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Decisione

10.2009.443

Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto

4 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3248/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.-

(milleseicentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 330.-

(trecentotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 luglio 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data

4.

maggio 2010, alla quale l’accusato, benché regolarmente citato con

raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;

il Procuratore pubblico con

lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

l’avv. PR 1, , patrocinatore

della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto

d’accusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000.— per

torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso

dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________

2008.

nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con

dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo

tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava

pesci in periodo di divieto?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri

quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.

500.

-- (cinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per

complessivi fr. 250.— (duecentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

dà atto che la parte civile CIVI 1 ,

è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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