Lexipedia

Decisione

10.2009.462

Trascurare per negligenza le regole riconosciute dall'arte edilizia, caricato la benna con calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza sul braccio

14 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3225/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'100.-

(millecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 110.- (centodieci) -

(art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'350.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 agosto 2009;

indetto il dibattimento in data 14

settembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv. DI 1,;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il

Procuratore pubblico con lettera 3 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

sentiti i testi __________ ;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento del proprio assistito e che vengano assegnate adeguate

ripetibili all’accusato;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione

delle regole dell'arte edilizia

per avere, a __________ il __________

2006, nell’ambito di una costruzione edile, trascurato per negligenza le regole

riconosciute dall’arte edilizia, mettendo così in pericolo la vita e

l’integrità fisica di altre persone, e meglio per avere, nella sua qualifica di

apprendista gruista presso la ditta __________ SA, caricato la benna con

calcestruzzo superando i limiti di peso consentiti per rapporto alla distanza

sul braccio ed operato sino al blocco dell’azione da parte del limitatore del

peso, con la conseguenza che il braccio della gru tipo F 33 N-24 si ribaltava

appoggiandosi al suolo con la punta, mettendo in grave ed imminente pericolo le

persone presenti sul cantiere?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute

ripetibili, se sì, in quale misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue ai quesiti posti sub 4. e 5., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia;

assegna le tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere al signor Serra fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo

di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico __________

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 1'450.-- spese giudiziarie

fr. 330.-- testi

fr. 1'980.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster