10.2009.454
Offendere l'onore di una persona inviando un SMS del seguente tenore: "i tuoi non ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato"
27 aprile 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.454
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona inviando un SMS del seguente tenore: "i tuoi non ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.454/CEG
DA
3233/2009
Bellinzona
27
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
Il giudice Giovanni Celio
assistito da Jyothish Kochalummootil in
qualità di segretario,
sedente per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria per avere, a __________
in data imprecisata della fine di marzo 2009, offeso l’onore di LESA 1
inviandogli un SMS del seguente tenore: “i tuoi non ti hanno proprio
insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato”;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall'art. 177 CP;
richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio
Fatti
2009 n. 3233/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 520.-
(cinquecentoventi), corrispondente a 4 (quattro) aliquote da fr. 130.-
(centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 agosto 2009;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data 27
aprile 2010 alle ore 14:15;
preso atto che l’accusato, nonostante regolare
citazione mediante lettera raccomandata del 1 febbraio 2010, non ha fatto atto
di comparsa;
rilevato che il Procuratore pubblico con
lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto di
conseguenza nelle forme contumaciali;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed
economica eseguiti dalla Pretura penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ in data imprecisata della fine di marzo 2009,
offeso l’onore di LESA 1 inviandogli un SMS del seguente tenore: “i tuoi non
ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato”?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
visti gli art. 1 e segg., 177 cpv. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo come sgue ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1 autore colpevole
di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3233/2009 del 27 luglio 2009;
condanna ACCU
1.
1.
alla pena pecuniaria di 4
(quattro) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di
fr. 520.-- (cinquecentoventi);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
150.
-- (centocinquanta) per complessivi fr. 700.-- (settecento).
La tassa di
giustizia comprende la prestazione del giudice di fr. 400.-- per la motivazione
scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà richiesta la tassa di
giustizia sarà ridotta di questo importo;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il
condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 520.-- pena
pecuniaria
fr. 200.-- multa
fr. 550.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 1420.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster