10.2009.482
Scassinare una porta per penetrare in un'abitazione e sottrarre beni per fr. 10'528.--
15 aprile 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.482
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, PRPEN
Titolo:
Scassinare una porta per penetrare in un'abitazione e sottrarre beni per fr. 10'528.--
DANNEGGIAMENTO
FURTO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2009.482
DA
3599/2009
Bellinzona
15
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
, ,
difeso da: DUF
1
detenuto dal 12 agosto 2009 al
13 agosto 2009 (1 giorno)
prevenuto colpevole di 1. furto con scasso,
per avere, il 10
giugno 2009 a __________, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto,
previo scasso della porta secondaria, sottratto al fine di appropriarsene a
danno di CIVI 1, beni per un valore di fr. 10’528.--, refurtiva non
recuperata.
2. danneggiamento,
per avere, il 10 giugno 2009 a __________, danneggiato, la porta secondaria dell’abitazione di proprietà di CIVI 1 così da
potervi penetrare al fine di procedere così come al punto 1) del presente
decreto d’accusa;
3. violazione di domicilio,
per essersi, il 10 giugno 2009 a __________, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nell’abitazione
di proprietà di CIVI 1 così da poter compiere gli atti di cui al punto 1) del
presente decreto d’accusa;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall’art. 139
cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS, richiamati gli art. 41, 46, 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 agosto
2009 n. 3599/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena unica di 90 giorni di detenzione (art. 40 e seg., 46, 49
CPS), da dedursi il carcere preventivo sofferto
di giorno 1,
considerato che non sono
adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42
CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica
utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS),
tenuto conto della revoca
del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote
di cui a DA 3052/2009, decretata nei suoi confronti il 13 luglio 2009 da questo
stesso Ministero pubblico (art. 46 cpv. 1 seconda frase CPS).
2. Si
rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 400.--.
4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore d’ufficio,
il Sostituto Procuratore Pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione della teste;
preso atto che l’accusato si è dichiarato
disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico,
il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, evidenziando come
vi siano prove inequivocabili della presenza del prevenuto sul luogo dei fatti
nel giorno in cui essi sono stati commessi, tra le quali spicca il rilevamento
del suo DNA sul cacciavite usato per scassinare la porta dell’appartamento. La
testimonianza della compagna, sentita in aula, non ha alcun peso e deve essere
considerata parziale. Risulta particolarmente incomprensibile il fatto che
l’imputato non abbia mai sostenuto in precedenza di essersi trovato a casa con
la compagna, al momento del furto e non a __________. Questo rende l’alibi
inconsistente. Inoltre l’imputato, nemmeno si è premurato di produrre un
certificato medico a sostegno della tesi avanzata dalla teste, prova che
sarebbe stato facilissimo raccogliere. Infine il Sostituto Procuratore Pubblico
illustra per quali motivi non è possibile comminare che una pena privativa
della libertà;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, spiegando come a suo modo di vedere non
sussistano prove sufficienti per una condanna. Il profilo DNA è misto ed ha un
valore probatorio ridotto, come ammesso dalla polizia scientifica stessa nel
suo rapporto. L’altezza delle persone viste dai testimoni non può essere
ritenuto un indizio, poiché non è stato chiarito in base a quale criterio essa
sia stata stimata in m 1.70; inoltre metà della popolazione cantonale è alta m
1.70. Egli ha poi sottolineato come la tipologia di reato, il furto con scasso
in appartamenti privati non appartenga alla personalità dell’accusato, che in
precedenza ha solo rubato una volta in un negozio dei beni di prima necessità.
Altro elemento a favore della tesi difensiva è il fatto che in occasione della
perquisizione del domicilio dell’imputato non è stato rinvenuto alcun oggetto
provento di reato. In via principale postula pertanto il proscioglimento del suo
cliente e la conseguente esenzione dal pagamento di tasse e spese, oltre che il
riconoscimento di congrue ripetibili. In via subordinata, nella denegata
ipotesi di una condanna, egli, per scrupolo di patrocinio, postula una drastica
riduzione della pena, che deve essere modificata anche nella sua natura, e che
egli ha quantificato in 25 aliquote giornaliere da fr. 10.-- cadauna, minimo
riconosciuto dal Tribunale federale in una recente sentenza. In ogni caso
chiede che il beneficio della sospensione condizionale delle pene precedenti
non venga revocato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Furto con scasso,
1.2. Danneggiamento,
1.3. Violazione
di domicilio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
pecuniarie di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
300.-- decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2009 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, rispettivamente a quella di 15 aliquote giornaliere da fr.
30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata nei suoi confronti il 13
luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, se sì, a quali
condizioni?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 41 segg.,
139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. furto, art. 139 cifra 1
CPS,
Considerandi
2.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
3.
violazione di domicilio,
art. 186 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3599/2009 del 13 agosto
2009;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto
di 1 (uno) giorno;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento),
corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta)
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23
marzo 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.--
(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da
fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 13 agosto 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)
anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge la richiesta di ripetibili
avanzata dalla difesa;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster