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Decisione

10.2009.494

Opporsi alla prova del sangue per guida in stato di inattitudine

27 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 17.04.2009;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la

determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a __________ il 19.04.2009;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa n. 3363/2009 di

data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di

mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici)

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 aprile 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore

pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della

scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi

all’accertamento dell’incapacità alla guida;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.

3.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009

del 10 agosto 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr.

3'000.- (tremila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

carica allo Stato tasse e spese

rimanenti.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino, (1554),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1'300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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