10.2009.462
Trascurare per negligenza le regole riconosciute dall'arte edilizia, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio
14 settembre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.462
Data decisione, Autorità:
14.09.2010, PRPEN
Titolo:
Trascurare per negligenza le regole riconosciute dall'arte edilizia, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.462
DA
3225/2009
Bellinzona
14
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte
edilizia
per avere, a __________ il __________
2006, nell’ambito di una costruzione edile, trascurato per negligenza le regole
riconosciute dall’arte edilizia, mettendo così in pericolo la vita e
l’integrità fisica di altre persone, e meglio per avere, nella sua qualifica di
apprendista gruista presso la ditta __________ SA, caricato la benna con
calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza
sul braccio ed operato sino al blocco dell’azione da parte del limitatore del
peso, con la conseguenza che il braccio della gru tipo F 33 N-24 si ribaltava
appoggiandosi al suolo con la punta, mettendo in grave ed imminente pericolo le
persone presenti sul cantiere;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 229
cpv. 1 CP (recte: cpv. 2); richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio
Fatti
2009 n. 3225/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'100.-
(millecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 110.- (centodieci) -
(art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'350.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 agosto 2009;
indetto il dibattimento in data 14
settembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv. DI 1,;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il
Procuratore pubblico con lettera 3 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
sentiti i testi __________ ;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento del proprio assistito e che vengano assegnate adeguate
ripetibili all’accusato;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione
delle regole dell'arte edilizia
per avere, a __________ il __________
2006, nell’ambito di una costruzione edile, trascurato per negligenza le regole
riconosciute dall’arte edilizia, mettendo così in pericolo la vita e
l’integrità fisica di altre persone, e meglio per avere, nella sua qualifica di
apprendista gruista presso la ditta __________ SA, caricato la benna con
calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza
sul braccio ed operato sino al blocco dell’azione da parte del limitatore del
peso, con la conseguenza che il braccio della gru tipo F 33 N-24 si ribaltava
appoggiandosi al suolo con la punta, mettendo in grave ed imminente pericolo le
persone presenti sul cantiere?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute
ripetibili, se sì, in quale misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue ai quesiti posti sub 4. e 5., decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, che dovrà rifondere al signor Serra fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo
di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico __________
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 1'450.-- spese giudiziarie
fr. 330.-- testi
fr. 1'980.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster