10.2009.468
Acquisto di stupefacenti ad uso personale
4 marzo 2010Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.468
Data decisione, Autorità:
04.03.2010, PRPEN
Titolo:
Acquisto di stupefacenti ad uso personale
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.468
DA
3304/2009
Bellinzona
4
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 in assistenza,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, dall’estate 2006 al 27 maggio 2009 nel __________, acquistato da
occasionali spacciatori almeno 30 buste-dosi di eroina destinata al suo consumo
personale;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a
cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto
Fatti
2009 n. 3304/2009 del AINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario
giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2010, al
quale
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, in quanto, malgrado non abbia acquistato né consumato
eroina, è stato costretto dagli agenti di polizia a firmare il verbale di
interrogatorio;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della popolazione,
ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster