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Decisione

10.2009.468

Acquisto di stupefacenti ad uso personale

4 marzo 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3304/2009 del AINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario

giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 marzo 2010, al

quale

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, in quanto, malgrado non abbia acquistato né consumato

eroina, è stato costretto dagli agenti di polizia a firmare il verbale di

interrogatorio;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della popolazione,

ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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