10.2009.443
Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto
4 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.443
Data decisione, Autorità:
04.05.2010, PRPEN
Titolo:
Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2009.443
DA
3248/2009
Bellinzona
4
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di diffamazione
ripetuta
per avere, ad __________ il 15
novembre 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________
il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________,
comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e,
meglio, per averlo tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso
pescava e commerciava pesci in periodo di divieto;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 173
CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio
Fatti
2009 n. 3248/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.-
(milleseicentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 330.-
(trecentotrenta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data
4.
maggio 2010, alla quale l’accusato, benché regolarmente citato con
raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;
il Procuratore pubblico con
lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
l’avv. PR 1, , patrocinatore
della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto
d’accusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000.— per
torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di
diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso
dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________
2008.
nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con
dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo
tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava
pesci in periodo di divieto?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri
quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
500.
-- (cinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per
complessivi fr. 250.— (duecentocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
dà atto che la parte civile CIVI 1 ,
è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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