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Decisione

10.2009.448

Partecipare unitamente ad una persona ignota all'aggressione di una persona

13 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3028/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-

(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art.

34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 luglio 2009;

indetto il dibattimento in data 13 aprile

2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1.

febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione,

per avere, in data 11 aprile 2009, a Locarno, via Serafino Balestra partecipato

unitamente a persona rimasta ignota all’aggressione di AINQ 1 colpendolo e

scaraventandolo a terra, nel corso della quale questi ha riporto le lesioni

documentate nel certificato medico agli atti?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 134 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

aggressione (art. 134 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3028/2009 del 13 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per

complessivi fr. 300.— (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato

può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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