10.2009.481
Cagionare delle lesioni, per negligenza, facendo una permanente
15 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.481
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, PRPEN
Titolo:
Cagionare delle lesioni, per negligenza, facendo una permanente
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.481
DA
3286/2009
Bellinzona
15
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ in data
24 marzo 2009, quale parrucchiera da donna alle dipendenze del Salone __________,
cagionato per negligente (recte: negligenza) a CIVI 1, cliente alla quale stava
facendo una permanente, le lesioni attestate dal certificato medico 26 marzo
2009 dell’Ospedale __________ di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto
Fatti
2009 n. 3286/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
180.-- (centoottanta), corrispondente a 6 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.
CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
ricordato che la difesa, con l’accordo del
giudice, ha rinunciato all’audizione testimoniale della parte civile, in quanto
non è comparsa al dibattimento, malgrado la regolare citazione;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento non essendo provati né la negligenza, né il nesso di causalità.
A suo modo di vedere non è addirittura dimostrata la lesione;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
125.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni colpose, art. 125 cpv.
1.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3286/2009 del 4 agosto 2009;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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