Lexipedia

Decisione

10.2009.481

Cagionare delle lesioni, per negligenza, facendo una permanente

15 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3286/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

180.-- (centoottanta), corrispondente a 6 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.

CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

ricordato che la difesa, con l’accordo del

giudice, ha rinunciato all’audizione testimoniale della parte civile, in quanto

non è comparsa al dibattimento, malgrado la regolare citazione;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento non essendo provati né la negligenza, né il nesso di causalità.

A suo modo di vedere non è addirittura dimostrata la lesione;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

125.

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

lesioni colpose, art. 125 cpv.

1.

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3286/2009 del 4 agosto 2009;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster