10.2009.448
Partecipare unitamente ad una persona ignota all'aggressione di una persona
13 aprile 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.448
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, PRPEN
Titolo:
Partecipare unitamente ad una persona ignota all'aggressione di una persona
AGGRESSIONE
art. 134 CPS
Incarto
n.
10.2009.448
DA
3028/2009
Bellinzona
13
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di aggressione
per avere, in data __________ 2009, a __________, via __________
partecipato unitamente a
persona rimasta ignota all’aggressione di CIVI 1 colpendolo e scaraventandolo a
terra, nel corso della quale questi ha riporto le lesioni documentate nel
certificato medico agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 134 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1, art. 42 cpv. 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio
Fatti
2009 n. 3028/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-
(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art.
34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 luglio 2009;
indetto il dibattimento in data 13 aprile
2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1.
febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione,
per avere, in data 11 aprile 2009, a Locarno, via Serafino Balestra partecipato
unitamente a persona rimasta ignota all’aggressione di AINQ 1 colpendolo e
scaraventandolo a terra, nel corso della quale questi ha riporto le lesioni
documentate nel certificato medico agli atti?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 134 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
aggressione (art. 134 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3028/2009 del 13 luglio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.— (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato
può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster