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Decisione

10.2009.505

Lesioni semplici; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; complicità in lesioni semplici

5 maggio 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i commensali. In particolare, verso la fine della cena __________ la informava

che era rientrato da una missione e che si trovava ad __________, ragion per

cui è stato fissato l’appuntamento in zona __________ (“Alla fine però l’ultimo

SMS da noi inviato, proponeva il porto di __________ come luogo d’incontro”; verbale

d'interrogatorio 7 novembre 2008 ACCU 1, pag. 4). Come riferito più volte in

sede di istruttoria dibattimentale, il posto scelto doveva essere romantico,

per non tradire le aspettative del corteggiatore che arrivava “tutto pieno

d’amore”.

ACCU 1 ha d’altronde precisato che “__________ed io giunte sul posto, siamo scese dall’auto e ci siamo

incamminate verso il luogo previsto. __________ ed __________ ci hanno lasciato

partire a mo’ di esca. Ci avrebbero raggiunte dopo” (cfr. verbale

d'interrogatorio 7 novembre 2008, pag. 4 in alto), mentre ACCU 2, ha soggiunto che “con la scusa di voler accompagnare __________ alla macchina, ho detto

ad __________ di accompagnarci al parcheggio. Cosa che lui ha fatto. Strada

facendo, ci siamo incrociati con __________ e ‘__________(__________, ndr)

che stavano venendo verso di noi” (cfr. verbale d'interrogatorio 5 novembre

2008, pag. 4 nel mezzo), il tutto in modo tale da garantire un effetto sorpresa.

Ora, così stando le cose, non

appare per nulla credibile che durante tutto il discutere per rispondere ai

messaggi di __________ e predisporre la trappola, non si sia pianificato oltre

l’incontro. In proposito, __________ ha dichiarato quanto segue: “Le

intenzioni erano fin dall’inizio quelle di suonarle al __________. Di questo

fatto eravamo tutti e 4 perfettamente a conoscenza e tutti e 4 condividevamo

l’intento” (cfr. verbale d'interrogatorio 16 gennaio 2009, pag. 2 in alto), ribadendo anche in seguito che:

- “__________sapeva che

io l’avrei pestato. Era d’accordo con questo perché questo uomo la importunava

e lei si sentiva minacciata” (verbale, pag. 2 in basso);

- “__________sapeva che

gliele avrei suonate. Lui non ha picchiato. L’accordo che avevamo preso sulla

mia vettura durante il tragitto fra __________ e __________, era che lui

sarebbe intervenuto in caso io mi trovassi in difficoltà nel fronteggiare il __________”

(verbale, pag. 3 in alto);

- “Lei (__________,

ndr) sapeva che io avrei picchiato il __________. Si è messa a disposizione

per incontrare con __________ il __________. L’ha incontrato nelle circostanze

già descritte e poi, come __________, si è incamminata con __________ verso di

noi” (cfr. verbale pag. 3, in basso).

In questo senso, le accusate medesime

hanno alluso a una possibile “scrollatina” da parte di __________, termine che,

inequivocabilmente non riveste carattere verbale come da loro preteso e che,

del resto, non è per nulla avulso dallo scopo dell’incontro: scrollarsi di

dosso o liberarsi di __________.

Certo ACCU 2 ha affermato che non era sua intenzione far picchiare questa persona (verbale 2 aprile 2009, pag.

3); nondimeno nel verbale più prossimo ai fatti ella non lo escludeva neppure

(cfr. verbale 5 novembre 2008, pag. 5 nel mezzo: “ADR: che non mi sembra di

aver chiesto ad __________ di andare a picchiare ‘__________’ ”).

D’altro canto, alcune frasi

pronunciate da ACCU 1 appaiono assai sintomatiche. Nel verbale d'interrogatorio

7 novembre 2008 ella ha affermato tra le righe che: “mai e poi mai avrei

immaginato una tale violenza” (pag. 4); in sede di dibattimento odierno ha

poi riferito di aver detto a __________: “Ma non ti sembra che sta

esagerando?”; affermazioni simili, come rettamente rilevato dall’accusa,

inducono a credere che ella si aspettava, come tutti, un’aggressione fisica e

non verbale (tanto più che, per suo stesso dire, __________ è sceso dalla

vettura portando con sé una catena); caso contrario, avrebbe asserito tout

court che non si aspettava che __________ aggredisse.

9. Ad ogni buon conto, al

di là di quell’unico punto discordante che riguarda precisamente le finalità

dell’incontro, la versione di __________ sugli altri punti della vicenda

collima con quella delle imputate e le sue dichiarazioni appaiono lineari,

costanti e disinteressate. In proposito, l’ex-compagna ha affermato, in prima

battuta, che __________ li avrebbe coinvolti per rabbia. La difesa di ACCU 2, dal

canto suo, ha tentato di sminuire la credibilità del correo, affermando che

egli aveva interesse a contestualizzare i fatti con quelli successivi ben più

gravi di cui si è macchiato nell’__________. Invano.

Se così fosse stato, v’è da

credere che __________ avrebbe coinvolto maggiormente i suoi compagni di

sventura: al contrario egli è sempre andato dicendo che nessuno dei presenti (__________,

__________ e __________) ha toccato o trattenuto __________ (cfr. verbale

d'interrogatorio 7 novembre 2008, pag. 5). A maggior ragione egli non aveva

alcuna necessità di chiamare in causa le due accusate, l’una, come detto, sua

confidente (come lo attesta, tra l’altro, l’intervista da lei rilasciata in

qualità di “amica” su un noto quotidiano ticinese dopo i fatti di sangue di cui

si è reso complice nell’__________; allegato 1 al verbale 7 novembre 2008),

l’altra, sua amata, almeno fino all’estate 2009, come emerso durante

l’istruttoria dibattimentale. È in ogni caso pacifico che in occasione del

verbale da lui rilasciato nel mese di gennaio 2009 – quando già sapeva qual era

il suo destino – egli era ancora perdutamente innamorato di ACCU 2 e aveva

semmai interesse a non creare un elemento di rottura con persone che potevano

essergli amiche durante la sua permanenza in carcere.

Di conseguenza, per la sua

costanza, plausibilità e disinteresse la chiamata in correità adempie

pienamente ai criteri posti da dottrina e giurisprudenza per essere ritenuta

credibile.

10. La partecipazione del

gruppetto al piano di dare una lezione a B__________ trova poi conferma nelle singole

circostanze che caratterizzano la dinamica dell’accaduto e nel comportamento

tenuto dai partecipanti.

In tal senso, va

anzitutto letto il ruolo di “esca” a cui si sono prestate le due imputate, per

creare il cosiddetto effetto sorpresa: se le finalità dell’incontro fossero

state unicamente quelle di discutere con __________ per chiarire la situazione,

non vi era sarebbe stata necessità alcuna di tendere una trappola come quella

messa in atto, bastando una semplice telefonata.

Anche il luogo concordato per

l’incontro, asseritamente romantico, ma, soprattutto, manifestamente isolato,

non si prestava affatto a discutere, discussione che poteva avvenire in un

posto più affollato, a maggior ragione a fronte di uno sconosciuto, del quale

si aveva paura e che poteva anche essere un maniaco (come sostenuto in sede di

dibattimento). In ogni caso, una volta di più, non vi era necessità di essere

romantici e di scambiarsi bacetti per chiarire la situazione e porre termine

alla storia. Come non vi era neppure ragione di recarsi all’appuntamento con

una catena.

Non da ultimo, balza

significativamente agli occhi la mancata reazione di ACCU 2 davanti al

pestaggio; risulta infatti dagli atti che ella (unitamente a __________) è rimasta

lì – impassibile – a guardare il compagno mentre colpiva con violenza il rivale,

anche quando questi era caduto a terra, “senza nulla fare” (cfr. verbale

d'interrogatorio 5 novembre 2008, pag. 4). A fronte di tale passività, ben

difficilmente si può escludere che ella non condividesse l’intento di suonarle

a __________; senza contare che, come dichiarato da ACCU 1 e da lei

riconosciuto nel corso del dibattimento, ella aveva un buon ascendente sul

compagno, il quale era con lei oltremodo premuroso. Aggiungasi che,

diversamente da quanto da lei preteso in sede di dibattimento, la “suonata” non

può essere durata meno di un minuto (forse cinque minuti per __________);

risulta infatti che __________ ha avuto il tempo, tra un “cartone” e l’altro (o

“dopo averlo scazzottato un po’ ”, per dirla come lei), di rivolgersi al

malcapitato in dialetto meridionale per chiarire la sua posizione e la faccenda

intera. Sebbene possa apparire comprensibile che ella sia stata colta

inizialmente da spavento, non si vede però perché non abbia reagito in alcun

modo o, come asserito da ACCU 1 in sede di dibattimento, lo abbia fatto solo in

un secondo tempo. Invero, se una persona rimane malissimo di fronte a una scena

di violenza inaudita (per suo stesso dire __________ è stato un animale), non

sta certo a guardare a pochi metri, a meno che non goda del momento e

soprattutto se è cosciente che un suo cenno, visto l’ascendente di cui

beneficiava, era idoneo a fermare l’aggressore.

11. Non può poi essere

disatteso che, rispetto alla linearità e alla coerenza delle dichiarazioni di __________,

ACCU 2 non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e logiche agli ulteriori elementi

indizianti evidenziati dall’accusa.

In merito alla domanda postale

dal compagno al termine dal pestaggio (“sei soddisfatta amore?”) – domanda che

già per sé sola implica un accordo preventivo tra di due, caso contrario non

avrebbe alcun senso –, ella ha dichiarato di aver ovviamente risposto di “sì”,

poiché non poteva dire null’altro e anche perché almeno avrebbe smesso.

Nondimeno, l’assunto è smentito da quanto affermato da __________ stesso,

ovvero che “effettivamente mi sono fermato dopo aver sentito che aveva una

figlia e che in tal senso mi sono rivolto anche a lui.” (cfr. verbale

d'interrogatorio 16 gennaio 2009, pag. 3 in basso). Che tale risposta potesse invece servire a scongiurare che __________ menasse nuovamente il __________

non trova alcun riscontro agli atti.

Anche la spiegazione data in

sede di dibattimento circa l’annotazione sulla sua agenda (“__________l’ha

pagata. Botte”), ovvero che ha stupidamente marcato questo fatto perché

l’ha lasciata di stucco e inoltre per suggellare la fine di questa storia, che

le aveva fatto passare dei brutti mesi, non appare per nulla convincente.

ACCU 1, dal canto suo, non può

seriamente pretendere di essersi sacrificata ad accompagnare ACCU 2 nel timore

che il corteggiatore potesse essere un maniaco, ben potendo farsi da parte,

senza correre alcun rischio, vista la presenza dei due uomini. Su questo

aspetto ella risulta poco credibile. Messa di fronte alla foto da lei scattata

immediatamente dopo i fatti a casa di __________, ella ha in sostanza precisato

che, dopo lo spavento, si è sentita quasi in obbligo di condividere le sorti

degli altri (“eravamo tutti sulla stessa barca”), affermazione che lascia del

tutto perplessi.

12. In considerazione di

quanto precede, occorre giocoforza ritenere che tutti i componenti del gruppo

sapevano che si andava all’incontro voluto da __________ e pianificato di

concerto durante la cena con la consapevolezza di dare una lezione o una

“scrollatina” a __________.

Certo, non può essere escluso

che le accusate non si immaginassero tanta violenza e neppure la volessero;

tuttavia, alla luce delle intenzioni di __________, persona notoriamente gelosa

e la cui personalità era loro conosciuta, esse non potevano escludere che le

cose sarebbero degenerate, tanto più che __________ era pronto a intervenire

con una catena, nell’eventualità – asseritamente comunicata da __________ a __________

– in cui __________ avesse avuto la peggio sul rivale in amore, non potendo

escludere che questi fosse addestrato alla difesa personale (e non un “ragnino

che non avrebbe fatto male a una mosca”, come invece si è rivelato essere).

Cionondimeno ACCU 1 non poteva

non leggere negli elementi a sua disposizione l’intenzione di __________ di

venire alle mani con l’antagonista. Trovandosi quasi per caso in mezzo alla

vicenda la sera dei fatti e decidendo di accompagnare ACCU 2 all’incontro pur

venendo a conoscenza di quanto si intendeva compiere, ella ha partecipato a

completare l’esca di quel disegno criminoso e ha necessariamente accettato la

prospettiva che l’infrazione si realizzasse; ne segue che dev’essere

considerata autrice colpevole di complicità in lesioni semplici per dolo

eventuale, essendosi limitata ad accompagnare l’altra imputata.

Il grado di partecipazione di ACCU

2 risulta per contro più elevato; ella ha in effetti partecipato a pianificare

l’incontro, fungendo poi da esca principale per la concretizzazione del reato

compiuto dal compagno e, come lo dimostra il suo comportamento susseguente

all’incontro, ha condiviso con lui fino in fondo il piano di dare una lezione a

__________ e ha dato un contributo essenziale alla sua realizzazione. Per

questi motivi, ella va senz’altro riconosciuta autrice colpevole di lesioni

semplici in correità con __________.

13. Per quanto attiene al

reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti a carico di ACCU 2, come a

giusto titolo evidenziato dalla di lei difesa, si osserva che per il periodo

dal 2006 al 4 maggio 2007 è in effetti intervenuta la prescrizione. Nondimeno, la

prescrizione verte su una minima parte dei fatti contemplati nel decreto

d'accusa, considerato che per suo stesso dire il consumo più significativo di

stupefacente, pari a 5 spinelli 5 al giorno (per un totale di ca. 1200

spinelli), è avvenuto a far tempo dal 2008, mentre nei due anni precedenti

(2006/2007) ne ha fumati complessivamente 75/100 (cfr. verbale d'interrogatorio

9 settembre 2008, pag. 1 in basso e 2 aprile 2009, pag. 1 in alto). Ne segue che tale differenza non è determinante ai fini della commisurazione della pena.

14. Quo alla commisurazione

della pena, l’art. 47 CP sancisce che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi

motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv.

1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo

del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e

gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

14.1. Nella fattispecie

concreta, a favore ACCU 1 gioca da un lato la buona

collaborazione con l’autorità, dall’altro la circostanza per cui con ogni

verosimiglianza ella non voleva l’intensità delle lesioni riportate da __________.

Tutto ben

ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali

effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusata agli atti e

discussa in aula) la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.-,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa

di fr. 300.-, proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al

grado di colpa; a mente di questo giudice, la multa aggiuntiva

non rende eccessivamente gravosa la pena e rafforza maggiormente l’effetto

della pena pecuniaria sospesa. Del resto, non si vede quale effetto negativo

possa avere la pena sulla vita dell’imputata, né del resto la difesa lo ha

specificato.

Sulla

richiesta volta a ottenere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della

pena pecuniaria, si rileva anzitutto che la richiesta non è stata istruita,

siccome postulata solamente durante le fase delle arringhe, senza che vi fosse

stato il benché minimo accenno in precedenza. Ad ogni buon conto, il tipo di

pena in questione risulta a priori in conflitto con la situazione di invalidità

che riguarda l’imputata.

14.2. A favore di

ACCU 2, gioca senz’altro il fatto che è incensurata. A suo carico vi è nondimeno

la gravità del reato compiuto in correità con l’allora compagno. Tenuto

conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione

patrimoniale dell’accusata agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla

pubblica accusa va quindi confermata, fatto salvo per l’ammontare delle singole

aliquote che viene leggermente ridotto e fissato in fr. 30.-, atteso che

l’accusata è attualmente agli studi e non ha introiti fissi.

Per quanto attiene alla multa,

la stessa si giustifica anche tenuto conto della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

tuttavia, in considerazione della mutata situazione finanziaria accertata da

questo giudice, l’ammontare viene fissato in fr. 600.-.

14.3. In entrambi i casi, non vi

è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria,

ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il

minimo previsto dalla legge.

15. Nulla osta, alla crescita

in giudicato della presente sentenza, alla confisca e alla distruzione di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009),

alle quali peraltro nessuno si è opposto.

visti gli art. 25, 34, 42, 47, 106,

123 CP; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di complicità

in lesioni semplici per avere, il __________, verso mezzanotte, ad __________,

accompagnando ACCU 2 all’appuntamento previamente da questa fissato con __________,

ben sapendo che lo scopo era quello di permettere a __________ di aggredire lo

stesso, __________ e __________ incontrando la vittima e avviandosi verso __________

e __________ che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo __________ la

persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e

calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione

di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso

di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio

come descritto dai certificati medici del dott. __________ del 6.7.2008 e della

dr.ssa __________ del 22.12.2008, intenzionalmente aiutato __________ e __________

a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________.

proscioglie ACCU 2,

dall’imputazione di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa n.

3546/2009 del 14 agosto 2009 per quanto concerne il periodo dal 2006 al 4 maggio

2007;

dichiara ACCU 2,

autrice colpevole di:

lesioni semplici per avere il __________,

verso mezzanotte, ad __________, in correità con __________ e con la complicità

di __________, fissandogli all’uopo un appuntamento in zona __________, ivi

recandosi in formazioni distinte, __________ e __________ incontrando la

vittima e avviandosi verso __________ e __________ che sopraggiungevano in

senso opposto, aggredendo __________ la persona non appena questa era giunta

alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a

terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una

ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una

contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dai

certificati medici del dott. __________ del 6.7.2008 e della dr.ssa __________

del 22.12.2008, intenzionalmente partecipato a cagionare un danno al corpo e alla

salute di __________;

e

contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, dal 5 maggio 2007 al 19

agosto 2008, in diversi luoghi del __________ non meglio precisati, consumato

personalmente circa 1200 spinelli contenenti un imprecisato quantitativo di

marijuana e haschisch, nonché in 2 circostanze, nel corso dell’estate 2008,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza quest’ultima offerta

da __________.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

500.- (cinquecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.-.

condanna ACCU 2,

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.-.

comunica che le condanne saranno

iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

ordina la confisca e la distruzione

di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009).

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 300.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1'300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 600.00 multa

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1'600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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