10.2009.464
Tentata estorsione mediante SMS, proferire ingiurie quali coglione e harscloch; colpire con pedate su entrambe le gambe, risp. frustare con un cavo elettrico sulla schiena, sul fondoschiena e sulle ga
8 giugno 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2009.464
Data decisione, Autorità:
08.06.2010, PRPEN
Titolo:
Tentata estorsione mediante SMS, proferire ingiurie quali coglione e harscloch; colpire con pedate su entrambe le gambe, risp. frustare con un cavo elettrico sulla schiena, sul fondoschiena e sulle gambe; dare spintoni e sberle
ESTORSIONE
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 CPS
art. 156 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarti
n.
10.2009.464,
10.2009.465
DA
3152/2009
DA
3153/2009
Bellinzona
8
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 2 , ACCU 1 , ,
entrambi difesi
da:,
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 2
1. estorsione tentata,
per
avere, a __________ e __________, il 18 dicembre 2007, per procacciarsi un
indebito profitto, minacciandolo di un grave danno, tentato di indurre CIVI 2
ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio per avere, mediante
quattro messaggi SMS, tentato di indurre __________ a dargli fr. 1’000.-- ed a
condonargli il canone di locazione dovuto per il mese di dicembre 2007,
scrivendogli che se non avesse accondisceso alle sue richieste pecuniarie
avrebbe comunicato alla di lui moglie ed ai giornalisti che egli aveva abusato per
due volte della moglie ACCU 1;
2. ingiuria
ripetuta,
2.1. per
avere, a __________, il 10 gennaio 2008, offeso l’onore di CIVI 2 proferendo al
suo indirizzo l’espressione coglione;
2.2. per
avere, a __________, il 3 marzo 2008, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al
suo indirizzo l’espressione Harschloc e sputandole addosso;
3. lesioni semplici,
per
avere, a __________, il 3 marzo 2008, intenzionalmente causato un danno al
corpo e alla salute di CIVI 1, e meglio per avere colpito CIVI 1 con pedate su
entrambe le gambe, rispettivamente per averla frustata con un cavo elettrico
sulla schiena, sul fondoschiena e sulle gambe provocandole le lesioni e lo
stato di shock attestati nel certificato medico 4 marzo 2008 del dr. med. __________
di __________;
4. vie di
fatto ripetute,
per
avere, a __________, il 3 marzo 2008, commesso in due distinte occasioni vie di
fatto contro CIVI 1 dandole uno spintone e colpendola più volte con il palmo
della mano sulle spalle;
fatti avvenuti
nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dall’art.
156 cifra 1 CPS in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS, dall’art. 177 CPS, dall’art.
123 cifra 1 CPS e dall’art. 126 CPS, richiamato gli art. 42 cpv. 4 e 49 cpv. 1
CPS;
perseguito
con decreto d’accusa del 20 luglio 2009 n. 3152/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta)
aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla
multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Si
rinviano le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPT).
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU
1
vie di
fatto,
per avere, a __________,
il 3 marzo 2008, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendola al volto con
alcune sberle sia a destra che a sinistra;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art.
126 cpv. 1 CPS;
perseguita
con decreto d’accusa del 20 luglio 2009 n. 3153/2009 del AINQ 1, , che propone
la condanna:
1. Alla
multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
(art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Si
rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di
natura civile (art. 94 cpv. 3 CPT).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4. La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 5 agosto 2009 dagli accusati
indetto il dibattimento 8 giugno 2010, al
quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, le parti
civili e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa;
preso atto che la difesa ha dichiarato di non
opporsi all’uso in sede dibattimentale dei verbali di interrogatorio della
parte civile CIVI 2;
rinunciato con l’accordo delle parti alla sua
audizione in qualità di teste
proceduto all'interrogatorio degli accusati e
dei testi;
sentita la parte civile CIVI 2, che
chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentita la parte civile CIVI 1, che
chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale rileva
come i capi di imputazione per i reati commessi nei confronti del signor CIVI 2
non sono contestati. Per quanto concerne i capi di imputazione concernenti i
reati commessi dai suoi assistiti nei confronti della signora CIVI 1 egli
osserva come la versione fornita da quest’ultima sia poco credibile,
contraddittoria e priva di riscontri oggettivi, mentre quella degli accusati è
sempre stata chiara e lineare. In virtù del principio in dubio pro reo egli
chiede pertanto il loro proscioglimento dai relativi capi di imputazione, con
conseguente riduzione della multa e della pena pecuniaria a carico del signor ACCU
2, tenuto conto anche della sua difficile situazione finanziaria. Egli postula
infine l’assegnazione ad entrambi gli accusati di congrue ripetibili per il
dibattimento odierno;
sentiti da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di:
1.1.1. Tentata estorsione,
1.1.2. Ripetuta ingiuria,
1.1.3. Lesioni semplici,
1.1.4. Ripetute vie di fatto,
per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 3152/2009 del 20 luglio 2009?
1.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4. Deve
essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
1.5. Deve
essere confermato il rinvio delle parti civili al competente foro civile?
1.6. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1. E’ la
signora ACCU 1, autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 3153/2009 del 20 luglio 2009?
2.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4. Deve
essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
2.5. Deve
essere confermato il rinvio della parte civile al competente foro civile?
2.6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 34 segg.,
42 segg., 123 cifra 1, 126, 156 cifra 1, 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 2
autore
colpevole di:
1. tentata
estorsione, art. 156 cifra 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti nri. 1 e 2.1 del decreto di accusa n. 3152/2009
del 20 luglio 2009;
e lo proscioglie dall’accusa di:
1. ingiuria,
art. 177 CPS
2. lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
3. ripetute
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per
Fatti
i fatti descritti ai punti nri. 2.2, 3 e 4 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna 1. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1’200.-- (milleduecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina quale norma di condotta l’obbligo
di astenersi per il periodo di prova di 2 (due) anni dall’avvicinarsi e dal rivolgere
la parola ai signori CIVI 2 e CIVI 1 (art. 44 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile CIVI 2, __________, è stata rinviata al competente foro civile per
il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo
Dispositivo
dispositivo non è stata interposta opposizione;
proscioglie 2. ACCU 1
dall’accusa
di:
vie
di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3153/2009 del 20 luglio 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
riconosce agli imputati in solido fr.
500.-- a titolo di ripetibili a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato per il
procedimento nei confronti di ACCU 1,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 teste
fr. 590.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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