Lexipedia

Decisione

10.2009.466

Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza

11 marzo 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3240/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al

quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, ritenuto che non sussistono prove del fatto che la sua cliente

abbia disturbato la quiete pubblica;

sentita da ultimo l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di ubriachezza molesta per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CPS; 7 LOP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

ubriachezza molesta, art. 7

LOP,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3240/2009 del 24 luglio 2009;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster