10.2009.494
Opporsi alla prova del sangue per guida in stato di inattitudine
27 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.494
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, PRPEN
Titolo:
Opporsi alla prova del sangue per guida in stato di inattitudine
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.494
DA
3363/2009
Bellinzona
27
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver
condotto l'autovettura Audi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta
dal controllo medico del 18.04.2009 concludente per uno stato di ebrietà “leggero”;
Fatti
avvenuti a __________ il 17.04.2009;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a __________ il 19.04.2009;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 3363/2009 di
data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di
mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici)
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore
pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della
scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento dell’incapacità alla guida;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.
3.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di guida in
stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009
del 10 agosto 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr.
3'000.- (tremila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 800.-
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
carica allo Stato tasse e spese
rimanenti.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino, (1554),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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