quale l’accusata, benché regolamente citata, non si è presentata senza
giustificare la propria assenza, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato
ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole
di:
1.1 esercizio illecito della
prostituzione,
1.2 ripetuta infrazione alla LF
sugli stranieri,
per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri
processuali?
5. Dev’essere revocato il
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria decretata nei csuoi
confronti dal Ministero Pubblico il 18.06.2009?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 199 CP; 115 LStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione, ex art. 199 CP, entrata illegale, ex
art. 115 cpv. 1 a LStr, soggiorno illegale, ex art. 115 cpv. 1 b LStr,
attività lucrativa senza autorizzazione, ex art. 115 cpv. 1 c LStr, per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3125/2009
del 15 luglio 2009;
condanna __________
1. alla pena pecuniaria
(pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 30.00,
sospesa condizionalmente per 2 anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il __________2009) di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.00
(trenta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00.
Non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.00 (90 aliquote da fr. 30.00)
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2009, ma ne prolunga
il periodo di prova di 1 (uno) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 pena
pecuniaria
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
./. fr. 980.00 cauzione
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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