10.2009.455
Condurre un motoveicolo sebbene la licenza di condurre sia stata revocata dalla competente autorità amministrativa
23 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.455
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre un motoveicolo sebbene la licenza di condurre sia stata revocata dalla competente autorità amministrativa
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.455
DA
3288/2009
Bellinzona
23
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca
per aver
condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in
data __________ per il periodo __________ – __________;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto
Fatti
2009 n. 3288/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 15 (quindici) aliquote da fr.
50.- (cinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr.
1'650.- (milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 agosto 2009;
indetto il dibattimento in data 23 marzo
2010, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2
febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale postula una riduzione della pena e che non sia revocata la precedente
pena decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per avere, a __________ il 27
maggio 2009, condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene
la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità
amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna per complessivi fr. 1'650.--
decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti
posti sub 2., 4.1. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3288/2009 del 3
agosto 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
750.
-- (settecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.—
(cento) per complessivi fr. 200.— (duecento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote
giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'650.-
(milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
__________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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