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Decisione

10.2009.482

Scassinare una porta per penetrare in un'abitazione e sottrarre beni per fr. 10'528.--

15 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene

pecuniarie di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

300.-- decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2009 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino, rispettivamente a quella di 15 aliquote giornaliere da fr.

30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata nei suoi confronti il 13

luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, se sì, a quali

condizioni?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 41 segg.,

139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. furto, art. 139 cifra 1

CPS,

Considerandi

2.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

3.

violazione di domicilio,

art. 186 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3599/2009 del 13 agosto

2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto

di 1 (uno) giorno;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento),

corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23

marzo 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.--

(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da

fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 13 agosto 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)

anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge la richiesta di ripetibili

avanzata dalla difesa;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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