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Decisione

10.2009.455

Condurre un motoveicolo sebbene la licenza di condurre sia stata revocata dalla competente autorità amministrativa

23 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3288/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 15 (quindici) aliquote da fr.

50.- (cinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici)

aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr.

1'650.- (milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il __________, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 agosto 2009;

indetto il dibattimento in data 23 marzo

2010, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2

febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale postula una riduzione della pena e che non sia revocata la precedente

pena decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per avere, a __________ il 27

maggio 2009, condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ sebbene

la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità

amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna per complessivi fr. 1'650.--

decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti

posti sub 2., 4.1. e 5.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3288/2009 del 3

agosto 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

750.

-- (settecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.—

(cento) per complessivi fr. 200.— (duecento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote

giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'650.-

(milleseicentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

__________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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