10.2009.499
È colpevole di omicidio colposo un capo cantiere che, anche con il consenso della vittima, predispone l'esecuzione di lavori su un terrazzamento del cantiere privo di protezioni, in dispregio delle no
4 dicembre 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.499
Data decisione, Autorità:
04.12.2009, PRPEN
Titolo:
È colpevole di omicidio colposo un capo cantiere che, anche con il consenso della vittima, predispone l'esecuzione di lavori su un terrazzamento del cantiere privo di protezioni, in dispregio delle norme di sicurezza
ATTENUAZIONE DELLA PENA
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
Incarto
n.
10.2009.499
DA
3661/2009
Bellinzona
4
dicembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere a __________ il __________,
quale dipendente della ditta __________, impresa di costruzioni, appaltatrice
dei lavori di edificazione di una casa bifamiliare sul fondo n. __________ RFD,
in qualità di capocantiere, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di †__________,
capo ferraiolo, dipendente della ditta __________ ditta subappaltatrice dei
lavori di armatura del cemento, in particolare per avere, contrariamente alle
istruzioni ricevute, adibito ad area di cantiere un terrazzamento del fondo N. __________,
posto ad un’altezza di circa 10 metri dallo scavo del cantiere e privo delle
protezioni laterali contro le cadute, facendovi depositare i ferri di armatura
che sarebbero stati utilizzati quel giorno stesso dagli operai della ditta __________
per costruire l’armatura della soletta di copertura del piano cantinato, con la
conseguenza che il capo ferraiolo †__________ saliva sul terrazzamento per
scegliere i ferri necessari alla realizzazione dell’armatura e, dopo avere
agganciato alla gru un carico di ferri, precipitava dall’altezza di 10 metri nello scavo sottostante ferendosi mortalmente;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 19 agosto
Fatti
2009 n. 3661/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.00
(novanta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 500.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 20 agosto 2009;
indetto il dibattimento in data 4
dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, accompagnato dal suo
difensore e la parte civile accompagnata dai propri patrocinatori, mentre il Procuratore
Pubblico, con scritto del 3 dicembre 2009 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il rinvio della parte civile al competente
foro civile per le pretese di tale natura?
5.
In caso negativo, devono essere e in quale misura ammesse le pretese
fatte valere?
6.
A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti di causa;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
I fatti di cui al presente decreto d’accusa si sono realizzati a
__________ il __________ intorno alle ore __________, quando __________ è
improvvisamente caduto da un terrazzo posto sopra il cantiere in cui stava
lavorando. Egli è deceduto in seguito all’impatto con il suolo (AI 5).
La vittima era un ferraiolo alle dipendenze della società __________ (AI 16);
poco prima di morire stava caricando su una gru delle griglie di metallo, che
erano state sistemate la mattina sul citato terrapieno, posto a circa 10 metri di altezza sopra il cantiere e privo di qualsiasi protezione. Quell’area non era
utilizzabile per lavorare e la posa di materiale in quel luogo non era
assolutamente consentita.
La zona in cui si trovava il cantiere era contraddistinta da
diversi livelli; una parte di fondo (il cantiere) si trovava parallelo alla
strada: sopra di questa vi era l’ex vigneto, cosicché il terreno, nel suo
complesso, può essere definito “a gradoni” o terrazzato (AI 8 foto 2 e
3). La parte superiore del fondo era comunque raggiungibile solo arrampicandosi
sulle rocce o seguendo degli scalini preesistenti che servivano per la cura del
vigneto.
Le ditte attive quel giorno sul cantiere erano due: l’impresa __________
(AI 15), a cui era stato attribuito l’appalto generale (allegato a AI
17) e che doveva portare a tetto l’edificazione e la __________, chiamata
in subappalto dalla __________ per la posa dei ferri d’armatura del cemento
armato.
Non era la prima volta che le citate società collaboravano per
questo genere d’interventi: l’impresa __________, per la quale l’accusato
lavorava come capo cantiere, si occupava dei muri e delle solette in cemento e
la __________ effettuava la posa del metallo nel cemento fresco. La venditrice
e fornitrice del materiale in ferro era invece la __________, pure nota alle
due.
Il luogo dei fatti e lo stadio dell’edificazione si evincono
bene dalle fotografie agli atti di causa (AI 8): i ferri e le griglie
per l’armatura che la vittima stava manipolando prima di morire sono quelli che
figurano appoggiati al suolo. Essi dovevano essere posati nella soletta del
sottostante cantiere, quella “casserata” con i rituali pannelli gialli di
legno.
2.
Giunti ad un certo punto della costruzione si è resa necessaria
l’ordinazione di un quantitativo di griglie e pali di ferro, affinché si
potesse procedere ad inserirle nel cemento dell’edificio. L’ordinazione è così
stata eseguita il __________ (allegati a AI 7) e la mattina del __________
è giunto sul cantiere un autocarro della __________, trasportante tutto il
ferro necessario per quel cantiere. Come si vedrà più avanti, meglio sarebbe
stato se la fornitura fosse avvenuta a tappe, così da evitare lo stoccaggio di
tutto il materiale ordinato in un solo momento, siccome, in quel cantiere, vi
era un’assoluta mancanza di spazio.
Quella mattina è l’accusato che ha intrattenuto i rapporti con
l’autista del camion della ditta fornitrice. In base alla sua esperienza egli
si è reso conto subito che le griglie e i ferri recapitati erano troppi
rispetto a quanto il cantiere poteva ospitare (verbale __________ AI 7);
l’autocarro è stato tuttavia integralmente scaricato e, per sistemare il
materiale, si è dovuto depositare le armature “un po’ ovunque” (v.
audizione __________, AI 7), invadendo aree esterne al perimetro del
cantiere, fra cui quella dove ha lavorato la vittima.
__________ quella mattina ha “dovuto fare una scelta”
(verbale AI 7) e ha “sparpagliato” il ferro giunto un po’dappertutto.
Si trattava, come da lui spiegato alla Polizia cantonale (verbale AI 7),
di una situazione assolutamente eccezionale e comunque provvisoria, in quanto i
lavori d’armatura erano in corso, sarebbero durati solo poco tempo e dunque il
materiale sarebbe gradatamente diminuito, ciò che però, come visto, non ha
evitato la disgrazia.
3.
L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di
una persona con la pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza
chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione
e non ne ha tenuto conto.
L'imprevidenza è da ritenere colpevole quando l'agente non ha
usato le dovute precauzioni cui era tenuto di rispettare, secondo le
circostanze e le sue condizioni personali. I doveri di prudenza sono in
particolare violati quando, al momento dei fatti, l'autore, tenendo conto delle
sue conoscenze e delle sue capacità, avrebbe potuto (e dovuto) rendersi conto
della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio
ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1; 127 IV 62 consid. 2d).
Dopo una lunga e laboriosa istruttoria, l’accusato è stato
l’unico ad essere posto in stato d’accusa e, nei suoi confronti, è stato emesso
un decreto con l’imputazione di omicidio colposo. L’atto in questione formula
come ipotesi accusatoria quella di non avere ossequiato le istruzioni ricevute
dai suoi superiori, che gli avevano delegato la gestione del cantiere in questione.
4.
Al proposito va subito osservato che da un punto di vista
personale __________ era perfettamente consapevole del fatto che la posa di
quelle armature sul terrapieno dove è avvenuto l’infortunio mortale non era
consentita. Egli era pure cosciente che la vittima avrebbe dovuto lavorare in
quel luogo, in quanto le griglie da utilizzare al pomeriggio dovevano da lì
essere spostate nel sottostante cantiere tramite una gru manovrata da suo
figlio, anche lui dipendente della __________.
Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza di
un dipendente nel ramo dell’edilizia occorre riferirsi alle norme specifiche del
settore (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121): l’ordinanza sulla sicurezza e la
protezione della salute dei lavoratori, l’ordinanza sulla prevenzione degli
infortuni la legge sul lavoro e, in genere, tutta la normativa valida in questo
contesto. Va comunque precisato che anche in mancanza di una specifica
normativa (pubblica) si deve fare riferimento alla regolamentazione privata
generalmente riconosciuta (DTF 126 IV 17 consid. 7a/bb): fra queste vi è dunque
la norma SIA 118. Non solo. Pure se nessuna fra le disposizioni appena
indicate risulta essere violata, occorre però ancora chiedersi se l’autore non
abbia trasgredito i principi generali della cautela e della prudenza (DTF 126
IV 20 consid. aa) così che, in ultima analisi “le juge formera lui-même une
règle en fonction des circonstances concrètes et du comportement
que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne prudente” (Bernard
Corboz, Les infractions de droit Suisse, vol 1, pag. 70, no 20).
Anche su questo punto l’istruttoria è stata chiara: la Suva, nella sua qualità di organo di controllo per la sicurezza dei cantieri, in applicazione
della normativa citata al capoverso precedente, ha stabilito che il luogo da
cui la vittima è caduta non solo non era sicuro, ma era a tal punto pericoloso
che neppure un’adeguata istruzione degli operai avrebbe potuto scagionare chi
ha creato questa situazione. Sul terrapieno è stata infatti riscontrata
un’inaccettabile assenza di protezioni laterali (obbligatorie ad altezze
superiori a 2 metri), aggravata dal fatto che le reti metalliche ivi depositate
potevano fare “inciampare gli utilizzatori” e cadere per circa 10 metri; per di più le scale d’accesso a quella zona erano anch’esse ingombre di materiali e non
adempivano ai requisiti minimi della sicurezza (AI 47).
Il fatto che quel cantiere al momento dell’infortunio non era a
norma è stato comunque confermato anche da tutti i responsabili della __________.
5.
Di fronte agli inquirenti e al dibattimento si è giustificato
come segue.
5.1
In merito al terrapieno, dinanzi al Procuratore pubblico,
l’accusato ha addotto delle motivazioni di tipo tecnico-logistiche: “la
scelta di utilizzarlo (n.d.r. il terrazzamento) o meno dipendeva dalla
necessità del caso concreto, fermo restando che era per tutti più comodo e
pratico cercare di avere il materiale e l’attrezzatura nei pressi del cantiere”.
Non occorre spendere molte parole per concludere che queste
ragioni, di mera natura economica-finanziaria, non sono sufficienti per
giustificare la messa in pericolo degli addetti ai lavori.
5.2
Egli si è altresì discolpato asserendo di avere fatto presente al
suo superiore __________ le sue “perplessità sulla situazione”.
Anche questo però non basta per scagionare l’accusato, in
quanto, per le ragioni che verranno più avanti meglio esposte, egli non poteva
limitarsi a segnalare il fatto in questione, ma avrebbe dovuto intervenire per
impedire che si giungesse ad una situazione come quella riscontrata, ritenuto
poi anche che, contrariamente a quanto da lui preteso, la ripresa immediata del
materiale fornito da parte della __________ non era oggettivamente
improponibile, visto che proprio l’accusato si era accorto che vi era merce in
esubero prima che il camion fosse scaricato.
6.
Al dibattimento la difesa ha dichiarato che, da parte
dell’accusato, non è stata commessa nessuna “azione” atta a causare la morte
della vittima e che lo stesso non avrebbe mai contravvenuto a “istruzioni” o
“ordini” della sua datrice di lavoro, ciò che renderebbe inutilizzabile
l’ipotesi di reato formulata nel decreto d’accusa. Più precisamente, essa ha
asserito che __________ il __________ gli avrebbe ordinato di scaricare subito
tutto il materiale proferendo quanto segue: “…ormai questo ferro è qui e
dobbiamo scaricarlo”.
Nemmeno questa tesi, del tutto nuova rispetto alle sue
precedenti prese di posizione, è stata dimostrata dagli atti di causa (AI
40, AI 41, AI 77, AI 78) e non permette dunque di prosciogliere l’accusato.
Anzi, contrariamente a quanto preteso, l’istruttoria non ha nemmeno dimostrato
che i superiori dell’accusato hanno acconsentito a depositare il materiale così
come fatto, né che sia stato emanato un espresso ordine di utilizzarlo. È stato
in effetti unicamente accertato che il __________ nessuno ha obiettato
alcunché: da questa circostanza non si può di certo dedurre un consenso o
un’autorizzazione da parte dei superiori. Men che meno un ordine.
Non è stato nemmeno comprovato che i superiori dell’accusato
fossero effettivamente a conoscenza delle modalità con cui il materiale è stato
depositato ed abbiano visto il deposito di ferri sul terrazzamento. Infatti, né
__________, né __________ (titolare dell’appaltatrice) hanno attivamente
partecipato all’operazione di scarico del ferro avvenuta il __________: il
primo è in effetti rimasto sul cantiere per soli 10 minuti ed il secondo è
giunto addirittura dopo l’incidente, ciò che non permette di ritenere che essi
abbiano, come preteso, chiesto di far sparpagliare il materiale dappertutto e
in particolare in zone vietate.
Anzi, dalla lettura dei verbali di queste persone si evince
proprio il contrario e meglio che le due persone citate hanno espressamente
ordinato di non utilizzare quel terrazzamento e questo già prima del __________
e in presenza dell’accusato, poiché quella zona non poteva essere sfruttata “in
nessun modo” proprio perché, per ragioni tecniche, non poteva essere messa
in sicurezza.
Dell’esistenza di un contrordine rispetto a quanto appena
indicato nell’incarto non vi è nessuna traccia. Nemmeno l’accusato è stato in
grado di riferire quando un ordine in tal senso sarebbe stato impartito,
infatti durante l’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, ha detto di
non essere in grado di ricordare “cosa (il suo capo) aveva risposto
in merito all’utilizzo” del terrazzamento al momento dell’arrivo del camion
della __________ (verb. audizione ACCU 1 AI 42, pag. 4), così che non si
può oggi ritenere che fosse stato “protetto” da un intervento coercitivo da
parte di un suo superiore.
Nemmeno il testimone __________ sentito al dibattimento, ha
portato elementi nuovi; questa persona, si è infatti limitata a dichiarare
quanto già appurato, ovvero che, il giorno dell’incidente, “nessuno ha detto
di non mettere il ferro lì” e che, durante lo scarico del materiale, “nessuno
ha detto niente”. Quel giorno ACCU 1 aveva unicamente fatto notare a __________
che “il posto era poco e che avevano esagerato con il ferro”, che però,
come spiegato, non permette d’esonerarlo dalla sua responsabilità. In merito a
questo testimone va comunque osservato che non è stato molto preciso e che in
parte ha contraddetto le affermazioni dell’accusato
Da quanto appena esposto si deve quindi forzatamente dedurre che
all’accusato era dunque “ben chiaro” (AI 41, pag. 2 e 4) che quel
terrazzamento doveva rimanere sgombero di materiale e vietato all’accesso delle
persone.
7.
Questa circostanza la si evince poi anche dal fatto che l’agire
di quel giorno all’accusato è costato il posto di lavoro proprio perché lo
stesso ha dovuto concordare con la __________ la rescissione del contratto,
siccome, a mente della datrice di lavoro, non aveva rispettato delle precise
direttive: dei “chiari ordini” specificatamente impartiti in riguardo a
quella zona (AI 40, pag. 2). __________ ha infatti precisato che,
quella mattina, , avrebbe potuto (e dovuto) "farsi lasciare sul
cantiere solo la lista ferri necessaria...e dire all'autista di riportarsi in
sede i ferri in esubero", anziché farli depositare qua e là sul
cantiere.
8.
Al processo la difesa si è inoltre battuta per dimostrare che ACCU
1.
non può essere reso responsabile siccome, in quel cantiere, le deleghe e le
nomine dei responsabili per la sicurezza non erano state correttamente
impostate e dunque l’accusato non potrebbe rivestire il necessario ruolo di
“garante”; inoltre la vittima lavorava per un'altra società e quindi sfuggiva
alle sue competenze di controllo e protezione. Per di più l’accusato non ha
obbligato nessuno a salire sul quel terrapieno avendo la vittima preso questa
decisione autonomamente.
Essa ha per finire osservato che a ACCU 1 non deve essere
accollato il ruolo di “capro espiatorio” unicamente per il fatto che nessuno è
stato condannato e al solo scopo d’identificare almeno un responsabile in
questa disgrazia.
8.1
Ora, l’organigramma della società __________ è stato descritto
dal titolare di questa azienda, __________: l’accusato fungeva da capo di del
cantiere luogo dei fatti, mentre __________ non era proprio un suo superiore
diretto, bensì unicamente la persona “di collegamento” fra la direzione della
ditta e tutti i cantieri aperti, con l’obbligo di recarsi giornalmente a
verificare quanto avveniva sui vari luoghi di lavoro. Diversamente
dall’accusato __________ si fermava in loco solo per qualche istante al giorno
e su quel cantiere era completamente autonomo (AI 40 e 77),
specie per quanto attiene ai compiti di “responsabile della sicurezza”.
Lui stesso si è definito (verb. audizione ACCU 1 AI 7) come un “punto
di riferimento per tutti”” e come tale poteva procedere nella gestione di
tutti i lavori (verb. audizione ACCU 1 AI 42). Per cui,
indipendentemente dal fatto che vi fossero o meno dei superiori dell’accusato,
a __________ il compito di sorveglianza di quel cantiere era stato attribuito
essenzialmente a lui. Egli non può dunque essere esonerato dalle sue
responsabilità per questo incidente.
Sull’organizzazione del lavoro e sulla ripartizione delle
competenze non vi è dunque nulla da eccepire, avendo la datrice di lavoro
correttamente munito quel cantiere di un preciso responsabile costantemente
presente e quindi oggettivamente in grado d’espletare le mansioni ad esso
attribuite.
8.2
Per quanto attiene invece alle qualifiche dell’accusato va detto
che lo stesso era un capo muratore di pluriennale esperienza. ACCU 1 non può
ora discolparsi adducendo che non aveva le capacità per svolgere i compiti di
responsabile della sicurezza. Egli non può nemmeno asserire che la datrice di
lavoro ha commesso un’imprudenza nel scegliere lui per queste mansioni.
L’accusato non era infatti un semplice operaio, bensì un uomo all’epoca molto
stimato dalla dirigenza, di provata esperienza, debitamente istruito, diplomato
federale alla SSIC di Gordola e dunque perfettamente in grado di gestire e
coordinare tutte le problematiche che un cantiere come quello poteva presentare
(cura in eligendo et istruendo). Anche sotto questo profilo alla datrice
di lavoro non può essere rimproverato nulla.
8.3
Stanti le condizioni di cui sopra, ACCU 1 non doveva permettere
che si realizzasse una situazione come quella riscontrata dalla Suva il __________.
Egli non poteva neppure tollerare l’esistenza di un deposito largo circa 3.5 m, privo di transenne a quasi 10 m d’altezza e sul quale sono state posate reti di circa 2.5 m di lunghezza, tantomeno tollerare che tale deposito fosse utilizzato dai sui collaboratori e
dagli altri operai attivi sul cantiere. Non solo. Capelletti avrebbe altresì
dovuto vietare l’accesso degli operai alle zone critiche e, in caso di
trasgressioni “allontanare l’infortunato e i suoi colleghi dal posto di
lavoro” e ciò indipendentemente dalla ditta per cui lavoravano. I principi
validi in materia di sicurezza valgono infatti “erga omnes”, non potendosi
evidentemente scagionare qualcuno per il solo motivo che l’infortunato non era
un dipendente della ditta per cui lavora il responsabile. La società __________,
nella sua qualità d’impresa generale aveva infatti il compito di garantire
l’incolumità di tutti coloro che operavano sul cantiere, compresi i
subappaltatori, peraltro da lei stessa chiamati.
Riveste poi ulteriore gravità il fatto che, su quel terrapieno,
non solo è stato posato il materiale, ma è stato permesso il lavoro in
condizioni tutt’altro che rassicuranti, ritenuto che la vittima per muoversi
aveva a disposizione meno di un metro di spazio e doveva camminare e caricare
su una gru delle pesanti ed ingombranti griglie, sul ciglio di un piano posto
ad un altezza di ben 5 volte superiore al consentito.
8.4
Nemmeno il fatto che ACCU 1, prima dell’incidente, abbia parlato
con la vittima proponendogli “che se non la sentiva di salire sul
terrazzamento” (AI 42 pag. 7) e di lavorare in quelle condizioni lo
avrebbe fatto lui, migliora la sua posizione, in quanto le norme sulla
sicurezza sono di natura inderogabile e non possono essere ignorate per il solo
fatto che qualcuno abbia accettato di lavorare in una situazione di tale
pericolo. Detto agire dimostra a contrario la piena consapevolezza del
pericolo.
8.5
Sempre con riferimento alle obiezioni della difesa va precisato
che se per questo reato nessun’altra persona (la dirigenza dell’impresa o la
direzione dei lavori) è stata condannata non significa che il reato debba
rimanere impunito.
Con questa sentenza occorre decidere unicamente la posizione di
Lazzaro Cappelletti e si è deciso per un giudizio di colpevolezza. Il fatto che
nessun superiore diretto sia stato reso responsabile non significa ancora che
il capo cantiere debba essere prosciolto. La presente sentenza è sorretta da
validi principi dottrinali e giurisprudenziali senza che con questo si possa
dunque dedurre che, come argomentato in aula dalla difesa, con la condanna si
sia voluto reperire un “capro espiatorio”. Per il resto si rinvia ai decreti di
non luogo a procedere emessi parallelamente dal Procuratore pubblico.
8.6
Per completezza va comunque rilevato che anche se qualcuno avesse
espressamente imposto a ACCU 1 d’utilizzare quel terrapieno, nella sua qualità
di responsabile per la sicurezza avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire un
ordine così gravemente lesivo della normativa sopra citata .
9.
Occorre per finire stabilire se __________, salendo su quel
terrapieno e lavorando a quell’altezza abbia commesso una colpa al punto grave
da interrompere il nesso di causalità adeguata.
9.1
Orbene. Tra il comportamento colpevole contrario ad una dovere di
prudenza e il risultato della morte deve sussistere un rapporto di causalità
naturale e adeguata. Nella fattispecie non vi sono problemi di sorta per
dimostrare il nesso naturale, in quanto dall’istruttoria è chiaramente emerso
che se il materiale non fosse stato depositato in quel luogo e se quel
terrapieno fosse stato munito di parapetto __________ non sarebbe salito,
caduto e dunque nemmeno deceduto. Questo è un fatto.
9.2
Ai fini penali occorre però ancora che sussista una nesso di
causalità adeguato. Si tratta, questa, invece, di una questione di diritto. È
necessario dunque stabilire se il comportamento dell’accusato fosse
potenzialmente idoneo, secondo l’usuale andamento delle cose e l’esperienza
generale della vita, a cagionare o a favorire l’evento, il risultato
dell’infrazione, quindi la morte di __________. Il rapporto di causalità
adeguata viene meno nel caso in cui l’evento è provocato (senza poter essere
previsto) da un’altra causa concomitante come la colpa della vittima. Per
rimanere impuniti non basta però che la causa concomitante sia stata
imprevedibile, ma occorre altresì che la concolpa della vittima sia di una tale
gravità da dovere essere qualificata come l’origine principale del pregiudizio,
in modo da relegare in second’ordine il comportamento dell’agente.
Ciò che però nella fattispecie non è il caso. In primo luogo
siccome l’evento non era assolutamente imprevedibile: infatti, l’accusato
sapeva benissimo che la vittima avrebbe lavorato in quel luogo al pomeriggio e
dunque non poteva escludere che in quelle condizioni si realizzasse un
incidente. In secondo luogo siccome __________ è salito su quel terrazzamento
perchè è quel luogo che erano state posate le griglie, ciò che non permette
dunque di relegare in secondo piano quanto commesso dall’accusato alla mattina.
10.
ACCU 1 deve dunque essere considerato colpevole per imprudenza
per i fatti di cui al decreto d’accusa; la pena va comunque commisurata tenuto
conto del suo comportamento dopo i fatti, del suo visibile dispiacere e del
turbamento per quanto accaduto, del fatto che per questi accadimenti è apparso
in aula, dopo quasi 7 anni, ancora profondamente turbato e del lungo tempo
trascorso dal quel __________, ciò che costituisce un attenuante specifica. Per
questo motivo si prescinde dal comminare la multa nonostante la concessione del
beneficio della condizionale.
Le pretese pecuniarie fatte valere dalla parte civile, di
difficile calcolazione, non possono essere riconosciute in questa sede penale,
dovendo le parti al proposito avvalersi dell’intervento di un’Autorità civile,
meglio posta per la valutazione dell’esatto pregiudizio economico patito dagli
eredi della vittima tenuto conto dell’eventuale coinvolgimento degli Istituti
assicurativi contro gli infortuni.
Visti gli art. 117 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omicidio
colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3661/2009 del 19 agosto 2009.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
2'700.-- (duemilasettecento);
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.1'800.-- .
Conferma il rinvio della
parte civile al foro civile per tutte le sue pretese di tale natura.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Ufficio della migrazione,
Bellinzona.
Il giudice: La Segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'000.-- tassa di giustizia
fr. 760.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 1'800.-- totale
Il giudice: La Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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