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Decisione

10.2009.508

Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa

16 marzo 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati

previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto

2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento),

corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

violazione di domicilio

1.2

diffamazione

1.3

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1 ACCU 1

dalle imputazioni di violazione

di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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