10.2009.517
Ripetute lesioni semplici per aver colpito al volto due persone, ingiuria e minaccia per aver incusso timore di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia
23 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.517
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, PRPEN
Titolo:
Ripetute lesioni semplici per aver colpito al volto due persone, ingiuria e minaccia per aver incusso timore di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.517/518
DA
3234/2009
DA
3235/2009
Bellinzona
23
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
prevenuti colpevoli
ACCU 2 di
ripetute lesioni semplici,
per avere, a __________ il
23.2.2009, colpito al volto CIVI 1 e CIVI 3 con due schiaffi la prima ed uno
schiaffo la seconda, provocando loro le lesioni menzionate nei certificati
medici rilasciati dalla Clinica __________ di __________ il 23.2.2009 e dalla
dr. __________ il 23.3.2009 per CIVI 1, con conseguente incapacità lavorativa
dal 23.2.2009 al 7.3.2009,
rispettivamente dalla Clinica __________
di __________ il 24.2.2009 e dalla dr. __________ il 23.3.2009 per CIVI 3, con
conseguente incapacità lavorativa dal 24.2.2009 al 28.2.2009;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio
Fatti
2009 n. 3234/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento), corrispondente
a 70 (settanta) aliquote da fr. 80.- (ottanta), con l’avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 70
(settanta) giorni.
Considerandi
2.
Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ACCU 1 di 1. minaccia
per avere, a __________ il
23.2
, incusso timore a CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 2, minacciando di andare a
prenderle a casa e spaccare loro la faccia;
2.
ingiuria
per avere, a __________ il
23.2
, offeso l’onore di CIVI 1, apostrofandola con diversi epiteti
ingiuriosi, fra cui quello di “troia”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 180 cpv. 1 e 177 cpv 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 27 luglio
2009.
n. 3235/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 30
(trenta) aliquote da fr. 40.- (quaranta), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
2.
Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 18 agosto 2009 dagli accusati;
indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al
quale gli accusati, regolarmente citati tramite raccomandate del 28 gennaio
2010, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto di accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti di accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 2 è autore colpevole di
ripetute lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
2.1
minaccia
2.2
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
3.
Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,
123, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 2 ACCU 2
autore colpevole di ripetute
lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. 3234/2009 del 27 luglio 2009.
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di minaccia e
ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3235/2009 del 27 luglio 2009.
condanna ACCU 2 ACCU 2
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
5'600.- (cinquemilaseicento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.
1'200.- (milleduecento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che le condanne saranno
iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). I condannati possono solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte i condannati della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 5'600.- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 130.- spese giudiziarie
fr. 20.- teste
fr. 5'950.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'200.- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 130.- spese giudiziarie
fr. 20.- teste
fr. 1'550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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