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Decisione

10.2009.490

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 gr/oo)

4 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

27 maggio 2009;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto

2009 n. 3474/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 11’700.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’500.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 agosto 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 maggio 2010, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che l’accusato si dichiara

disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito il difensore, il quale rileva

innanzitutto come i fatti non siano contestati. Egli chiede, per contro, una

sostanziale riduzione sia della pena pecuniaria per quanto concerne l’ammontare

delle aliquote e l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione

della sua precaria situazione finanziaria. Non si oppone ad un eventuale

esecuzione della pena sotto forma di un lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3474/2009 del 17 agosto

2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 120 (centoventi) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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