10.2009.508
Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa
16 marzo 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.508
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, PRPEN
Titolo:
Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 173 CPC-TI
art. 177 CPC-TI
art. 186 CPC-TI
Incarto
n.
10.2009.508
DA
3555/2009
Bellinzona
16
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. violazione di domicilio
ripetuta
per essersi, a __________
il 16 luglio 2005 (ore 07.30), il 26 agosto 2005 (ore 07.30) e il 05 agosto
2006, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’area
del cantiere affittato dal __________ a CIVI 1;
2. diffamazione
per avere, ad __________
nel corso del mese di maggio 2007, mediante scritto intitolato “____________________”,
comunicando con dei terzi, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1
tacciandolo di aver abbattuto abusivamente degli alberi sottraendo il legname
ottenuto;
3. ingiuria
per avere, ad __________
il 04 novembre 2005, mediante scritto, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di
“disonesto e bugiardo”;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati
previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto
2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento),
corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
violazione di domicilio
1.2
diffamazione
1.3
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1 ACCU 1
dalle imputazioni di violazione
di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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