10.2009.445
Praticare la caccia senza autorizzazione
27 aprile 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.445
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, PRPEN
Titolo:
Praticare la caccia senza autorizzazione
INFRAZIONE LCP
art. 17 cpv. 1 LCP
Incarto
n.
10.2009.445
DA
3108/2009
Bellinzona
27
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla caccia
per avere, il 30 novembre 2008, a __________ intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________,
muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,
a) cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva
adulta in zona dove la caccia a tale specie era vietata;
b) partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione
di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per
eliminare le carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati
ottenuti con un atto illecito;
fatti avvenuti a __________, in
data __________ ;
reato previsto dall'art. 17
cpv. 1 lett. a e d LCP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 luglio
Fatti
2009 n. 3108/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
17'100.- (diciassettemilacento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 380.- (trecentottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3.
Al versamento in solido con __________
e __________ allo Stato dell'importo di fr. 1'110.- da versare al fondo
d'intervento selvaggina quale risarcimento del danno.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
ACCU 1 è privato del diritto di
esercitare la caccia per la durata di 2 (due) anni.
6.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi
confronti dal MP il 30.10.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno)
anno.
7.
Ordina la restituzione del
coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1.
8.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data
27.
aprile 2010, alla quale sono comparsi:
-
l’ accusato, ACCU 1
-
il difensore, DI 1
- CIVI 1
il Procuratore pubblico con
lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa e conferma la richiesta di risarcimento,
qualora già non sia stata pagata dai debitori solidali;
il difensore, il quale chiede
che l’accusato venga prosciolto da ogni imputazione. In ogni caso il ruolo di ACCU
1, e per di più limitatamente all’imputazione di cui al punto b), può essere al
massimo quello di complice, non di correo, e per di più di un reato tentato;.
Nel denegato caso di condanna,
chiede che la pena pecuniaria sia ridotta ad un massimo di 10 aliquote
giornaliere da fr. 280.— cadauna, la multa venga ridotta ad un massimo di fr.
700.
--, il periodo di privazione del diritto di cacciare sia ridotto e sospeso
condizionalmente e infine che non vi sia prolungamento della sospensione
condizionale della precedente pena;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
alla LF sulla caccia
per avere, il 30 novembre 2008, a __________ intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________,
muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,
a) cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in
zona dove la caccia a tale specie era vietata;
b) partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe
e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le
carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con
un atto illecito?
2.
Ha agito quale correo o quale complice?
3.
Relativamente
al pto 1 b) il reato è stato solo tentato?
4.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
5.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6.
Deve ACCU 1 essere privato del
diritto di esercitare la caccia e se sì per quale periodo?
7.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 30 ottobre
2006?
7.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi
formale ammonimento?
8.
Deve essere ordinata la
confisca del coltellino Victorinox?
9.
Deve ACCU 1 essere condannato
al pagamento alla CIVI 1 in solido con __________ e __________, dell’importo di
fr. 1'100.-- da versare al fondo di intervento selvaggina quale risarcimento
del danno?
10.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP, 17 cpv. 1 lett.
d LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(art. 17 cpv. 1 lett. d LCP) per avere, il 30 novembre 2008, a Cadenazzo e Giubiasco, intenzionalmente dissimulato animali morti di cui sapeva che erano
stati ottenuti con un atto illecito, partecipando all'eviscerazione degli
animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami
di Giubiasco per eliminare le carcasse;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 290.-- (duecentonovanta), per un totale
di fr. 4'350.-- (quattromilatrecento-cinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 750.--
(settecentocinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.— per
complessivi fr. 600.— (seicento);
condanna ACCU 1 al versamento allo Stato
quale risarcimento del danno, in solido con __________ e __________, di un
importo da accertarsi in sede civile;
priva ACCU 1 del diritto di
esercitare la caccia per la durata di 1 (un) anno;
non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 30.10.2006, ma l’ammonisce formalmente;
ordina il dissequestro del
coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione
alla LF sulla caccia di cui alla lettera a) del capo d’imputazione del
decreto d’accusa;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'350.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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