10.2009.452
Commettere violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
20 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.452
Data decisione, Autorità:
20.07.2010, PRPEN
Titolo:
Commettere violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 285 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.452
DA
2936/2009
Bellinzona
20
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari
per avere, a __________
il __________ 2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente
per aver minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della
Polizia Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti
rientranti nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un
calcio allo stinco dell’agt. C.A. causandogli una lacerazione, spintonato e
dato manate ai due agenti della PolCom sgt. G.S., agt. C.A. e dei due agenti
della Polizia Cantonale app. D.T.C. e asp. G, tentando pure di colpirli con
testate, proferito minacce di morte all’indirizzo dei citati quattro agenti
intervenuti sul posto;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 285
cifra 1 CP; richiamati gli art. 42 CP, 49 CP, 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 luglio
2009 n. 2936/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento)
corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 90.- (novanta) - art. 34 e seg.
CP; da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 1.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 104
(quattordici) - art. 106 cpv. 2 CP.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2009;
indetto il dibattimento 20 luglio 2010,
al quale sono comparsi:
-
l’autorità inquirente, ,
-
l’a, ,
-
il,;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che il teste __________, benché
regolarmente citato, non si è presentato, il Giudice chiede alle parti se
richiedono la sua traduzione forzata. Entrambe le parti dichiarano di
rinunciare alla sua audizione;
sentiti i testi agt __________ , app __________
__________ e asp __________ ;
il Sost. Procuratore pubblico,
il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con la correzione emersa
dall’audizione dell’agt __________ che ha detto di non essere stato colpito;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento e che vengano assegnate ripetibili; sostiene debba trovare
applicazione l’art. 19 cpv. 1 o 2 CP. In via subordinata postula una sensibile
riduzione della pena;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, a __________ il __________
2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente per aver
minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della Polizia
Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti rientranti
nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un calcio allo
stinco dell’agt. C.A. causandogli una lacerazione, spintonato e dato manate ai
due agenti della PolCom sgt. G.S., agt. C.A. e dei due agenti della Polizia
Cantonale app. D.T.C. e asp. G, tentando pure di colpirli con testate, proferito
minacce di morte all’indirizzo dei citati quattro agenti intervenuti sul posto?
2. In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
2.1. Può trovare applicazione l’art.
19 cpv. 1 o 2 CP?
3. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere assegnate ripetibili
e se sì in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1 (con le precisazioni che seguono) e 3.; negativamente ai quesiti posti sub
2.1. e 4., come segue agli altri quesiti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per avere, a __________
il __________ 2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente
per aver minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della
Polizia Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti
rientranti nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un
calcio allo stinco dell’agt. __________ causandogli una lacerazione, spintonato
Fatti
i due agenti della PolCom sgt., agt. LESA 1 e dell’agente della Polizia
Cantonale asp. __________, tentando pure di colpire i primi due con testate,
infine avendo proferito minacce di morte all’indirizzo dei quattro agenti LESA
1, LESA 2, __________ e app __________, intervenuti sul posto;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
1'500.-- (millecinquecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di un
(1) giorno;
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di
fr. 500.-- (cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 290.-- per
complessivi fr. 440.— (quattrocentoquaranta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di __________
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 140.-- testi
fr. 940.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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