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Decisione

10.2009.457

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 2, 35 cpv. 1 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1, 10 cpv.

1 ONC; art. 24 cfr. 2 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 21 luglio

2009 n. 3119/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'200.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna per complessivi fr. 4’500.- decretata nei

suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2008 (art. 46

cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 agosto 2009;

indetto il dibattimento in data 14 dicembre

2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore Avv. DI 1,; il

Procuratore pubblico con lettera 6 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste agt __________ ;

prospettata all’accusato la derubricazione

dell’infrazione da grave ex art. 90 cifra 2 LCStr a lieve ex art. 90 cifra 1

LCStr;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento per quanto attiene l’accusa di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr,

potendo semmai trovare applicazione l’art. 90 cifra 1 LCStr;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ __________

2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki

targato TI __________ immettendosi su di una via privata malgrado il segnale

“svoltare a destra”, circolando inoltre alla velocità di circa 80 Km/h. rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente

limite di 50 Km/h., effettuando poi una manovra di sorpasso di due veicoli

invadendo la corsia di contromano delimitata da una superficie vietata e dalla

linea di sicurezza?

2.

Può trovare applicazione l’art.

90.

cifra 1 LCStr?

2.1

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 aliquote

giornaliere da fr. 150.—ciascuna per complessivi fr. 4'500.-- decretata dal

Ministero Pubblico con decreto d’accusa del __________ 2008?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi

formale ammonimento?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in

rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 47 cpv. 2; 4a cpv. 1 lett. a

ONC; 24 cpv. 3 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1, 3, 4 e

4.

, positivamente al quesito 2 e come segue agli altri quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole delle seguenti

contravvenzioni alla LCStr:

-

non conservare il posto nella colonna

circolando con motoveicoli quando la circolazione è ferma (infrazione n.

302.

OMD);

-

inosservanza di un segnale di prescrizione

indicante “direzione obbligatoria a destra” (infrazione n. 304.8 OMD);

-

superamento, nelle località, della velocità

massima consentita, fissata a titolo generale o per taluni generi di veicoli,

dopo la detrazione del margine di sicurezza stabilito dall’O-OCCS-USTRA, da 11 a 15 km/h (infrazione n. 303.1 lett. c OMD);

per i fatti compiuti nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto di accusa n. 3119/2009 del

21.

luglio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-

(quattrocentocinquanta);

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di grave

infrazione alle norme della circolazione;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (80801),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: La

Segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 450.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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