10.2009.490
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 gr/oo)
4 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.490
Data decisione, Autorità:
04.05.2010, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.490
DA
3474/2009
Bellinzona
4
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
(recte: motoveicolo) Honda targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
27 maggio 2009;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto
2009 n. 3474/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 11’700.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 agosto 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 maggio 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l’accusato si dichiara
disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale rileva
innanzitutto come i fatti non siano contestati. Egli chiede, per contro, una
sostanziale riduzione sia della pena pecuniaria per quanto concerne l’ammontare
delle aliquote e l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione
della sua precaria situazione finanziaria. Non si oppone ad un eventuale
esecuzione della pena sotto forma di un lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3474/2009 del 17 agosto
2009;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 120 (centoventi) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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