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Decisione

10.2009.445

Praticare la caccia senza autorizzazione

27 aprile 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3108/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

17'100.- (diciassettemilacento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote

da fr. 380.- (trecentottanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

3.

Al versamento in solido con __________

e __________ allo Stato dell'importo di fr. 1'110.- da versare al fondo

d'intervento selvaggina quale risarcimento del danno.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

ACCU 1 è privato del diritto di

esercitare la caccia per la durata di 2 (due) anni.

6.

Non revoca il beneficio della

condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi

confronti dal MP il 30.10.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno)

anno.

7.

Ordina la restituzione del

coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1.

8.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 luglio 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data

27.

aprile 2010, alla quale sono comparsi:

-

l’ accusato, ACCU 1

-

il difensore, DI 1

- CIVI 1

il Procuratore pubblico con

lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa e conferma la richiesta di risarcimento,

qualora già non sia stata pagata dai debitori solidali;

il difensore, il quale chiede

che l’accusato venga prosciolto da ogni imputazione. In ogni caso il ruolo di ACCU

1, e per di più limitatamente all’imputazione di cui al punto b), può essere al

massimo quello di complice, non di correo, e per di più di un reato tentato;.

Nel denegato caso di condanna,

chiede che la pena pecuniaria sia ridotta ad un massimo di 10 aliquote

giornaliere da fr. 280.— cadauna, la multa venga ridotta ad un massimo di fr.

700.

--, il periodo di privazione del diritto di cacciare sia ridotto e sospeso

condizionalmente e infine che non vi sia prolungamento della sospensione

condizionale della precedente pena;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione

alla LF sulla caccia

per avere, il 30 novembre 2008, a __________ intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________,

muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,

a) cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in

zona dove la caccia a tale specie era vietata;

b) partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe

e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le

carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con

un atto illecito?

2.

Ha agito quale correo o quale complice?

3.

Relativamente

al pto 1 b) il reato è stato solo tentato?

4.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

5.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

6.

Deve ACCU 1 essere privato del

diritto di esercitare la caccia e se sì per quale periodo?

7.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 30 ottobre

2006?

7.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi

formale ammonimento?

8.

Deve essere ordinata la

confisca del coltellino Victorinox?

9.

Deve ACCU 1 essere condannato

al pagamento alla CIVI 1 in solido con __________ e __________, dell’importo di

fr. 1'100.-- da versare al fondo di intervento selvaggina quale risarcimento

del danno?

10.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né

ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP, 17 cpv. 1 lett.

d LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(art. 17 cpv. 1 lett. d LCP) per avere, il 30 novembre 2008, a Cadenazzo e Giubiasco, intenzionalmente dissimulato animali morti di cui sapeva che erano

stati ottenuti con un atto illecito, partecipando all'eviscerazione degli

animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami

di Giubiasco per eliminare le carcasse;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 290.-- (duecentonovanta), per un totale

di fr. 4'350.-- (quattromilatrecento-cinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 750.--

(settecentocinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.— per

complessivi fr. 600.— (seicento);

condanna ACCU 1 al versamento allo Stato

quale risarcimento del danno, in solido con __________ e __________, di un

importo da accertarsi in sede civile;

priva ACCU 1 del diritto di

esercitare la caccia per la durata di 1 (un) anno;

non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 30.10.2006, ma l’ammonisce formalmente;

ordina il dissequestro del

coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione

alla LF sulla caccia di cui alla lettera a) del capo d’imputazione del

decreto d’accusa;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 750.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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