10.2009.511
Incidente tra autoveicolo e motoveicolo
18 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.511
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, PRPEN
Titolo:
Incidente tra autoveicolo e motoveicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
PRECEDENZA
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.511
DA
3503/2009
Bellinzona
18
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore, Avv. Sandro
Patuzzo, Lugano)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di
inattitudine
per aver
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.98 - max. 1.30 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra,
negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo __________
targato __________ condotto da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso
inverso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 4, 36 cpv. 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto
2009 n. 3503/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 agosto 2009;
indetto il dibattimento 18 marzo 2010, al
quale sono comparsi l’accusato assistito dal suo difensore e la parte civile,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 gennaio 2010 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede
l’accoglimento della sua istanza di risarcimento, mediante la quale postula il
pagamento di fr. 8'000.- per torto morale;
sentito il difensore, il quale chiede una
riduzione della pena e la reiezione dell’istanza presentata dalla parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa di parte civile che chiede il versamento di fr. 8'000.- quale torto
morale.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90
cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 47 CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3 e 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3503/2009 del 17
agosto 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 12
(dodici) aliquote giornaliere di fr. 190.- (centonovanta), per un totale di fr.
2'280.- (duemiladuecentottanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte
civile CIVI 1 la somma di fr. 2'000.- per torto morale.
rinvia la parte civile al competente
foro civile per eventuali ulteriori pretese di natura civile.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 2'050.- totale
./. fr. 2'000.- cauzione
fr. 50.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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