10.2009.523
Intezionalmente danneggiare con un calcio la porta d'entrata di un appartamento e trascinarvi per un braccio una persona all'esterno; usufruire dei trasporti pubblici sprovvisto del necessario titolo
11 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.523
Data decisione, Autorità:
11.03.2010, PRPEN
Titolo:
Intezionalmente danneggiare con un calcio la porta d'entrata di un appartamento e trascinarvi per un braccio una persona all'esterno; usufruire dei trasporti pubblici sprovvisto del necessario titolo di trasporto
DANNEGGIAMENTO
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2009.523
DA
3570/2009
Bellinzona
11
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Prisca Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento
per avere, a Minusio il __________
2008, intenzionalmente danneggiato con un calcio la porta dell’entrata
dell’appartamento locato da CIVI 1 (danno quantificato dalla parte civile in
fr. 510.00);
2. vie di fatto
per avere, nelle
medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, intenzionalmente
commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 prendendolo per un braccio e
trascinandolo all’esterno dell’appartamento;
3. contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico ripetuta
per avere, ripetutamente,
usufruito dei trasporti pubblici privo del necessario titolo di trasporto e
meglio:
-
il __________ 2008 sulla tratta Gordola-Locarno,
-
il __________ 2008 sulla tratta Locarno-Gordola;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli att. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto
Fatti
2009 n. 3570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 360.- (trecentosessanta), corrispondente
a 6 (sei) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 3 (cinque).
3.
Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 300.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPP).
4.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 , viene rinviata al
competente foro civile.
5.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-.
6.
Non revoca la sospensione condizionale alla pena di 12 mesi di
detenzione inflitta __________ 2003, ma l’ammonisce formalmente.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 settembre 2009 dalla parte civile
CIVI 1 (limitata quindi alle imputazioni n. 1 e 2);
indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
danneggiamento
1.2
vie di fatto
per i fatti descritti nelle
imputazioni 1 e 2 del decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 126,
144.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di
fatto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nelle imputazioni
n. 1 e 2 del decreto di accusa n. 3570/2009 del 18 agosto 2009.
dà atto che contro la dichiarazione
di colpevolezza per contravvenzione alla LF sul trasposto pubblico non è stata
fatta opposizione.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 6
(sei) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 360.-
(trecentosessanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che il risarcimento di fr.
300.
- alla parte civile CIVI 2 e la non revoca della sospensione condizionale
della pena di 12 mesi di detenzione inflitta __________ 2003 sono definitivi.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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