Lexipedia

Decisione

10.2009.499

È colpevole di omicidio colposo un capo cantiere che, anche con il consenso della vittima, predispone l'esecuzione di lavori su un terrazzamento del cantiere privo di protezioni, in dispregio delle no

4 dicembre 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3661/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.00

(novanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 500.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 20 agosto 2009;

indetto il dibattimento in data 4

dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, accompagnato dal suo

difensore e la parte civile accompagnata dai propri patrocinatori, mentre il Procuratore

Pubblico, con scritto del 3 dicembre 2009 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere confermato il rinvio della parte civile al competente

foro civile per le pretese di tale natura?

5.

In caso negativo, devono essere e in quale misura ammesse le pretese

fatte valere?

6.

A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti di causa;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

I fatti di cui al presente decreto d’accusa si sono realizzati a

__________ il __________ intorno alle ore __________, quando __________ è

improvvisamente caduto da un terrazzo posto sopra il cantiere in cui stava

lavorando. Egli è deceduto in seguito all’impatto con il suolo (AI 5).

La vittima era un ferraiolo alle dipendenze della società __________ (AI 16);

poco prima di morire stava caricando su una gru delle griglie di metallo, che

erano state sistemate la mattina sul citato terrapieno, posto a circa 10 metri di altezza sopra il cantiere e privo di qualsiasi protezione. Quell’area non era

utilizzabile per lavorare e la posa di materiale in quel luogo non era

assolutamente consentita.

La zona in cui si trovava il cantiere era contraddistinta da

diversi livelli; una parte di fondo (il cantiere) si trovava parallelo alla

strada: sopra di questa vi era l’ex vigneto, cosicché il terreno, nel suo

complesso, può essere definito “a gradoni” o terrazzato (AI 8 foto 2 e

3). La parte superiore del fondo era comunque raggiungibile solo arrampicandosi

sulle rocce o seguendo degli scalini preesistenti che servivano per la cura del

vigneto.

Le ditte attive quel giorno sul cantiere erano due: l’impresa __________

(AI 15), a cui era stato attribuito l’appalto generale (allegato a AI

17) e che doveva portare a tetto l’edificazione e la __________, chiamata

in subappalto dalla __________ per la posa dei ferri d’armatura del cemento

armato.

Non era la prima volta che le citate società collaboravano per

questo genere d’interventi: l’impresa __________, per la quale l’accusato

lavorava come capo cantiere, si occupava dei muri e delle solette in cemento e

la __________ effettuava la posa del metallo nel cemento fresco. La venditrice

e fornitrice del materiale in ferro era invece la __________, pure nota alle

due.

Il luogo dei fatti e lo stadio dell’edificazione si evincono

bene dalle fotografie agli atti di causa (AI 8): i ferri e le griglie

per l’armatura che la vittima stava manipolando prima di morire sono quelli che

figurano appoggiati al suolo. Essi dovevano essere posati nella soletta del

sottostante cantiere, quella “casserata” con i rituali pannelli gialli di

legno.

2.

Giunti ad un certo punto della costruzione si è resa necessaria

l’ordinazione di un quantitativo di griglie e pali di ferro, affinché si

potesse procedere ad inserirle nel cemento dell’edificio. L’ordinazione è così

stata eseguita il __________ (allegati a AI 7) e la mattina del __________

è giunto sul cantiere un autocarro della __________, trasportante tutto il

ferro necessario per quel cantiere. Come si vedrà più avanti, meglio sarebbe

stato se la fornitura fosse avvenuta a tappe, così da evitare lo stoccaggio di

tutto il materiale ordinato in un solo momento, siccome, in quel cantiere, vi

era un’assoluta mancanza di spazio.

Quella mattina è l’accusato che ha intrattenuto i rapporti con

l’autista del camion della ditta fornitrice. In base alla sua esperienza egli

si è reso conto subito che le griglie e i ferri recapitati erano troppi

rispetto a quanto il cantiere poteva ospitare (verbale __________ AI 7);

l’autocarro è stato tuttavia integralmente scaricato e, per sistemare il

materiale, si è dovuto depositare le armature “un po’ ovunque” (v.

audizione __________, AI 7), invadendo aree esterne al perimetro del

cantiere, fra cui quella dove ha lavorato la vittima.

__________ quella mattina ha “dovuto fare una scelta”

(verbale AI 7) e ha “sparpagliato” il ferro giunto un po’dappertutto.

Si trattava, come da lui spiegato alla Polizia cantonale (verbale AI 7),

di una situazione assolutamente eccezionale e comunque provvisoria, in quanto i

lavori d’armatura erano in corso, sarebbero durati solo poco tempo e dunque il

materiale sarebbe gradatamente diminuito, ciò che però, come visto, non ha

evitato la disgrazia.

3.

L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di

una persona con la pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Secondo l'art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza

chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione

e non ne ha tenuto conto.

L'imprevidenza è da ritenere colpevole quando l'agente non ha

usato le dovute precauzioni cui era tenuto di rispettare, secondo le

circostanze e le sue condizioni personali. I doveri di prudenza sono in

particolare violati quando, al momento dei fatti, l'autore, tenendo conto delle

sue conoscenze e delle sue capacità, avrebbe potuto (e dovuto) rendersi conto

della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio

ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1; 127 IV 62 consid. 2d).

Dopo una lunga e laboriosa istruttoria, l’accusato è stato

l’unico ad essere posto in stato d’accusa e, nei suoi confronti, è stato emesso

un decreto con l’imputazione di omicidio colposo. L’atto in questione formula

come ipotesi accusatoria quella di non avere ossequiato le istruzioni ricevute

dai suoi superiori, che gli avevano delegato la gestione del cantiere in questione.

4.

Al proposito va subito osservato che da un punto di vista

personale __________ era perfettamente consapevole del fatto che la posa di

quelle armature sul terrapieno dove è avvenuto l’infortunio mortale non era

consentita. Egli era pure cosciente che la vittima avrebbe dovuto lavorare in

quel luogo, in quanto le griglie da utilizzare al pomeriggio dovevano da lì

essere spostate nel sottostante cantiere tramite una gru manovrata da suo

figlio, anche lui dipendente della __________.

Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza di

un dipendente nel ramo dell’edilizia occorre riferirsi alle norme specifiche del

settore (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121): l’ordinanza sulla sicurezza e la

protezione della salute dei lavoratori, l’ordinanza sulla prevenzione degli

infortuni la legge sul lavoro e, in genere, tutta la normativa valida in questo

contesto. Va comunque precisato che anche in mancanza di una specifica

normativa (pubblica) si deve fare riferimento alla regolamentazione privata

generalmente riconosciuta (DTF 126 IV 17 consid. 7a/bb): fra queste vi è dunque

la norma SIA 118. Non solo. Pure se nessuna fra le disposizioni appena

indicate risulta essere violata, occorre però ancora chiedersi se l’autore non

abbia trasgredito i principi generali della cautela e della prudenza (DTF 126

IV 20 consid. aa) così che, in ultima analisi “le juge formera lui-même une

règle en fonction des circonstances concrètes et du comportement

que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne prudente” (Bernard

Corboz, Les infractions de droit Suisse, vol 1, pag. 70, no 20).

Anche su questo punto l’istruttoria è stata chiara: la Suva, nella sua qualità di organo di controllo per la sicurezza dei cantieri, in applicazione

della normativa citata al capoverso precedente, ha stabilito che il luogo da

cui la vittima è caduta non solo non era sicuro, ma era a tal punto pericoloso

che neppure un’adeguata istruzione degli operai avrebbe potuto scagionare chi

ha creato questa situazione. Sul terrapieno è stata infatti riscontrata

un’inaccettabile assenza di protezioni laterali (obbligatorie ad altezze

superiori a 2 metri), aggravata dal fatto che le reti metalliche ivi depositate

potevano fare “inciampare gli utilizzatori” e cadere per circa 10 metri; per di più le scale d’accesso a quella zona erano anch’esse ingombre di materiali e non

adempivano ai requisiti minimi della sicurezza (AI 47).

Il fatto che quel cantiere al momento dell’infortunio non era a

norma è stato comunque confermato anche da tutti i responsabili della __________.

5.

Di fronte agli inquirenti e al dibattimento si è giustificato

come segue.

5.1

In merito al terrapieno, dinanzi al Procuratore pubblico,

l’accusato ha addotto delle motivazioni di tipo tecnico-logistiche: “la

scelta di utilizzarlo (n.d.r. il terrazzamento) o meno dipendeva dalla

necessità del caso concreto, fermo restando che era per tutti più comodo e

pratico cercare di avere il materiale e l’attrezzatura nei pressi del cantiere”.

Non occorre spendere molte parole per concludere che queste

ragioni, di mera natura economica-finanziaria, non sono sufficienti per

giustificare la messa in pericolo degli addetti ai lavori.

5.2

Egli si è altresì discolpato asserendo di avere fatto presente al

suo superiore __________ le sue “perplessità sulla situazione”.

Anche questo però non basta per scagionare l’accusato, in

quanto, per le ragioni che verranno più avanti meglio esposte, egli non poteva

limitarsi a segnalare il fatto in questione, ma avrebbe dovuto intervenire per

impedire che si giungesse ad una situazione come quella riscontrata, ritenuto

poi anche che, contrariamente a quanto da lui preteso, la ripresa immediata del

materiale fornito da parte della __________ non era oggettivamente

improponibile, visto che proprio l’accusato si era accorto che vi era merce in

esubero prima che il camion fosse scaricato.

6.

Al dibattimento la difesa ha dichiarato che, da parte

dell’accusato, non è stata commessa nessuna “azione” atta a causare la morte

della vittima e che lo stesso non avrebbe mai contravvenuto a “istruzioni” o

“ordini” della sua datrice di lavoro, ciò che renderebbe inutilizzabile

l’ipotesi di reato formulata nel decreto d’accusa. Più precisamente, essa ha

asserito che __________ il __________ gli avrebbe ordinato di scaricare subito

tutto il materiale proferendo quanto segue: “…ormai questo ferro è qui e

dobbiamo scaricarlo”.

Nemmeno questa tesi, del tutto nuova rispetto alle sue

precedenti prese di posizione, è stata dimostrata dagli atti di causa (AI

40, AI 41, AI 77, AI 78) e non permette dunque di prosciogliere l’accusato.

Anzi, contrariamente a quanto preteso, l’istruttoria non ha nemmeno dimostrato

che i superiori dell’accusato hanno acconsentito a depositare il materiale così

come fatto, né che sia stato emanato un espresso ordine di utilizzarlo. È stato

in effetti unicamente accertato che il __________ nessuno ha obiettato

alcunché: da questa circostanza non si può di certo dedurre un consenso o

un’autorizzazione da parte dei superiori. Men che meno un ordine.

Non è stato nemmeno comprovato che i superiori dell’accusato

fossero effettivamente a conoscenza delle modalità con cui il materiale è stato

depositato ed abbiano visto il deposito di ferri sul terrazzamento. Infatti, né

__________, né __________ (titolare dell’appaltatrice) hanno attivamente

partecipato all’operazione di scarico del ferro avvenuta il __________: il

primo è in effetti rimasto sul cantiere per soli 10 minuti ed il secondo è

giunto addirittura dopo l’incidente, ciò che non permette di ritenere che essi

abbiano, come preteso, chiesto di far sparpagliare il materiale dappertutto e

in particolare in zone vietate.

Anzi, dalla lettura dei verbali di queste persone si evince

proprio il contrario e meglio che le due persone citate hanno espressamente

ordinato di non utilizzare quel terrazzamento e questo già prima del __________

e in presenza dell’accusato, poiché quella zona non poteva essere sfruttata “in

nessun modo” proprio perché, per ragioni tecniche, non poteva essere messa

in sicurezza.

Dell’esistenza di un contrordine rispetto a quanto appena

indicato nell’incarto non vi è nessuna traccia. Nemmeno l’accusato è stato in

grado di riferire quando un ordine in tal senso sarebbe stato impartito,

infatti durante l’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, ha detto di

non essere in grado di ricordare “cosa (il suo capo) aveva risposto

in merito all’utilizzo” del terrazzamento al momento dell’arrivo del camion

della __________ (verb. audizione ACCU 1 AI 42, pag. 4), così che non si

può oggi ritenere che fosse stato “protetto” da un intervento coercitivo da

parte di un suo superiore.

Nemmeno il testimone __________ sentito al dibattimento, ha

portato elementi nuovi; questa persona, si è infatti limitata a dichiarare

quanto già appurato, ovvero che, il giorno dell’incidente, “nessuno ha detto

di non mettere il ferro lì” e che, durante lo scarico del materiale, “nessuno

ha detto niente”. Quel giorno ACCU 1 aveva unicamente fatto notare a __________

che “il posto era poco e che avevano esagerato con il ferro”, che però,

come spiegato, non permette d’esonerarlo dalla sua responsabilità. In merito a

questo testimone va comunque osservato che non è stato molto preciso e che in

parte ha contraddetto le affermazioni dell’accusato

Da quanto appena esposto si deve quindi forzatamente dedurre che

all’accusato era dunque “ben chiaro” (AI 41, pag. 2 e 4) che quel

terrazzamento doveva rimanere sgombero di materiale e vietato all’accesso delle

persone.

7.

Questa circostanza la si evince poi anche dal fatto che l’agire

di quel giorno all’accusato è costato il posto di lavoro proprio perché lo

stesso ha dovuto concordare con la __________ la rescissione del contratto,

siccome, a mente della datrice di lavoro, non aveva rispettato delle precise

direttive: dei “chiari ordini” specificatamente impartiti in riguardo a

quella zona (AI 40, pag. 2). __________ ha infatti precisato che,

quella mattina, , avrebbe potuto (e dovuto) "farsi lasciare sul

cantiere solo la lista ferri necessaria...e dire all'autista di riportarsi in

sede i ferri in esubero", anziché farli depositare qua e là sul

cantiere.

8.

Al processo la difesa si è inoltre battuta per dimostrare che ACCU

1.

non può essere reso responsabile siccome, in quel cantiere, le deleghe e le

nomine dei responsabili per la sicurezza non erano state correttamente

impostate e dunque l’accusato non potrebbe rivestire il necessario ruolo di

“garante”; inoltre la vittima lavorava per un'altra società e quindi sfuggiva

alle sue competenze di controllo e protezione. Per di più l’accusato non ha

obbligato nessuno a salire sul quel terrapieno avendo la vittima preso questa

decisione autonomamente.

Essa ha per finire osservato che a ACCU 1 non deve essere

accollato il ruolo di “capro espiatorio” unicamente per il fatto che nessuno è

stato condannato e al solo scopo d’identificare almeno un responsabile in

questa disgrazia.

8.1

Ora, l’organigramma della società __________ è stato descritto

dal titolare di questa azienda, __________: l’accusato fungeva da capo di del

cantiere luogo dei fatti, mentre __________ non era proprio un suo superiore

diretto, bensì unicamente la persona “di collegamento” fra la direzione della

ditta e tutti i cantieri aperti, con l’obbligo di recarsi giornalmente a

verificare quanto avveniva sui vari luoghi di lavoro. Diversamente

dall’accusato __________ si fermava in loco solo per qualche istante al giorno

e su quel cantiere era completamente autonomo (AI 40 e 77),

specie per quanto attiene ai compiti di “responsabile della sicurezza”.

Lui stesso si è definito (verb. audizione ACCU 1 AI 7) come un “punto

di riferimento per tutti”” e come tale poteva procedere nella gestione di

tutti i lavori (verb. audizione ACCU 1 AI 42). Per cui,

indipendentemente dal fatto che vi fossero o meno dei superiori dell’accusato,

a __________ il compito di sorveglianza di quel cantiere era stato attribuito

essenzialmente a lui. Egli non può dunque essere esonerato dalle sue

responsabilità per questo incidente.

Sull’organizzazione del lavoro e sulla ripartizione delle

competenze non vi è dunque nulla da eccepire, avendo la datrice di lavoro

correttamente munito quel cantiere di un preciso responsabile costantemente

presente e quindi oggettivamente in grado d’espletare le mansioni ad esso

attribuite.

8.2

Per quanto attiene invece alle qualifiche dell’accusato va detto

che lo stesso era un capo muratore di pluriennale esperienza. ACCU 1 non può

ora discolparsi adducendo che non aveva le capacità per svolgere i compiti di

responsabile della sicurezza. Egli non può nemmeno asserire che la datrice di

lavoro ha commesso un’imprudenza nel scegliere lui per queste mansioni.

L’accusato non era infatti un semplice operaio, bensì un uomo all’epoca molto

stimato dalla dirigenza, di provata esperienza, debitamente istruito, diplomato

federale alla SSIC di Gordola e dunque perfettamente in grado di gestire e

coordinare tutte le problematiche che un cantiere come quello poteva presentare

(cura in eligendo et istruendo). Anche sotto questo profilo alla datrice

di lavoro non può essere rimproverato nulla.

8.3

Stanti le condizioni di cui sopra, ACCU 1 non doveva permettere

che si realizzasse una situazione come quella riscontrata dalla Suva il __________.

Egli non poteva neppure tollerare l’esistenza di un deposito largo circa 3.5 m, privo di transenne a quasi 10 m d’altezza e sul quale sono state posate reti di circa 2.5 m di lunghezza, tantomeno tollerare che tale deposito fosse utilizzato dai sui collaboratori e

dagli altri operai attivi sul cantiere. Non solo. Capelletti avrebbe altresì

dovuto vietare l’accesso degli operai alle zone critiche e, in caso di

trasgressioni “allontanare l’infortunato e i suoi colleghi dal posto di

lavoro” e ciò indipendentemente dalla ditta per cui lavoravano. I principi

validi in materia di sicurezza valgono infatti “erga omnes”, non potendosi

evidentemente scagionare qualcuno per il solo motivo che l’infortunato non era

un dipendente della ditta per cui lavora il responsabile. La società __________,

nella sua qualità d’impresa generale aveva infatti il compito di garantire

l’incolumità di tutti coloro che operavano sul cantiere, compresi i

subappaltatori, peraltro da lei stessa chiamati.

Riveste poi ulteriore gravità il fatto che, su quel terrapieno,

non solo è stato posato il materiale, ma è stato permesso il lavoro in

condizioni tutt’altro che rassicuranti, ritenuto che la vittima per muoversi

aveva a disposizione meno di un metro di spazio e doveva camminare e caricare

su una gru delle pesanti ed ingombranti griglie, sul ciglio di un piano posto

ad un altezza di ben 5 volte superiore al consentito.

8.4

Nemmeno il fatto che ACCU 1, prima dell’incidente, abbia parlato

con la vittima proponendogli “che se non la sentiva di salire sul

terrazzamento” (AI 42 pag. 7) e di lavorare in quelle condizioni lo

avrebbe fatto lui, migliora la sua posizione, in quanto le norme sulla

sicurezza sono di natura inderogabile e non possono essere ignorate per il solo

fatto che qualcuno abbia accettato di lavorare in una situazione di tale

pericolo. Detto agire dimostra a contrario la piena consapevolezza del

pericolo.

8.5

Sempre con riferimento alle obiezioni della difesa va precisato

che se per questo reato nessun’altra persona (la dirigenza dell’impresa o la

direzione dei lavori) è stata condannata non significa che il reato debba

rimanere impunito.

Con questa sentenza occorre decidere unicamente la posizione di

Lazzaro Cappelletti e si è deciso per un giudizio di colpevolezza. Il fatto che

nessun superiore diretto sia stato reso responsabile non significa ancora che

il capo cantiere debba essere prosciolto. La presente sentenza è sorretta da

validi principi dottrinali e giurisprudenziali senza che con questo si possa

dunque dedurre che, come argomentato in aula dalla difesa, con la condanna si

sia voluto reperire un “capro espiatorio”. Per il resto si rinvia ai decreti di

non luogo a procedere emessi parallelamente dal Procuratore pubblico.

8.6

Per completezza va comunque rilevato che anche se qualcuno avesse

espressamente imposto a ACCU 1 d’utilizzare quel terrapieno, nella sua qualità

di responsabile per la sicurezza avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire un

ordine così gravemente lesivo della normativa sopra citata .

9.

Occorre per finire stabilire se __________, salendo su quel

terrapieno e lavorando a quell’altezza abbia commesso una colpa al punto grave

da interrompere il nesso di causalità adeguata.

9.1

Orbene. Tra il comportamento colpevole contrario ad una dovere di

prudenza e il risultato della morte deve sussistere un rapporto di causalità

naturale e adeguata. Nella fattispecie non vi sono problemi di sorta per

dimostrare il nesso naturale, in quanto dall’istruttoria è chiaramente emerso

che se il materiale non fosse stato depositato in quel luogo e se quel

terrapieno fosse stato munito di parapetto __________ non sarebbe salito,

caduto e dunque nemmeno deceduto. Questo è un fatto.

9.2

Ai fini penali occorre però ancora che sussista una nesso di

causalità adeguato. Si tratta, questa, invece, di una questione di diritto. È

necessario dunque stabilire se il comportamento dell’accusato fosse

potenzialmente idoneo, secondo l’usuale andamento delle cose e l’esperienza

generale della vita, a cagionare o a favorire l’evento, il risultato

dell’infrazione, quindi la morte di __________. Il rapporto di causalità

adeguata viene meno nel caso in cui l’evento è provocato (senza poter essere

previsto) da un’altra causa concomitante come la colpa della vittima. Per

rimanere impuniti non basta però che la causa concomitante sia stata

imprevedibile, ma occorre altresì che la concolpa della vittima sia di una tale

gravità da dovere essere qualificata come l’origine principale del pregiudizio,

in modo da relegare in second’ordine il comportamento dell’agente.

Ciò che però nella fattispecie non è il caso. In primo luogo

siccome l’evento non era assolutamente imprevedibile: infatti, l’accusato

sapeva benissimo che la vittima avrebbe lavorato in quel luogo al pomeriggio e

dunque non poteva escludere che in quelle condizioni si realizzasse un

incidente. In secondo luogo siccome __________ è salito su quel terrazzamento

perchè è quel luogo che erano state posate le griglie, ciò che non permette

dunque di relegare in secondo piano quanto commesso dall’accusato alla mattina.

10.

ACCU 1 deve dunque essere considerato colpevole per imprudenza

per i fatti di cui al decreto d’accusa; la pena va comunque commisurata tenuto

conto del suo comportamento dopo i fatti, del suo visibile dispiacere e del

turbamento per quanto accaduto, del fatto che per questi accadimenti è apparso

in aula, dopo quasi 7 anni, ancora profondamente turbato e del lungo tempo

trascorso dal quel __________, ciò che costituisce un attenuante specifica. Per

questo motivo si prescinde dal comminare la multa nonostante la concessione del

beneficio della condizionale.

Le pretese pecuniarie fatte valere dalla parte civile, di

difficile calcolazione, non possono essere riconosciute in questa sede penale,

dovendo le parti al proposito avvalersi dell’intervento di un’Autorità civile,

meglio posta per la valutazione dell’esatto pregiudizio economico patito dagli

eredi della vittima tenuto conto dell’eventuale coinvolgimento degli Istituti

assicurativi contro gli infortuni.

Visti gli art. 117 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di omicidio

colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3661/2009 del 19 agosto 2009.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

2'700.-- (duemilasettecento);

§. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.1'800.-- .

Conferma il rinvio della

parte civile al foro civile per tutte le sue pretese di tale natura.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio della migrazione,

Bellinzona.

Il giudice: La Segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'000.-- tassa di giustizia

fr. 760.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- testi

fr. 1'800.-- totale

Il giudice: La Segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster