10.2009.466
Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza
11 marzo 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.466
Data decisione, Autorità:
11.03.2010, PRPEN
Titolo:
Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza
ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
art. 7 LOP
Incarto
n.
10.2009.466
DA
3240/2009
Bellinzona
11
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ubriachezza molesta,
per avere, a __________, il 7
giugno 2009, verso le ore 03.45, in stato d’ubriachezza sulla pubblica via,
disturbato la pubblica quiete con atti e clamori tali da provocare l’intervento
della Polizia;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 7 LOP,
richiamato l’art. 106 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 24 luglio
Fatti
2009 n. 3240/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, ritenuto che non sussistono prove del fatto che la sua cliente
abbia disturbato la quiete pubblica;
sentita da ultimo l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di ubriachezza molesta per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CPS; 7 LOP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
ubriachezza molesta, art. 7
LOP,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3240/2009 del 24 luglio 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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