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Decisione

10.2009.517

Ripetute lesioni semplici per aver colpito al volto due persone, ingiuria e minaccia per aver incusso timore di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia

23 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3234/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento), corrispondente

a 70 (settanta) aliquote da fr. 80.- (ottanta), con l’avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 70

(settanta) giorni.

Considerandi

2.

Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento).

ACCU 1 di 1. minaccia

per avere, a __________ il

23.2

, incusso timore a CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 2, minacciando di andare a

prenderle a casa e spaccare loro la faccia;

2.

ingiuria

per avere, a __________ il

23.2

, offeso l’onore di CIVI 1, apostrofandola con diversi epiteti

ingiuriosi, fra cui quello di “troia”;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 180 cpv. 1 e 177 cpv 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 27 luglio

2009.

n. 3235/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 30

(trenta) aliquote da fr. 40.- (quaranta), con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

2.

Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento).

viste le opposizioni interposte

tempestivamente in data 18 agosto 2009 dagli accusati;

indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al

quale gli accusati, regolarmente citati tramite raccomandate del 28 gennaio

2010, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto di accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura dei decreti di accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 2 è autore colpevole di

ripetute lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

2.1

minaccia

2.2

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

3.

Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,

123, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 2 ACCU 2

autore colpevole di ripetute

lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. 3234/2009 del 27 luglio 2009.

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di minaccia e

ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3235/2009 del 27 luglio 2009.

condanna ACCU 2 ACCU 2

1.

alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

5'600.- (cinquemilaseicento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.

1'200.- (milleduecento);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica che le condanne saranno

iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

dà atto che nel decreto di accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). I condannati possono solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte i condannati della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2

fr. 5'600.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 130.- spese giudiziarie

fr. 20.- teste

fr. 5'950.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'200.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 130.- spese giudiziarie

fr. 20.- teste

fr. 1'550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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