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Decisione

10.2009.46

Prendere a calci una persona e trascinarla per i piedi procurandole ferite lacero contuse

13 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 98/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

500.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 ottobre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito illustrando nel dettaglio come i fatti

addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi,

dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun

contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici

e poco chiarificatori;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;

carica la tassa di giustizia e le

spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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