10.2009.474
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20 maggio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2009.474
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare alla guida di un motoveicolo, sprovvisto della licenza di condurre per la categoria, a velocità eccessiva (79-89 km/h invece di 50 km/h) ed in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.59 - max. 1.75 gr/oo), passando con il semaforo rosso e collidendo con una vettura proveniente da destra
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.474
DA
3062/2009
Bellinzona
20
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, in data 10
ottobre 2008, a __________, circolando alla guida del motoveicolo targato __________,
notte tempo, nello stato psico-fisico alterato come al sub. 2, a una velocità accertata tra i 79-89 km/h, vigente il limite max di 50 km/h, passando con il semaforo rosso, colliso con la vettura Renault Mégane Scenic targata __________, e venendo quindi balzato unitamente al
passeggero CIVI 1 al suolo, rimanendo feriti;
2. guida in stato di
inattitudine,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del
motoveicolo targato __________ in stato di inattitudine (alcolemia: tenore min.
1.59 - tenore max. 1.75 g/kg);
3. circolazione senza
licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del
motoveicolo targato __________ sprovvisto della richiesta licenza di condurre;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 90
cifra 2, 91 cpv. 1 seconda frase, 95 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio
2009 n. 3062/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
6’000.-- (seimila), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 100.--
(cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 2’000.--.
3. Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’000.-- (mille)
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2008, ma prolunga
il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 27 luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 maggio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte
civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentita la parte civile, la quale non ha
nulla da chiedere;
sentito il difensore, il quale inizialmente
rileva come non contesta né la guida in stato di inattitudine, né la velocità
eccessiva. Per contro, egli chiede il proscioglimento del suo cliente
dall’accusa di essere passato con il semaforo rosso e quella di aver circolato
senza essere in possesso delle necessaria licenza di condurre. Per quanto
concerne la prima accusa, vi sono due testimonianze diametralmente opposte: sia
la parte lesa, sia il passeggero del motociclista hanno sostenuto di essere
passati con il verde. Entrambe le versioni sono attendibili, ritenuto che il
fatto che il secondo avesse bevuto non inficia la sua deposizione.
Verosimilmente il Procuratore Pubblico ha fondato la propria accusa, deducendo
che l’accusato sia passato con il rosso dalle risultanze peritali in base alle
quali egli ha reagito e frenato quando la vettura non era ancora visibile.
L’accertamento peritale non considera tuttavia un fattore importante. In
effetti, grazie al fascio di luce proiettato dai fari della vettura, il suo
sopraggiungere era già percettibile prima che la si potesse scorgere
fisicamente. A suo avviso, la frenata d’emergenza dell’accusato non è dunque
dovuta al semaforo rosso, bensì al fatto che ha visto i fari di un veicolo in
avvicinamento. In virtù del principio in dubio pro reo, egli deve dunque essere
prosciolto da questa accusa. Riguardo l’altra accusa contestata, il suo
cliente, trascorsi i due anni dall’ottenimento della patente della categoria A,
si è affidato e fidato del suo meccanico di fiducia che si è incaricato delle
pratiche per sbloccare la potenza della moto. In piena buona fede egli era
quindi convinto che fosse stato fatto tutto il necessario e che fosse
autorizzato a condurla. Il suo assistito ha pertanto sbagliato non facendo
modificare la patente, ma lo ha fatto senza alcuna consapevolezza diretta o
indiretta. Nella denegata ipotesi in cui si volesse condannarlo, egli solleva
l’errore di diritto. In effetti, l’accusato pensava legittimamente di essere in
diritto di condurre la moto sbloccata, poiché si era affidato ad un esperto del
settore.
In considerazione di quanto
precede, egli chiede una forte riduzione della sanzione, da quantificare il fr.
2’000.-- al massimo. In via subordinata, egli postula la riduzione della pena
in virtù dell’art. 54 CPS. Egli chiede infine di concedere il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena qui in discussione e di revocare
quello della pena precedente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Grave infrazione alle
norme della circolazione,
1.2. Guida
in stato di inattitudine,
1.3. Circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
1.3.1. E’
dato l’errore di diritto?
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere mantenuto
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 1’000.--
decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 90 cifra 2, 91 cpv. 1 e 95 cifra 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per avere, in data 10
ottobre 2008, a __________, circolato di notte alla guida del motoveicolo
targato __________, nello stato psico-fisico alterato come al sub. 2, ad una
velocità accertata tra i 79-89 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
Considerandi
2.
guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del
motoveicolo targato __________ in stato di inattitudine (alcolemia: tenore min.
1.59
- tenore max. 1.75 g/kg);
3.
circolazione senza licenza
di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, circolato alla guida del
motoveicolo targato __________ sprovvisto della richiesta licenza di condurre;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da
fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 1’000.-- decretata nei suoi confronti il
24.
gennaio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
5’600.-- (cinquemilaseicento);
1.1
l’esecuzione della
pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente
a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta), è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);
1.2
la pena pecuniaria
di fr. 3’200.-- (tremiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da
fr. 80.-- (ottanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 40
(quaranta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 2’470.--;
a valere quale pena unica (art.
46.
cpv. 1 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3200.00 pena
pecuniaria
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 2100.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 5670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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